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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19205/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Brescia, su impugnazione della parte civile, in riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva assolto dai reati di lesione volontaria e di minaccia, ha condannato l'imputato in ordine ai reati ascrittigli alla pena di euro 1000 di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att, cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l'errata applicazione dell'articolo 597 del codice di rito correlato all'articolo 576 del medesimo codice, lamentando che il giudice t nell'accogliere l'appello proposto dalla parte civile ,ha altresì condannato l'imputato oltre che al risarcimento del danno, anche agli effetti penali, lo stesso, alla pena ritenuta di giustizia, in evidente violazione delle norme su indicate. 2.2.Col secondo motivo deduce l'inosservanza dell'articolo 6C3 del codice di rito: il tribunale ha ribaltato la pronuncia di assoluzione del giudice di pace sulla base della mera condivisione delle considerazioni espresse dalla parte appellante senza procedere alla rinnovazione istruttoria imposta dall'articolo 603, pur avendo proceduto a riesaminare, valutandole diversamente, le prove dichiarative ritenute decisive dal primo giudice ai fini dell'assoluzione dell'imputato

3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 dl. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni penali e rigettarsi nel resto il ricorso; il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso è fondato. 1.1.Fondato è innanzitutto il primo motivo.

E' pacifico, invero, che nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace, la parte civile può proporre impugnazione agli effetti penali avverso le sentenze di proscioglimento solo nei casi in cui la citazione a giudizio dell'imputato sia stata da essa chiesta quale persona offesa con ricorso immediato ai sensi dell'ad, 21 del D.Lgs, 28 agosto 2000 n. 274 (Sez. 5, Sentenza n. 48696 del 19/09/2014 Ud. (deo. 24/11/2014 ) Rv. 261283 - 01); laddove nel caso di specie si versa nell'ipotesi di impugnazione proposta dalla parte civile in procedimento instaurato davanti al giudice di pace non con il ricorso previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 274 del 2000, bensì su citazione del Pubblico Ministero. 1.2.Parimenti fondato è il secondo motivo, posto che la riforma della sentenza di primo grado risulta fondata su una rivalutazione della prova dichiarativa, a cui è conseguita la succinta valutazione in punto di legittima difesa, esclusa attraverso una motivazione in buona sostanza apparente.

Infatti, tenuto conto dell'interpretazione data da questa stessa Corte nel suo massimo consesso, è ormai principio consolidato - non superato dalla nuova formulazione del comma 3-bis dell'art. 603 del codice di rito (introdotta dall'art. 34, comma 1, lett.

I, n 1, del d.lgs. del 10.10,20222, entrato in vigore, in parte qua, il 30.12.2022) che non ha sostanzialmente inciso sull'assetto interpretativo precedente avendo essa unicamente precisato la riferibilità dell'obbligo di rinnovazione al solo caso di prove dichiarative assunte in dibattimento o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato - che il giudice di secondo grado il quale riformi (anche solo ai fini civili) la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento di prove dichiarative ritenute decisive, debba obbligatoriamente rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (SS.UU., sent. n. 27620 del 28/04/2016), laddove nel caso di specie il giudice di secondo grado non solo non ha proceduto a detta rinnovazione ma ha anche ribaltato la pronuncia assolutoria , senza offrire una effettiva motivazione a sostegno.

In mancanza di rinnovazione, tanto più il tribunale avrebbe dovuto rendere una "motivazione rafforzata" della decisione adottata.

Ed invece, come si mette in luce in ricorso, la pronuncia impugnata si è limitata a ribaltare la valutazione di primo grado dando rilievo a testimonianze nella precedente sede considerate invece non sufficienti a fondare il giudizio di responsabilità; di talché si sarebbe imposta, ai fini di una corretta valutazione e decisione, innanzitutto la preliminare riassunzione dei testi escussi in primo grado, le cui deposizioni sono state ritenute in quella sede non sufficienti per comprendere con esattezza la dinamica dell'accaduto< ed, in ogni caso, una valutazione/motivazione ben più accurata delle emergenze processuali.

Tale mancanza si risolve nel caso di specie in una vera e propria violazione di leggeiin quanto tale azionabile in cassazione ex art. 606 comma 2-bis del codice di rìto - risultando la motivazione della sentenza impugnata, come rilevato in buona sostanza dal ricorrente, del tutto apparente, essendosi essa risolta nella affermazione della responsabilità dell'imputato sulla base di una mera e sostanzialmente apodittica valorizzazione della testimonianza della persona offesa e di quella degli altri testi, ritenute tout court sufficienti a fondare la decisione adottata, pure a fronte della opposta, ragionata, valutazione del giudice di primo grado.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle statuizioni penali, che devono pertanto essere eliminate; che la medesima sentenza deve essere annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Nulla per le spese di parte civile, stante l'intervenuto annullamento con rinvio al giudice civile, cui competerà anche la decisione riguardo ad esse.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni penali, che elimina.

Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Brescia, su impugnazione della parte civile, in riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva assolto dai reati di lesione volontaria e di minaccia, ha condannato l'imputato in ordine ai reati ascrittigli alla pena di euro 1000 di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att, cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l'errata applicazione dell'articolo 597 del codice di rito correlato all'articolo 576 del medesimo codice, lamentando che il giudice t nell'accogliere l'appello proposto dalla parte civile ,ha altresì condannato l'imputato oltre che al risarcimento del danno, anche agli effetti penali, lo stesso, alla pena ritenuta di giustizia, in evidente violazione delle norme su indicate. 2.2.Col secondo motivo deduce l'inosservanza dell'articolo 6C3 del codice di rito: il tribunale ha ribaltato la pronuncia di assoluzione del giudice di pace sulla base della mera condivisione delle considerazioni espresse dalla parte appellante senza procedere alla rinnovazione istruttoria imposta dall'articolo 603, pur avendo proceduto a riesaminare, valutandole diversamente, le prove dichiarative ritenute decisive dal primo giudice ai fini dell'assoluzione dell'imputato 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 dl. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni penali e rigettarsi nel resto il ricorso; il difensore della parte civile ha chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.11 ricorso è fondato. 1.1.Fondato è innanzitutto il primo motivo. E' pacifico, invero, che nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace, la parte civile può proporre impugnazione agli effetti penali avverso le sentenze di proscioglimento solo nei casi in cui la citazione a giudizio dell'imputato sia stata da essa chiesta quale persona offesa con ricorso immediato ai sensi dell'ad, 21 del D.Lgs, 28 agosto 2000 n. 274 (Sez. 5, Sentenza n. 48696 del 19/09/2014 Ud. (deo. 24/11/2014 ) Rv. 261283 - 01); laddove nel caso di specie si versa nell'ipotesi di impugnazione proposta dalla parte civile in procedimento instaurato davanti al giudice di pace non con il ricorso previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 274 del 2000, bensì su citazione del Pubblico Ministero. 1.2.Parimenti fondato è il secondo motivo, posto che la riforma della sentenza di primo grado risulta fondata su una rivalutazione della prova dichiarativa, a cui è conseguita la succinta valutazione in punto di legittima difesa, esclusa attraverso una motivazione in buona sostanza apparente. Infatti, tenuto conto dell'interpretazione data da questa stessa Corte nel suo massimo consesso, è ormai principio consolidato - non superato dalla nuova formulazione del comma 3-bis dell'art. 603 del codice di rito (introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. I, n 1, del d.lgs. del 10.10,20222, entrato in vigore, in parte qua, il 30.12.2022) che non ha sostanzialmente inciso sull'assetto interpretativo precedente avendo essa unicamente precisato la riferibilità dell'obbligo di rinnovazione al solo caso di prove dichiarative assunte in dibattimento o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato - che il giudice di secondo grado il quale riformi (anche solo ai fini civili) la sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento di prove dichiarative ritenute decisive, debba obbligatoriamente rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (SS.UU., sent. n. 27620 del 28/04/2016), laddove nel caso di specie il giudice di secondo grado non solo non ha proceduto a detta rinnovazione ma ha anche ribaltato la pronuncia assolutoria , senza offrire una effettiva motivazione a sostegno. In mancanza di rinnovazione, tanto più il tribunale avrebbe dovuto rendere una "motivazione rafforzata" della decisione adottata. Ed invece, come si mette in luce in ricorso, la pronuncia impugnata si è limitata a ribaltare la valutazione di primo grado dando rilievo a testimonianze nella precedente sede considerate invece non sufficienti a fondare il giudizio di responsabilità; di talché si sarebbe imposta, ai fini di una corretta valutazione e decisione, innanzitutto la preliminare riassunzione dei testi escussi in primo grado, le cui deposizioni sono state ritenute in quella sede non sufficienti per comprendere con esattezza la dinamica dell'accaduto< ed, in ogni caso, una valutazione/motivazione ben più accurata delle emergenze processuali. Tale mancanza si risolve nel caso di specie in una vera e propria violazione di leggeiin quanto tale azionabile in cassazione ex art. 606 comma 2-bis del codice di rìto - risultando la motivazione della sentenza impugnata, come rilevato in buona sostanza dal ricorrente, del tutto apparente, essendosi essa risolta nella affermazione della responsabilità dell'imputato sulla base di una mera e sostanzialmente apodittica valorizzazione della testimonianza della persona offesa e di quella degli altri testi, ritenute tout court sufficienti a fondare la decisione adottata, pure a fronte della opposta, ragionata, valutazione del giudice di primo grado. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alle statuizioni penali, che devono pertanto essere eliminate; che la medesima sentenza deve essere annullata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Nulla per le spese di parte civile, stante l'intervenuto annullamento con rinvio al giudice civile, cui competerà anche la decisione riguardo ad esse. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni penali, che elimina. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civ
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