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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04923/2022

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte formulate dal difensore dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 25 febbraio 2021, ha respinto l'appello proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 17 novembre 2020 con cui è stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere.

2. Il ricorrente, detenuto in quanto sottoposto ad indagini per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 512-bis cod. pen. propone, a mezzo i propri difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolando quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce l'inosservanza, illogicità e mera apparenza della motivazione in ordine ai fatti sopravvenuti di cui all'art. 299 cod. proc. pen.

Lamenta il ricorrente che non è stato valutato, con motivazione sufficiente, l'elemento di novità offerto e costituito dal fatto che il collaboratore Mantella, nel periodo a cui si riferiscono le sue dichiarazioni, era ristretto in carcere e che, quindi, esse avrebbero dovuto essere considerate inattendibili; parimenti apparente è da considerarsi la motivazione con riferimento all'utilizzazione del danaro depositato; del tutto inesistente, poi, con riferimento alla configurabilità del delitto di intestazione fittizia.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto anch'esso a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce la mancanza dell'indicazione degli elementi che integrano il reato di cui all'art. 416-bis cod pen. 2.3.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso, proposti anch'essi a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce che la chiesta riqualificazione in concorso esterno in associazione mafiosa si basa su un elemento nuovo costituito dall'ordinanza resa dal Tribunale di Catanzaro nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, sulla base di un elemento sopravvenuto che non è stato ritenuto tale dalla Corte; parimenti avrebbe dovuto essere considerato quale elemento nuovo l'incidenza delle condizioni di salute del ricorrente valutate invece positivamente con riferimento ad altro coimputato.

Precisa il ricorrente di non aver lamentato l'incompatibilità di tali condizioni con il regime carcerario quanto, piuttosto, di avere dedotto che siffatte condizioni hanno comportato un affievolimento delle esigenze cautelari e del pericolo di recidivanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Questa Corte di legittimità ha reiteratamente affermato il principio, pacifico, secondo cui, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, ma deve limitarsi, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato, al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, sopravvenuti o anche preesistenti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari. (ex multis, Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016 Antignano, Rv. 266676).

La decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca di una misura cautelare è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazione, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura.

Il giudice, pertanto, non è tenuto a riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura stessa, ma solo a stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o ad influire sull'esigenza della misura cautelare, fermo restando il dovere, in ogni caso, e quindi anche indipendentemente da qualsiasi sollecitazione dell'interessato, di revocare immediatamente la misura allorché ne siano venute meno le condizioni di applicabilità.

3. Di tali principi ha fatto buon uso il Tribunale che ha rilevato, con congrua e logica motivazione, che l'appello proposto è privo dei requisiti di noviL. necessari, avendo il ricorrente reiterato motivi analoghi a quelli già proposti sia in sede di giudizio di riesame e di successivo ricorso per cassazione, sia in altri precedenti appelli cautelari che vengono richiamati nei loro estremi.

Il Tribunale afferma poi l'assoluta inidoneità delle argomentazioni, reiterate anche nel presente processo, volte a dimostrare che, essendo «il collaboratore Mantella in regime di restrizione carceraria quando, nel 2007, era stata aperta l'attività della "Casa del pulito", intestata al Curello», le sue dichiarazioni dovevano considerarsi inattendibili.

Il Tribunale, con motivazione lucida, lineare ed essenziale, rileva, invece, che il collaboratore nel 2007 aveva riacquistato la libertà e che, in ogni caso, egli era rimasto stabilmente inserito negli ambiti della criminalità organizzata sino a quando, nel 2016, aveva fatto la scelta di collaborare.

Tali affermazioni si allineano con quanto più volte ritenuto da questd Corte regolatrice là dove ha affermato il principio, che il Collegio condivide, ti secondo cui «In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento». (Ex multis Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121; Sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014, Caglioti, Rv. 261272).

Esaustiva motivazione (le cui ragioni in fatto non rientrano nel perimetro entro cui il giudice di legittimità può effettuare il proprio sindacato) viene poi resa in ordine all' ininfluenza, sul grave quadro indiziario, della disponibilità da parte del ricorrente, nel 2007, di euro 25.000,00, posto che tale somma, afferma il Tribunale, non era stata investita per la costruzione dei locali della "Casa del pulito" che, per come si ritiene nel provvedimento genetico e in quello di riesame, pur se intestata formalmente al Curello, era in mano alla 'ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] di Ippona.

Le ulteriori argomentazioni poste a fondamento del primo e del secondo motivo di ricorso non tengono poi conto di quanto osservato correttamente nell'incipit del provvedimento impugnato e, cioè, che in sede di appello, il giudice non è tenuto a riesaminare le condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, ma deve unicamente valutare l'eventuale portata risolutiva di significativi elementi di novità che, come si è visto, con motivazione lineare e logica, sono stati esclusi.

