Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 ottobre 2022

Cassazione n. 24265/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAnel ricorso a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a TAGLIACOZZO avverso la sentenza del 23/07/2021 del TRIBUNALE DI AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Avezzano. all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila impugna -per saltum - la sentenza del Tribunale di Avezzano che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 640, cod.pen. e 367, cod.pen., perché estinti per prescrizione.

Deduce:

1.1. "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (artt. 99, 157 e ss., c.p., 606, comma 1, lett. b), c.p.p.)".

Con l'unico motivo di ricorso il Pubblico ministero ricorrente denuncia la 1 A9,../. violazione di legge in quanto il giudice ha dichiarato prescritti i reati senza tenere conto della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale contestata all'imputato, incidente sia sul massimo edittale, sia -conseguentemente- sul tempo necessario per la maturazione della prescrizione, avendo riguardo agli artt. 157 e 161, cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Il Pubblico ministero ricorrente ha correttamente richiamato il principio di diritto secondo il quale «La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen.», (Sez. 2 - , Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01).

Il Tribunale non ha tenuto conto di tale insegnamento e non ha considerato l'incidenza della prescrizione sul massimo edittale della pena, sul tempo utile richiesto per la prescrizione e sulla misura massima di dilazione di tale termine per effetto degli atti interruttivi.

Va rilevato, infatti che: A) la truffa è punita con la pena massima edittale pari a tre anni di reclusione che, per effetto dell'art. 99, comma quarto, cod.pen., va aumentata di due terzi, così pervenendosi alla pena edittale massima pari a cinque anni di reclusione.

Avendo riguardo alla pena edittale cosi individuata, in applicazione dell'art. 157, cod.pen., il tempo necessario per la maturazione della prescrizione è pari a sei anni.

Tale termine va dilatato in ragione della presenza di atti interruttivi che, in applicazione dell'art. 161, comma, cod.pen. allunga di due terzi il tempo necessario alla prescrizione, così pervenendosi alla misura di dieci anni.

Avendo riguardo alla data di commissione del reato 09/10/2012, il reato -al netto di eventuali sospensioni- potrebbe prescriversi il 9/10/2022.

B) Identiche considerazioni valgono anche per la simulazione di reato contestata al capo B), per il quale l'art. 367, cod.pen. commina -anche in questo caso- una pena edittale massima pari a tre anni di reclusione.

In ragione del procedimento già descritto, dunque, anche questo reato si prescrive in dieci anni, ossia -al netto di sospensioni- il 24.12.2022.

2. Il tribunale, pertanto, ha dichiarato non doversi procedere in violazione di legge, con la conseguenza che la sentenza va annullata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio. 2 ..A.,...t............>, N-7 P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio Così deciso il 23 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAnel ricorso a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a TAGLIACOZZO avverso la sentenza del 23/07/2021 del TRIBUNALE DI AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Avezzano. all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila impugna -per saltum - la sentenza del Tribunale di Avezzano che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 640, cod.pen. e 367, cod.pen., perché estinti per prescrizione. Deduce: 1.1. "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (artt. 99, 157 e ss., c.p., 606, comma 1, lett. b), c.p.p.)". Con l'unico motivo di ricorso il Pubblico ministero ricorrente denuncia la 1 A9,../. violazione di legge in quanto il giudice ha dichiarato prescritti i reati senza tenere conto della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale contestata all'imputato, incidente sia sul massimo edittale, sia -conseguentemente- sul tempo necessario per la maturazione della prescrizione, avendo riguardo agli artt. 157 e 161, cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il Pubblico ministero ricorrente ha correttamente richiamato il principio di diritto secondo il quale «La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen.», (Sez. 2 - , Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721 - 01). Il Tribunale non ha tenuto conto di tale insegnamento e non ha considerato l'incidenza della prescrizione sul massimo edittale della pena, sul tempo utile richiesto per la prescrizione e sulla misura massima di dilazione di tale termine per effetto degli atti interruttivi. Va rilevato, infatti che: A) la truffa è punita con la pena massima edittale pari a tre anni di reclusione che, per effetto dell'art. 99, comma quarto, cod.pen., va aumentata di due terzi, così pervenendosi alla pena edittale massima pari a cinque anni di reclusione. Avendo riguardo alla pena edittale cosi individuata, in applicazione dell'art. 157, cod.pen., il tempo necessario per la maturazione della prescrizione è pari a sei anni. Tale termine va dilatato in ragione della presenza di atti interruttivi che, in applicazione dell'art. 161, comma, cod.pen. allunga di due terzi il tempo necessario alla prescrizione, così pervenendosi alla misura di dieci anni. Avendo riguardo alla data di commissione del reato 09/10/2012, il reato -al netto di eventuali sospensioni- potrebbe prescriversi il 9/10/2022. B) Identiche considerazioni valgono anche per la simulazione di reato contestata al capo B), per il quale l'art. 367, cod.pen. commina -anche in questo caso- una pena edittale massima pari a tre anni di reclusione. In ragione del procedimento già descritto, dunque, anche questo reato si prescrive in dieci anni, ossia -al netto di sospensioni- il 24.12.2022. 2. Il tribunale, pertanto, ha dichiarato non doversi procedere in violazione di legge, con la conseguenza che la sentenza va annullata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio. 2 ..A.,...t............>, N-7 P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio Così deciso il 23 febbraio
Sentenza Cassazione n. 24265/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris