CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45610/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Messina ha in parte riformato, riducendo la pena, la sentenza con cui il Tribunale, in data4.9.2:612-0 aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa e lo aveva condannato alla pena ritenuta equa e di giustizia; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto non è consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici: sul punto si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto degli elementi su cui ha fondato la penale responsabilità dell'odierno ricorrente, avendo perciò ritenuto dimostrato sia l'artifizio (dato dalla falsa prospettazione del positivo esito di una presunta selezione e di un inesistente provino ai danni della parte offesa), sia l'ingiusto profitto (C 1.500.00 incassati a seguito di tale richiesta); rilevato che il secondo motivo, concernente la determinazione della pena avuto riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte di Appello rivisto la pena finale e, pur non essendosi soffermata sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha tuttavia evidenziato le ragioni ostative al loro riconoscimento stante l'univoco riferimento operato alla complessiva entità del fatto e la recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto che il difensore della parte civile ha concluso per il rigetto del ricorso senza, tuttavia, in alcun modo argomentare sulla sua fondatezza e, perciò non fornendo alcun contributo alla decisione e che, pertanto, non possono essergli liquidate le spese (cfr., tra le tante, Sez. 2 - , Sentenza n. 12784 del 23/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278834 - 01). t P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese di parte civile. Così deciso in Roma, il 15/11/2022