CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21709/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1699-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 94, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] & LONGO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 2114/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 07/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un preavviso di fermo amministrativo per tasse automobilistiche relativo all'anno d'imposta 2015 e la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso compensando le spese di lite posto che l'impugnativa era stata accolta per le sole carenze formali riguardanti la notifica dell'atto impositivo; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello poiché il giudice di primo grado ha adeguatamente motivato in ordine alla regolazione delle spese, ritenendo che un accoglimento basato sul solo dato formale e non su quello sostanziale dell'infondatezza della pretesa tributaria costituisse una di quelle ragioni di carattere eccezionale che giustifica la compensazione delle spese di giudizio; la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate riscossione e la regione Lazio non si costituivano. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di impugnazione la parte contribuente, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere la sentenza di appello ritenuto legittima la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa pur essendo la parte contribuente risultata pienamente vincitrice nel giudizio di primo grado, non costituendo un accoglimento basato sul solo dato formale una di quelle ragioni di carattere eccezionale che giustifica la compensazione ( delle spese di giudizio. Ric. 2021 n. 01699 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte: ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658); in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; Cass. 14 marzo 2019 n. 7352); nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell'atto Ric. 2021 n. 01699 sez. MT - ud. 10-05-2022 -3- impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.: Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658). La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove non ha condannato l'Agenzia delle entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite dal momento che, essendo stato accolto il ricorso in primo grado del contribuente per le sole carenze formali riguardanti la notifica dell'atto impositivo, si era in presenza di una piena vittoria da parte del contribuente e non di una ipotesi di reciproca soccombenza, non sussistendo le gravi e eccezionali ragioni per la compensazione delle spese quelle derivanti da un accoglimento del ricorso in virtù di carenze formali riguardanti la notifica dell'atto impositivo. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimit