CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 09113/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 147. 33274/2023 R.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pag. 2/3 della sentenza impugnata), si limita a prospettare affermazioni generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine al mancato accertamento dell'eventuale coinvolgimento dell'imputata nel furto dei beni oggetto della contestata ricettazione è generico e non consentito avendo ad oggetto vizi non dedotti in sede di appello; ritenuto che il terzo motivo di impugnazione con cui la ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio è aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle generiche, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena ed i precedenti penali e ritenuto congrua la pena superiore al minimo edittale determinata dal primo giudice in considerazione dalla gravità del fatto, dell'intensità del dolo e dell'assenza di resipiscenza (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il Cons400re4Estensor