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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30606/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PISTICCIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto con memoria l'inammissibilità del ricorso Il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto con memoria l'accoglimento del ricorso.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i.

RITENUTO I [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Pisticci che lo ha condannato alla pena di giustizia per il reato di invasione arbitraria di fondi (art. 633 cod. pen.) commesso in Bernalda in epoca antecedente e prossima al 25 ottobre 2018.

2. Il ricorso è basato sui due motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. 3.

Con il primo motivo di impugnazione si lamenta inosservanza della legge penale nonché mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606 lett. b e d cod. proc. pen.) avendo il giudice escluso i testi indicati nella lista della difesa in quanto erroneamente ritenuta tardiva.

4. Con il secondo motivo di impugnazione si denuncia la violazione e l'erronea applicazione dell'art.495 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione per aver escluso l'audizione dei testi (art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen) sul presupposto che essi dovessero deporre su circostanze non attinenti al capo di imputazione con conseguente erronea esclusione di una prova decisiva.

5. Il Procuratore generale ed il difensore dell'imputato hanno inviato memorie.

Il primo chiede l'inammissibilità del ricorso mentre il secondo ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione ad entrambi i profili sollevati dal difensore dell'imputato.

In relazione al primo, non può sfuggire che la decisione del giudice di primo grado propugna una lettura rigida e formale del termine di legge (si tratta dell'art. 29, comma 2, d.

Igv. 274/2000), collocandolo ineludibilmente alla settimana anteriore alla prima comparizione delle parti dinnanzi al giudice.

Come già evidenziato dalla sentenza citata dal difensore nel corso del giudizio (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 42058 del 14 ottobre 2010 D'[OSCURATO:PERSONA]. 248874 - 01) è necessario un approccio realistico ed al tempo stesso sostanzialistico al tema, così da consentire il pieno rispetto del principio del contraddittorio processuale.

In tal senso, nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima che sia esaurita la fase degli atti introduttivi è consentito il deposito di nuova lista testimoniale, in quanto tale rinvio va equiparato a quello a nuovo ruolo, con la notificazione ab aula quale equipollente del rinnovo della citazione a giudizio.

In tale ipotesi le parti riacquistano interamente i diritti non espressamente esclusi da precise disposizioni normative e, quindi, anche quello di depositare la lista dei testi antecedentemente alla udienza di rinvio, in relazione alla quale va computato il relativo termine finale.

Tale affermazione tralatizia (la cui originaria enunciazione si può tracciare a Sez. 6, sent. n. 498 del 16 dicembre 1996, Baffo, Rv. 207736 - 01 ed ad ulteriori precedenti ivi menzionati) ha trovato successive conferma, con espressioni pressoché identiche, nella pronuncia di questa tessa sezione n . 6024 del 27 gennaio 2016, Mistetta, Rv. 266199 - 01, a dimostrazione della validità del principio sotteso.

Nel caso concreto, è ben vero che, come evidenziato nel parere inviato dal Procuratore Generale, la prima udienza venne indicata nel decreto di citazione per il giorno 23 ottobre 2019; tuttavia, una serie di rinvii determinati da varie ragioni (emergenza Covid-19; tentativi di conciliazione) portò alla finale data di trattazione non prima dell'udienza del 23 settmebre 2020, rispetto alla quale il deposito della lista testimoniale datata 11 settembre 2020, avvenuto il 14 settembre, come risulta dal timbro apposto nella copia allegata al ricorso, è perfettamente tempestivo.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato, apparendo manifestamente illogica la motivazione addotta per escludere la prova testimoniale richiesta sullo stringatissimo assunto che essa vedesse su circostanze non attinenti al capo di imputazione quando in fatto esse concernevano l'origine della occupazione denunciata nel capo di imputazione come abusiva.

Evidente pertanto l'insostenibilità logica della conclusione adottata dal giudice di pace, alla luce anche del principio espresso nel precedente di questa stessa sezione n. 10254 del 26 febbraio 2019 Cc., Anania, Rv. 275768 - 01, secondo cui « Non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta di chi continui a possedere un bene altrui, nella specie demaniale, per essere subentrato nel possesso di esso a un ascendente».

3. L'impugnata sentenza va pertanto annullata per essere nuovamente decisa dal Giudice di pace di Pisticci, persona fisica differente da chi ha già giudicato il caso.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PISTICCIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto con memoria l'inammissibilità del ricorso Il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto con memoria l'accoglimento del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e s.m.i. RITENUTO I [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Pisticci che lo ha condannato alla pena di giustizia per il reato di invasione arbitraria di fondi (art. 633 cod. pen.) commesso in Bernalda in epoca antecedente e prossima al 25 ottobre 2018. 2. Il ricorso è basato sui due motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen. 3. Con il primo motivo di impugnazione si lamenta inosservanza della legge penale nonché mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606 lett. b e d cod. proc. pen.) avendo il giudice escluso i testi indicati nella lista della difesa in quanto erroneamente ritenuta tardiva. 4. Con il secondo motivo di impugnazione si denuncia la violazione e l'erronea applicazione dell'art.495 cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione per aver escluso l'audizione dei testi (art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen) sul presupposto che essi dovessero deporre su circostanze non attinenti al capo di imputazione con conseguente erronea esclusione di una prova decisiva. 5. Il Procuratore generale ed il difensore dell'imputato hanno inviato memorie. Il primo chiede l'inammissibilità del ricorso mentre il secondo ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione ad entrambi i profili sollevati dal difensore dell'imputato. In relazione al primo, non può sfuggire che la decisione del giudice di primo grado propugna una lettura rigida e formale del termine di legge (si tratta dell'art. 29, comma 2, d. Igv. 274/2000), collocandolo ineludibilmente alla settimana anteriore alla prima comparizione delle parti dinnanzi al giudice. Come già evidenziato dalla sentenza citata dal difensore nel corso del giudizio (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 42058 del 14 ottobre 2010 D'[OSCURATO:PERSONA]. 248874 - 01) è necessario un approccio realistico ed al tempo stesso sostanzialistico al tema, così da consentire il pieno rispetto del principio del contraddittorio processuale. In tal senso, nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima che sia esaurita la fase degli atti introduttivi è consentito il deposito di nuova lista testimoniale, in quanto tale rinvio va equiparato a quello a nuovo ruolo, con la notificazione ab aula quale equipollente del rinnovo della citazione a giudizio. In tale ipotesi le parti riacquistano interamente i diritti non espressamente esclusi da precise disposizioni normative e, quindi, anche quello di depositare la lista dei testi antecedentemente alla udienza di rinvio, in relazione alla quale va computato il relativo termine finale. Tale affermazione tralatizia (la cui originaria enunciazione si può tracciare a Sez. 6, sent. n. 498 del 16 dicembre 1996, Baffo, Rv. 207736 - 01 ed ad ulteriori precedenti ivi menzionati) ha trovato successive conferma, con espressioni pressoché identiche, nella pronuncia di questa tessa sezione n . 6024 del 27 gennaio 2016, Mistetta, Rv. 266199 - 01, a dimostrazione della validità del principio sotteso. Nel caso concreto, è ben vero che, come evidenziato nel parere inviato dal Procuratore Generale, la prima udienza venne indicata nel decreto di citazione per il giorno 23 ottobre 2019; tuttavia, una serie di rinvii determinati da varie ragioni (emergenza Covid-19; tentativi di conciliazione) portò alla finale data di trattazione non prima dell'udienza del 23 settmebre 2020, rispetto alla quale il deposito della lista testimoniale datata 11 settembre 2020, avvenuto il 14 settembre, come risulta dal timbro apposto nella copia allegata al ricorso, è perfettamente tempestivo. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato, apparendo manifestamente illogica la motivazione addotta per escludere la prova testimoniale richiesta sullo stringatissimo assunto che essa vedesse su circostanze non attinenti al capo di imputazione quando in fatto esse concernevano l'origine della occupazione denunciata nel capo di imputazione come abusiva. Evidente pertanto l'insostenibilità logica della conclusione adottata dal giudice di pace, alla luce anche del principio espresso nel precedente di questa stessa sezione n. 10254 del 26 febbraio 2019 Cc., Anania, Rv. 275768 - 01, secondo cui « Non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta di chi continui a possedere un bene altrui, nella specie demaniale, per essere subentrato nel possesso di esso a un ascendente». 3. L'impugnata sentenza va pertanto annullata per essere nuovamente decisa dal Giudice di pace di Pisticci, persona fisica differente da chi ha già giudicato il caso. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace d
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