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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 31849/2026

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nza del 15/01/2026 della CORTE D'APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020e successivo art. 8 d.l. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento la Corte d’appello di Roma ha confermatola sentenza del tribunale capitolino con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cittadini cinesi,erano stati condannati per sequestro di persona, rapina continuata, estorsione elesioni personali ai danni di tre connazionali, alla pena di sei anni di reclusione(oltre alla multa) ed al risarcimento del danno a favore delle persone offese,costituitesi parti civili.2.

Presentando ricorso per cassazione, la difesa degli imputati ha formulato iseguenti motivi.2.1.

Il primo motivo lamenta inosservanza di norme processuali stabilite apena di nullità in relazione agli artt. 525, comma 2, 178 lett. c, 181 e 606 lett. c,cod. proc. pen.Con riferimento alla revoca dell'ordinanza che aveva sancito l'inutilizzabilitàdelle testimonianze assunte da un precedente collegio, la Corte di appello haritenuto erroneamente che il silenzio delle parti o il consenso implicito alla letturadegli atti fosse sufficiente a sanare la violazione del principio di immutabilità delgiudice in assenza di una specifica e motivata richiesta di rinnovazione, dato chela qualità di imputati alloglotti avrebbe richiesto una diversa analisi, incentratasull'effettiva possibilità da parte di costoro di comprendere effettivamente ilsignificato di quanto innanzi a loro dipanantesi, al fine di poter esprimere unavalutazione cosciente ed effettiva.2.2.

Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione (art. 606 lett. b ed e, cod. proc. pen.) in ordine alla qualificazionegiuridica dei fatti.È stata indebitamente esclusa la qualificazione dei fatti come esercizioarbitrario delle proprie ragioni piuttosto che rapina ed estorsione: purriconoscendo, alla base della condotta, il movente economico, se ne è esclusa lavalenza ‘derubricativa’ (i) per la presunta sproporzione della somma pretesarispetto al credito effettivo e (ii) per la partecipazione di terzi estraneiremunerati, senza tuttavia considerare, in relazione al primo aspetto, che si ècosì trasformata un'incertezza probatoria sul quantum debeatur in una provacerta del dolo di estorsione mentre, in relazione al secondo aspetto, che ilcompenso promesso ai complici non costituisce “una diversa ed ulteriorefinalità”, condizione richiesta dalla sentenza "Filardo" (Sez.

U, n. 29541 del16/07/2020, Filardo, Rv. 280027- 03) per qualificare il fatto in termini diestorsione.2.3.

Il terzo motivo evoca il vizio motivazionale e la mancata assunzione diuna prova decisiva in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazionedell'istruttoria dibattimentale formulata in appello per l'assunzione di untestimone che avrebbe potuto confermare la versione difensiva incentrata su unaprecedente aggressione che gli imputati avrebbero subito ad opera delle personeoffese.Il diniego della Corte d'appello è basato sulla novità della prova piuttostoche sulla assoluta necessità della stessa.

Inoltre, la motivazione del diniego,definendo inverosimile l'episodio oggetto di testimonianza ancor prima di aversentito la persona informata sui fatti, dimostra il pregiudizio del collegiogiudicante e confligge con i parametri dettati dalla giurisprudenza di legittimità inmateria.2.4.

Il quarto motivo di ricorso lamenta l'inosservanza di norme processualistabilite a pena di nullità in relazione alla mancata traduzione dei contenuti delleintercettazioni telefoniche, dei documenti e delle stesse testimonianze.

In talsenso, viene riproposto il motivo relativo alla violazione del diritto ad unatraduzione completa e fedele degli atti processuali in quanto vizio che inficia lavalidità dell'intero percorso cognitivo, in linea con quanto già sostenuto conriferimento al primo motivo di ricorso.

Tale violazione, lungi dall'esseremeramente formale, ha compromesso la capacità degli imputati di partecipareefficacemente al processo e di esercitare pienamente il diritto di difesa.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria concui ha richiesto l’inammissibilità del ricorso.La difesa delle parti civili ha chiesto la conferma della pronuncia e lacondanna degli imputati alle ulteriori spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi, introdotti con atto unitario, vanno dichiarati inammissibili, pergenericità e manifesta infondatezza dei motivi addotti.2.

Il primo e l’ultimo dei motivi possono essere trattati unitariamente, perragioni di economia e di logica espositiva, afferendo a questioni processualianaloghe.2.1.

Si lamenta, attraverso il primo motivo, il vulnus difensivo derivantedalla mancata completa e pronta comprensione da parte degli imputati di originecinese, della lingua del processo e delle fasi cruciali attraverso le quali si èdipanato, in particolare con riferimento alla mancata richiesta della rinnovazioneistruttoria in occasione dei vari provvedimenti che si sono succeduti sul tema aseguito del mutamento (ripetuto) del collegio giudicante.2.2.

Con il quarto motivo, invece, si lamenta l’incompletezza, la scorrettezzae, in generale, l’inaffidabilità tanto delle traduzioni che delle interpretazionieffettuate nel corso del processo dal cinese all’italiano, con conseguenteimpossibilità di ottenere un affidabile quadro probatorio sul quale fondare ladecisione.2.3.

Entrambi i motivi sono generici e, comunque, manifestamente infondati.Generici, in quanto riproduttivi di analoghe doglianze formulate findall’appello, cui la Corte di appello aveva fornito adeguata risposta, con la qualetuttavia i motivi non si confrontano realmente.In particolare, a pg. 6 della decisione, la Corte ha evidenziato, per ben duevolte, la circostanza che la sequenza procedimentale concretizzatasi all’udienza24 ottobre 2019, allor che, il giudice, nella nuova composizione, procedeva allarevoca del l ’ordinanza che aveva dichiarato inuti l izzabi l i le proveprecedentemente assunte e le dichiarava, per contro, pienamente utilizzabili,avesse ottenuto l’approvazione espressa delle parti – e non una sorta di assensoimplicito per silenzio/assenso.

Avverso tale affermazione – chiaramente riportatain sentenza – non viene formulata alcuna obbiezione o contestazione nell’atto diricorso che è, per questo solo fatto, generico dato che il vizio di aspecificità siconfigura non solo nel caso della indeterminatezza dell’argomentazioneformulata, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentatedalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione,questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza caderenel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017,Galtelli, Rv. 268823-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.259425-01).Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato, alla luce del fatto che ilnucleo della doglianza (il difetto di difesa per non aver potuto comprendere losnodo processuale, così precludendosi la possibilità di una decisione consapevolesulla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale) è smentito, da un lato, dalladecisione, liberamente assunta dalla difesa tecnica, di prestare il consenso allautilizzazione degli atti e dall’altro, dal dovere, posto in capo allo stesso difensore,di fornire ai propri clienti ogni eventuale spiegazione tecnica in relazione agliaspetti di rilevanza processuale come, senza dubbio, quello del rinnovoistruttorio in occasione del mutamento del giudice.Il quarto motivo è, infine, radicalmente generico, come evidenziato nelladecisione della corte d’appello che a pg. 7 evidenzia la mancata indicazione daparte della difesa delle ragioni della doglianza, cioè degli elementi da cuideriverebbero le denunciate “approssimazione e superficialità” nell’attività diinterpreti e traduttori.

In cassazione, il ricorso si limita a ribadire la deduzione,senza alcuna specificazione ulteriore.3.

Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata riqualificazione dei reatidi cui ai capi B, C, D ed E da rapina ed estorsione in esercizio arbitrario delleproprie ragioni è inammissibile per plurime ragioni.Innanzi tutto, vi è la genericità del motivo, manifestatasi fin dal gradoprecedente.

La Corte d’appello, nella propria motivazione (pg. 14), haevidenziato che nel corrispondente motivo d’appello non venivano spiegate leragioni della richiesta (di riqualificazione).

In effetti, la lettura dell’appelloconsente di constatare che a pg. 14, ove si lamenta l’erronea qualificazionegiuridica dei fatti, non una sola parola viene spesa per motivare la richiesta, inspregio del disposto dell’art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., che richiede,per i motivi, anche d’appello, “l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementidi fatto che sorreggono ogni richiesta”, previsione sanzionata, in caso diviolazione, dall’inammissibilità disposta dall’art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc.pen.È pacifico che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità deimotivi possa essere rilevata anche in cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4,cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193-01) e che,per altro verso, debba ritenersi inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorsoper cassazione avverso la sentenza di secondo grado in relazione ad un motivo diappello inammissibile ab origine, in quanto l'eventuale accoglimento delladoglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878-01; Sez. 2, n. 10173 del16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157-01).