4. Con il terzo motivo di ricorso viene prospettata l'omessa valutazione del fatto (sopravvenuto) che, nei confronti di altro coimputato, il delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen. è stato riqualificato quale concorso esterno in associazione mafiosa con conseguente sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere co- quella degli arresti domiciliari.

Tale allegazione non costituisce motivo utile per inficiare il provvedimento impugnato in quanto, come correttamente motivato dal Tribunale, le esigenze cautelari devono essere vagliate (così come, nella specie, è accaduto, là dove si ricorda che l'indagato è gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso per il quale trova applicazione la presunzione normativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) per ciascun singolo coindagato.

Il Tribunale, anche in questo caso non ha disatteso quanto costantemente affermato da questa Corte secondo cui «In tema di revoca o modifica della misura cautelare, il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato» (Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, Ficicchia, Rv. 266889). [OSCURATO:PERSONA] — come messo in rilievo nella sentenza di questa Corte n. 22810/2020, resa a seguito dell'impugnazione da parte dell'odierno ricorrente dell'ordinanza di rigetto del riesame — appare essere fattivo e stabile partecipe del sodalizio criminale in quanto, come si evince dai dati indiziari acquisiti, «lungi dal tollerare solo passivamente lo svolgimento degli incontri dei sodali [nella Casa del pulito] è risultato in prima persona attivo nel corso dei dialoghi oggetto delle relative intercettazioni, dando consigli a [OSCURATO:PERSONA] e proponendosi egli stesso per contribuire a risolvere talune questioni problematiche in relazione alle scelte di mercato degli operatori commerciali di zona, ai fini della tutela degli affari e dei correlativi interessi dell'organizzazione criminale».

5. Parimenti inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso.

Ed invero, il ricorrente reitera le medesime doglianze già proposte e valutate in precedenza, allegando le difficili condizioni di salute che, pur se non ritenute dal ricorrente medesimo incompatibili con il sistema carcerario, attenuerebbero le esigenze cautelari affievolendo il pericolo di recidivanza.

Tale affermazione è del tutto vaga e aspecifica non essendo state neanche indicate le ragioni per cui siffatte esigenze dovrebbero attenuarsi con riferimento ai gravi delitti che lo vedono indagato, per uno dei quali vige, anche sotto il profilo delle esigenze cautelari, come in precedenza ricordato, la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere.

6. Tali considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte formulate dal difensore dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 25 febbraio 2021, ha respinto l'appello proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 17 novembre 2020 con cui è stata rigettata l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. 2. Il ricorrente, detenuto in quanto sottoposto ad indagini per i delitti di cui agli artt. 416-bis e 512-bis cod. pen. propone, a mezzo i propri difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce l'inosservanza, illogicità e mera apparenza della motivazione in ordine ai fatti sopravvenuti di cui all'art. 299 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che non è stato valutato, con motivazione sufficiente, l'elemento di novità offerto e costituito dal fatto che il collaboratore Mantella, nel periodo a cui si riferiscono le sue dichiarazioni, era ristretto in carcere e che, quindi, esse avrebbero dovuto essere considerate inattendibili; parimenti apparente è da considerarsi la motivazione con riferimento all'utilizzazione del danaro depositato; del tutto inesistente, poi, con riferimento alla configurabilità del delitto di intestazione fittizia. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto anch'esso a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce la mancanza dell'indicazione degli elementi che integrano il reato di cui all'art. 416-bis cod pen. 2.3. Con il terzo e quarto motivo di ricorso, proposti anch'essi a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce che la chiesta riqualificazione in concorso esterno in associazione mafiosa si basa su un elemento nuovo costituito dall'ordinanza resa dal Tribunale di Catanzaro nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, sulla base di un elemento sopravvenuto che non è stato ritenuto tale dalla Corte; parimenti avrebbe dovuto essere considerato quale elemento nuovo l'incidenza delle condizioni di salute del ricorrente valutate invece positivamente con riferimento ad altro coimputato. Precisa il ricorrente di non aver lamentato l'incompatibilità di tali condizioni con il regime carcerario quanto, piuttosto, di avere dedotto che siffatte condizioni hanno comportato un affievolimento delle esigenze cautelari e del pericolo di recidivanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Questa Corte di legittimità ha reiteratamente affermato il principio, pacifico, secondo cui, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, ma deve limitarsi, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato, al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, sopravvenuti o anche preesistenti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari. (ex multis, Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016 Antignano, Rv. 266676). La decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca di una misura cautelare è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazione, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Il giudice, pertanto, non è tenuto a riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura stessa, ma solo a stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o ad influire sull'esigenza della misura cautelare, fermo restando il dovere, in ogni caso, e quindi anche indipendentemente da qualsiasi sollecitazione dell'interessato, di revocare immediatamente la misura allorché ne siano venute meno le condizioni di applicabilità. 3. Di tali principi ha fatto buon uso il Tribunale che ha rilevato, con congrua e logica motivazione, che l'appello proposto è privo dei requisiti di noviL. necessari, avendo il ricorrente reiterato motivi analoghi a quelli già proposti sia in sede di giudizio di riesame e di successivo ricorso per cassazione, sia in altri precedenti appelli cautelari che vengono richiamati nei loro estremi. Il Tribunale afferma poi l'assoluta inidoneità delle argomentazioni, reiterate anche nel presente processo, volte a dimostrare che, essendo «il collaboratore Mantella in regime di restrizione carceraria quando, nel 2007, era stata aperta l'attività della "Casa del pulito", intestata al Curello», le sue dichiarazioni dovevano considerarsi inattendibili. Il Tribunale, con motivazione lucida, lineare ed essenziale, rileva, invece, che il collaboratore nel 2007 aveva riacquistato la libertà e che, in ogni caso, egli era rimasto stabilmente inserito negli ambiti della criminalità organizzata sino a quando, nel 2016, aveva fatto la scelta di collaborare. Tali affermazioni si allineano con quanto più volte ritenuto da questd Corte regolatrice là dove ha affermato il principio, che il Collegio condivide, ti secondo cui «In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento». (Ex multis Sez. 2, n. 8461 del 24/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269121; Sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014, Caglioti, Rv. 261272). Esaustiva motivazione (le cui ragioni in fatto non rientrano nel perimetro entro cui il giudice di legittimità può effettuare il proprio sindacato) viene poi resa in ordine all' ininfluenza, sul grave quadro indiziario, della disponibilità da parte del ricorrente, nel 2007, di euro 25.000,00, posto che tale somma, afferma il Tribunale, non era stata investita per la costruzione dei locali della "Casa del pulito" che, per come si ritiene nel provvedimento genetico e in quello di riesame, pur se intestata formalmente al Curello, era in mano alla 'ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA] di Ippona. Le ulteriori argomentazioni poste a fondamento del primo e del secondo motivo di ricorso non tengono poi conto di quanto osservato correttamente nell'incipit del provvedimento impugnato e, cioè, che in sede di appello, il giudice non è tenuto a riesaminare le condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, ma deve unicamente valutare l'eventuale portata risolutiva di significativi elementi di novità che, come si è visto, con motivazione lineare e logica, sono stati esclusi. 4. Con il terzo motivo di ricorso viene prospettata l'omessa valutazione del fatto (sopravvenuto) che, nei confronti di altro coimputato, il delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen. è stato riqualificato quale concorso esterno in associazione mafiosa con conseguente sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere co- quella degli arresti domiciliari. Tale allegazione non costituisce motivo utile per inficiare il provvedimento impugnato in quanto, come correttamente motivato dal Tribunale, le esigenze cautelari devono essere vagliate (così come, nella specie, è accaduto, là dove si ricorda che l'indagato è gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso per il quale trova applicazione la presunzione normativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) per ciascun singolo coindagato. Il Tribunale, anche in questo caso non ha disatteso quanto costantemente affermato da questa Corte secondo cui «In tema di revoca o modifica della misura cautelare, il provvedimento favorevole emesso nei confronti di un coindagato può costituire fatto nuovo sopravvenuto, del quale tener conto ai fini della rivalutazione del quadro indiziario, ma non delle esigenze cautelari, che devono essere vagliate con riferimento a ciascun indagato» (Sez. 2, n. 20281 del 18/02/2016, Ficicchia, Rv. 266889). [OSCURATO:PERSONA] — come messo in rilievo nella sentenza di questa Corte n. 22810/2020, resa a seguito dell'impugnazione da parte dell'odierno ricorrente dell'ordinanza di rigetto del riesame — appare essere fattivo e stabile partecipe del sodalizio criminale in quanto, come si evince dai dati indiziari acquisiti, «lungi dal tollerare solo passivamente lo svolgimento degli incontri dei sodali [nella Casa del pulito] è risultato in prima persona attivo nel corso dei dialoghi oggetto delle relative intercettazioni, dando consigli a [OSCURATO:PERSONA] e proponendosi egli stesso per contribuire a risolvere talune questioni problematiche in relazione alle scelte di mercato degli operatori commerciali di zona, ai fini della tutela degli affari e dei correlativi interessi dell'organizzazione criminale». 5. Parimenti inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso. Ed invero, il ricorrente reitera le medesime doglianze già proposte e valutate in precedenza, allegando le difficili condizioni di salute che, pur se non ritenute dal ricorrente medesimo incompatibili con il sistema carcerario, attenuerebbero le esigenze cautelari affievolendo il pericolo di recidivanza. Tale affermazione è del tutto vaga e aspecifica non essendo state neanche indicate le ragioni per cui siffatte esigenze dovrebbero attenuarsi con riferimento ai gravi delitti che lo vedono indagato, per uno dei quali vige, anche sotto il profilo delle esigenze cautelari, come in precedenza ricordato, la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere. 6. Tali considerazioni impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende, della somma di C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
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