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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 21510/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo - che deduce la violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione, in relazione alla condanna per reiterate condotte in violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza); Considerato che i successivi motivi secondo e terzo, concernenti la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la dosimetria della pena, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o C i Il Presidente t..T.Thtofati n Mi elUnc i f .. zr?am A [OSCURATO:PERSONA] • os-P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo - che deduce la violazione di legge e contesta la correttezza della motivazione, in relazione alla condanna per reiterate condotte in violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagg. 7 e 8 della sentenza); Considerato che i successivi motivi secondo e terzo, concernenti la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la dosimetria della pena, sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o C i Il Presidente t..T.Thtofati n Mi elUnc i f .. zr?am A [OSCURATO:PERSONA] • os-P
Sentenza Cassazione n. 21510/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris