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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19025/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -ee94OSSERVA

1. Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] personalmente avverso la sentenza della Corte di appello di Milano con cui è stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale.

Il ricorso denuncia violazioni di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata mediante quattro motivi, relativi a una serie di asserite manchevolezze: l'errata qualificazione del ruolo del ricorrente quale amministratore di fatto, con violazione dell'art. 2639 cod. civ.; l'inconfigurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale; la motivazione apparente sulla ritenuta aggravante della recidiva.

2. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

Infatti, l'impugnazione è stata proposta successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, avverso provvedimento egualmente successivo a tale novella, la quale, modificando gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.

La disciplina di nuovo conio è, dunque, pienamente applicabile alla fattispecie in esame.

Le Sezioni Unite, poi, con la pronuncia Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010, hanno sancito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

In ogni caso, quanto ai motivi di merito dedotti, afferenti alla denunciata carenza di motivazione, non può che rilevarsene comunque la estrema genericità, risolvendosi gli stessi in enunciati astratti della giurisprudenza di questa Corte regolatrice inerenti all'obbligo di motivazione e alla corretta determinazione della pena rispetto al disvalore del fatto e alla personalità del reo.

Va anche ricordato che le stesse Sezioni Unite hanno già dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la 2rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. [OSCURATO:PERSONA] condivide tali indicazioni, evidenziando come le Sezioni Unite abbiano chiarito, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

3. Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -ee94OSSERVA 1. Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] personalmente avverso la sentenza della Corte di appello di Milano con cui è stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Il ricorso denuncia violazioni di legge e vizi di motivazione della sentenza impugnata mediante quattro motivi, relativi a una serie di asserite manchevolezze: l'errata qualificazione del ruolo del ricorrente quale amministratore di fatto, con violazione dell'art. 2639 cod. civ.; l'inconfigurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale; la motivazione apparente sulla ritenuta aggravante della recidiva. 2. Rilevato che il ricorso è inammissibile. Infatti, l'impugnazione è stata proposta successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, avverso provvedimento egualmente successivo a tale novella, la quale, modificando gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità. La disciplina di nuovo conio è, dunque, pienamente applicabile alla fattispecie in esame. Le Sezioni Unite, poi, con la pronuncia Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010, hanno sancito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. In ogni caso, quanto ai motivi di merito dedotti, afferenti alla denunciata carenza di motivazione, non può che rilevarsene comunque la estrema genericità, risolvendosi gli stessi in enunciati astratti della giurisprudenza di questa Corte regolatrice inerenti all'obbligo di motivazione e alla corretta determinazione della pena rispetto al disvalore del fatto e alla personalità del reo. Va anche ricordato che le stesse Sezioni Unite hanno già dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la 2rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. [OSCURATO:PERSONA] condivide tali indicazioni, evidenziando come le Sezioni Unite abbiano chiarito, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato. 3. Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. P.Q.M
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