CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12183/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa e rappresentata. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n.28 presso lo studio dell'Avv.Salvatore Italia che li rappresenta e difende per procura in calce al controricorso unitamente all'Avv.Riccardo M.Zanchetta. -controricorrenti- avverso la sentenza n.3633/32/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 20 giugno 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che l'Agenzia delle entrate ricorre, su unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che resistono con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, nella controversia originata dall'impugnazione di avvisi di accertamento relativi a Irpef delle annualità di imposta dal 2007al 2010, aveva, in accoglimento dell'appello proposto dai contribuenti avverso la sentenza di primo grado, dichiarato la nullità degli atti impositivi. [OSCURATO:PERSONA] di appello riteneva, infatti, che la sottoscrizione apposta in calce agli avvisi di accertamento fosse giuridicamente inesistente in quanto il funzionario (Capo dell'Ufficio controlli) che li aveva sottoscritti fosse privo di poteri dirigenziali per mancanza di delega da parte del Direttore provinciale. Con istanza datata 7.6.2019, alla quale erano allegate copie delle domande di adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. n.119/2018 e delle ricevute di pagamento delle prime rate, i controricorrenti chiedevano la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 6, comma 10, dello stesso d.l. n.119/2018. Con istanza, datata 2.1.2021, l'Agenzia delle entrate, dato atto che i controricorrenti, avevano presentato domanda di definizione agevolata per gli atti impositivi relativi agli anni di imposta 2007, 2008 e 2010 e che le stesse erano risultate regolari, mentre non risultava essere stata presentata analoga domanda per i restanti atti impositivi oggetto di giudizio, chiedeva che la Corte dichiarasse la parziale estinzione del giudizio. Considerato che l'Agenzia delle entrate ha comunicato che risultano regolarmente definiti alcuni degli avvisi di accertamento, con finale 2961 (anno 2007); 2972 (2008); 2993 (2007), 2998 (2008); 3011 (2010), mentre con riferimento ai restanti atti impositivi la lite non è definita in quanto la parte non ha presentato domanda. Da parte loro i controricorrenti hanno depositato, in atti, copie di domande, regolarmente ricevute dall'Agenzia e con copia di versamento della prima rata, con riferimento anche ad altri avvisi di accertamento, rispetto a quelli la cui definizione è risultata regolare. Va, in ogni caso, preliminarmente, rilevato che i controricorrenti hanno eccepito la tardività del ricorso per tardività in quanto avrebbero notificato la sentenza impugnata, unitamente alla prima istanza di sgravio in data 7.7.2016, con ricezione da parte dell'Ufficio il successivo 8 luglio 2016, allegando copia della raccomandata con la quale è stata notificata la sentenza. La questione, relativa alla validità della notificazione a mani proprie della sentenza tributaria al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, è stata rimessa da questa Corte, con ordinanza n.3984/2022, all'esame delle Sezioni Unite che la tratterà all'udienza del 24 maggio 2022. In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite va, pertanto, disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, anche perché le parti forniscano chiarimenti in ordine alla definizione agevolata. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite, fissata per l'udienza del 24 maggio 2022, sulla questione sollevata da questa Sezione con ordinanza interlocutoria n.3984/2022. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 marzo 2022. DEP