È, pertanto, irrilevante lacircostanza che la Corte d’appello, invece che rilevare la genericità del motivod’appello, abbia deciso la questione nel merito.Oltre che generico, il motivo è poi manifestamente infondato già per il solofatto che vittima principale delle condotte estorsive (con la sola eccezione diquella descritta al capo E) sia stata [OSCURATO:PERSONA], persona estranea, come silegge fin dal capo di imputazione, all’asserito rapporto di debito/creditointercorrente tra aggrediti ed aggressori.

Nei confronti di costei, pertanto, nonpoteva sussistere, da parte dei ricorrenti e dei correi rimasti ignoti, alcunalegittima pretesa azionabile in giudizio.4.

Infine, manifestamente infondato è pure il terzo motivo di ricorso,Quella richiesta (l’assunzione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA]) era una provaconosciuta fin dal giudizio di primo grado, richiesta (tardivamente) in quella sedeinvitando il giudice ad esercitare il potere previsto dall’art. 507 cod. proc. pen. eriproposta in appello, a seguito del diniego del primo giudice.

Si tratta pertantodi una prova che non può essere definita né sopravvenuta né scopertasuccessivamente al giudizio di primo grado, ma semplicemente respinta in quelgiudizio.

Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha ritenuto applicabile ildisposto del primo comma dell’art. 603 cod. proc. pen. alla stregua del qualel'assunzione di nuove prove in appello sia soggetta alla valutazione delgiudicante di non essere in grado di decidere allo stato degli atti,subordinata allaverifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale; tale accertamento èrimesso all’apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede dilegittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni,Rv. 262620-01; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, Ligresti, Rv.229666-01).Nel caso concreto, sulla base di una valutazione multifattoriale della portatadella testimonianza, se ne è esclusa la rilevanza ai fini della decisione delprocesso, formulando un giudizio privo di manifeste illogicità e quindi nonaggredibile in questa sede.5.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata.Consegue altresì la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute dalle parti civili nel presente giudizio che vengono liquidate nellamisura indicata in dispositivo, in base alla istanza di parte e all’invio della notaspese.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 5.897,60, oltre accessori dilegge.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 15/01/2026 della CORTE D'APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020e successivo art. 8 d.l. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d’appello di Roma ha confermatola sentenza del tribunale capitolino con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cittadini cinesi,erano stati condannati per sequestro di persona, rapina continuata, estorsione elesioni personali ai danni di tre connazionali, alla pena di sei anni di reclusione(oltre alla multa) ed al risarcimento del danno a favore delle persone offese,costituitesi parti civili.2. Presentando ricorso per cassazione, la difesa degli imputati ha formulato iseguenti motivi.2.1. Il primo motivo lamenta inosservanza di norme processuali stabilite apena di nullità in relazione agli artt. 525, comma 2, 178 lett. c, 181 e 606 lett. c,cod. proc. pen.Con riferimento alla revoca dell'ordinanza che aveva sancito l'inutilizzabilitàdelle testimonianze assunte da un precedente collegio, la Corte di appello haritenuto erroneamente che il silenzio delle parti o il consenso implicito alla letturadegli atti fosse sufficiente a sanare la violazione del principio di immutabilità delgiudice in assenza di una specifica e motivata richiesta di rinnovazione, dato chela qualità di imputati alloglotti avrebbe richiesto una diversa analisi, incentratasull'effettiva possibilità da parte di costoro di comprendere effettivamente ilsignificato di quanto innanzi a loro dipanantesi, al fine di poter esprimere unavalutazione cosciente ed effettiva.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione (art. 606 lett. b ed e, cod. proc. pen.) in ordine alla qualificazionegiuridica dei fatti.È stata indebitamente esclusa la qualificazione dei fatti come esercizioarbitrario delle proprie ragioni piuttosto che rapina ed estorsione: purriconoscendo, alla base della condotta, il movente economico, se ne è esclusa lavalenza ‘derubricativa’ (i) per la presunta sproporzione della somma pretesarispetto al credito effettivo e (ii) per la partecipazione di terzi estraneiremunerati, senza tuttavia considerare, in relazione al primo aspetto, che si ècosì trasformata un'incertezza probatoria sul quantum debeatur in una provacerta del dolo di estorsione mentre, in relazione al secondo aspetto, che ilcompenso promesso ai complici non costituisce “una diversa ed ulteriorefinalità”, condizione richiesta dalla sentenza "Filardo" (Sez. U, n. 29541 del16/07/2020, Filardo, Rv. 280027- 03) per qualificare il fatto in termini diestorsione.2.3. Il terzo motivo evoca il vizio motivazionale e la mancata assunzione diuna prova decisiva in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazionedell'istruttoria dibattimentale formulata in appello per l'assunzione di untestimone che avrebbe potuto confermare la versione difensiva incentrata su unaprecedente aggressione che gli imputati avrebbero subito ad opera delle personeoffese.Il diniego della Corte d'appello è basato sulla novità della prova piuttostoche sulla assoluta necessità della stessa. Inoltre, la motivazione del diniego,definendo inverosimile l'episodio oggetto di testimonianza ancor prima di aversentito la persona informata sui fatti, dimostra il pregiudizio del collegiogiudicante e confligge con i parametri dettati dalla giurisprudenza di legittimità inmateria.2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta l'inosservanza di norme processualistabilite a pena di nullità in relazione alla mancata traduzione dei contenuti delleintercettazioni telefoniche, dei documenti e delle stesse testimonianze. In talsenso, viene riproposto il motivo relativo alla violazione del diritto ad unatraduzione completa e fedele degli atti processuali in quanto vizio che inficia lavalidità dell'intero percorso cognitivo, in linea con quanto già sostenuto conriferimento al primo motivo di ricorso. Tale violazione, lungi dall'esseremeramente formale, ha compromesso la capacità degli imputati di partecipareefficacemente al processo e di esercitare pienamente il diritto di difesa.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria concui ha richiesto l’inammissibilità del ricorso.La difesa delle parti civili ha chiesto la conferma della pronuncia e lacondanna degli imputati alle ulteriori spese.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi, introdotti con atto unitario, vanno dichiarati inammissibili, pergenericità e manifesta infondatezza dei motivi addotti.2. Il primo e l’ultimo dei motivi possono essere trattati unitariamente, perragioni di economia e di logica espositiva, afferendo a questioni processualianaloghe.2.1. Si lamenta, attraverso il primo motivo, il vulnus difensivo derivantedalla mancata completa e pronta comprensione da parte degli imputati di originecinese, della lingua del processo e delle fasi cruciali attraverso le quali si èdipanato, in particolare con riferimento alla mancata richiesta della rinnovazioneistruttoria in occasione dei vari provvedimenti che si sono succeduti sul tema aseguito del mutamento (ripetuto) del collegio giudicante.2.2. Con il quarto motivo, invece, si lamenta l’incompletezza, la scorrettezzae, in generale, l’inaffidabilità tanto delle traduzioni che delle interpretazionieffettuate nel corso del processo dal cinese all’italiano, con conseguenteimpossibilità di ottenere un affidabile quadro probatorio sul quale fondare ladecisione.2.3. Entrambi i motivi sono generici e, comunque, manifestamente infondati.Generici, in quanto riproduttivi di analoghe doglianze formulate findall’appello, cui la Corte di appello aveva fornito adeguata risposta, con la qualetuttavia i motivi non si confrontano realmente.In particolare, a pg. 6 della decisione, la Corte ha evidenziato, per ben duevolte, la circostanza che la sequenza procedimentale concretizzatasi all’udienza24 ottobre 2019, allor che, il giudice, nella nuova composizione, procedeva allarevoca del l ’ordinanza che aveva dichiarato inuti l izzabi l i le proveprecedentemente assunte e le dichiarava, per contro, pienamente utilizzabili,avesse ottenuto l’approvazione espressa delle parti – e non una sorta di assensoimplicito per silenzio/assenso. Avverso tale affermazione – chiaramente riportatain sentenza – non viene formulata alcuna obbiezione o contestazione nell’atto diricorso che è, per questo solo fatto, generico dato che il vizio di aspecificità siconfigura non solo nel caso della indeterminatezza dell’argomentazioneformulata, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentatedalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione,questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza caderenel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017,Galtelli, Rv. 268823-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.259425-01).Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato, alla luce del fatto che ilnucleo della doglianza (il difetto di difesa per non aver potuto comprendere losnodo processuale, così precludendosi la possibilità di una decisione consapevolesulla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale) è smentito, da un lato, dalladecisione, liberamente assunta dalla difesa tecnica, di prestare il consenso allautilizzazione degli atti e dall’altro, dal dovere, posto in capo allo stesso difensore,di fornire ai propri clienti ogni eventuale spiegazione tecnica in relazione agliaspetti di rilevanza processuale come, senza dubbio, quello del rinnovoistruttorio in occasione del mutamento del giudice.Il quarto motivo è, infine, radicalmente generico, come evidenziato nelladecisione della corte d’appello che a pg. 7 evidenzia la mancata indicazione daparte della difesa delle ragioni della doglianza, cioè degli elementi da cuideriverebbero le denunciate “approssimazione e superficialità” nell’attività diinterpreti e traduttori. In cassazione, il ricorso si limita a ribadire la deduzione,senza alcuna specificazione ulteriore.3. Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata riqualificazione dei reatidi cui ai capi B, C, D ed E da rapina ed estorsione in esercizio arbitrario delleproprie ragioni è inammissibile per plurime ragioni.Innanzi tutto, vi è la genericità del motivo, manifestatasi fin dal gradoprecedente. La Corte d’appello, nella propria motivazione (pg. 14), haevidenziato che nel corrispondente motivo d’appello non venivano spiegate leragioni della richiesta (di riqualificazione). In effetti, la lettura dell’appelloconsente di constatare che a pg. 14, ove si lamenta l’erronea qualificazionegiuridica dei fatti, non una sola parola viene spesa per motivare la richiesta, inspregio del disposto dell’art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen., che richiede,per i motivi, anche d’appello, “l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementidi fatto che sorreggono ogni richiesta”, previsione sanzionata, in caso diviolazione, dall’inammissibilità disposta dall’art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc.pen.È pacifico che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità deimotivi possa essere rilevata anche in cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4,cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271193-01) e che,per altro verso, debba ritenersi inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorsoper cassazione avverso la sentenza di secondo grado in relazione ad un motivo diappello inammissibile ab origine, in quanto l'eventuale accoglimento delladoglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878-01; Sez. 2, n. 10173 del16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157-01). È, pertanto, irrilevante lacircostanza che la Corte d’appello, invece che rilevare la genericità del motivod’appello, abbia deciso la questione nel merito.Oltre che generico, il motivo è poi manifestamente infondato già per il solofatto che vittima principale delle condotte estorsive (con la sola eccezione diquella descritta al capo E) sia stata [OSCURATO:PERSONA], persona estranea, come silegge fin dal capo di imputazione, all’asserito rapporto di debito/creditointercorrente tra aggrediti ed aggressori. Nei confronti di costei, pertanto, nonpoteva sussistere, da parte dei ricorrenti e dei correi rimasti ignoti, alcunalegittima pretesa azionabile in giudizio.4. Infine, manifestamente infondato è pure il terzo motivo di ricorso,Quella richiesta (l’assunzione testimoniale di [OSCURATO:PERSONA]) era una provaconosciuta fin dal giudizio di primo grado, richiesta (tardivamente) in quella sedeinvitando il giudice ad esercitare il potere previsto dall’art. 507 cod. proc. pen. eriproposta in appello, a seguito del diniego del primo giudice. Si tratta pertantodi una prova che non può essere definita né sopravvenuta né scopertasuccessivamente al giudizio di primo grado, ma semplicemente respinta in quelgiudizio. Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha ritenuto applicabile ildisposto del primo comma dell’art. 603 cod. proc. pen. alla stregua del qualel'assunzione di nuove prove in appello sia soggetta alla valutazione delgiudicante di non essere in grado di decidere allo stato degli atti,subordinata allaverifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale; tale accertamento èrimesso all’apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede dilegittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni,Rv. 262620-01; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, Ligresti, Rv.229666-01).Nel caso concreto, sulla base di una valutazione multifattoriale della portatadella testimonianza, se ne è esclusa la rilevanza ai fini della decisione delprocesso, formulando un giudizio privo di manifeste illogicità e quindi nonaggredibile in questa sede.5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata.Consegue altresì la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute dalle parti civili nel presente giudizio che vengono liquidate nellamisura indicata in dispositivo, in base alla istanza di parte e all’invio della notaspese. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 5.897,60, oltre accessori dilegge.Così è deciso, 14/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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