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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:763
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0670_RES

Causa C‑670/21 BA contro

[OSCURATO:PERSONA] X

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 ottobre 2023 «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Libera circolazione dei capitali – Articoli da 63 a 65 TFUE – Imposta di successione – Movimenti di capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi – Beni immobili situati in un paese terzo – Trattamento fiscale più favorevole riservato a beni immobili situati in uno Stato membro o in uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo – Restrizione – Giustificazione – Politica dell’edilizia popolare – Efficacia dei controlli fiscali» Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Imposta di successione – Inclusione – Eccezione – Elementi costitutivi situati all’interno di un solo Stato membro – Applicazione, da parte di uno Stato membro, di imposte di successione a beni dell’asse ereditario situati al di fuori del suo territorio – Beni appartenenti a una persona residente nel suo territorio alla data del suo decesso e spettanti al suo erede anch’esso ivi residente – Situazione che presenta elementi di estraneità (Art. 63, § 1, TFUE) (v. punti 36, 38, 39) Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposta di successione – Calcolo delle imposte di successione – Bene immobile edificato facente parte del patrimonio privato, situato in uno Stato terzo diverso da uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo e dato in locazione ad uso abitativo – Normativa nazionale che prevede, ai fini di tale calcolo, la valutazione di detto bene al suo pieno valore di mercato – Normativa che prevede, per tale calcolo, la valutazione di un bene della stessa natura situato nel territorio nazionale al 90% del suo valore di mercato – Inammissibilità – Giustificazione – Assenza (Artt. 63, 64 e 65 TFUE) (v. punti 41, 42, 44-46, 51, 55, 59, 62-67, 70-80, 83-85 e dispositivo) Sintesi A, residente tedesco, deceduto nel 2016, con atto del 2013 ha lasciato in eredità a suo figlio, BA, anch’egli residente in Germania, una quota di un bene immobile situato in Canada e dato in locazione ad uso abitativo.

Nel luglio 2017, l’ufficio delle imposte competente ha fissato l’importo dell’imposta di successione dovuta da BA in Germania.

Ai fini del calcolo di tali diritti, detto bene immobile è stato valutato al suo pieno valore di mercato.

Nel marzo 2018, BA ha chiesto la modifica dell’importo delle medesime imposte, affinché tale bene fosse tassato al 90% del suo valore di mercato, come previsto dalla legge tedesca relativa all’imposta sulle successioni e donazioni.

Rilevando che tale legge esige, affinché il bene immobile possa beneficiare di tale agevolazione fiscale, che tale bene sia situato in Germania, in un altro Stato membro o in uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo ( 1 ), BA ha fatto valere che detta legge pregiudica la libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi, sancita dall’articolo 63 TFUE.

Ritenendo, tuttavia, che una siffatta differenza di trattamento tra beni immobili situati in uno di questi tre tipi di paesi e beni della stessa natura situati in uno Stato terzo diverso da uno Stato aderente all’accordo SEE fosse conforme a questa stessa disposizione, l’ufficio delle imposte ha anzitutto respinto la domanda di modifica presentata da BA e successivamente il reclamo che quest’ultimo aveva presentato.

Adito con ricorso da BA, il giudice del rinvio interroga la Corte sulla conformità all’articolo 63 TFUE di una normativa nazionale che esclude dal beneficio di un’agevolazione fiscale un bene dato in locazione ad uso abitativo situato in Canada.

Se è vero che una siffatta normativa costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, detto giudice chiede se tale restrizione possa essere giustificata ai sensi dell’articolo 65 TFUE ( 2 ) o da un motivo imperativo di interesse generale.

Con la sua sentenza, la Corte dichiara che gli articoli da 63 a 65 TFUE ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale, per calcolare l’imposta di successione, un bene immobile edificato facente parte del patrimonio privato, situato in uno Stato terzo diverso da uno Stato parte dell’accordo SEE e dato in locazione ad uso abitativo, è valutato in base al suo pieno valore di mercato, mentre un bene della stessa natura situato nel territorio nazionale, in un altro Stato membro o in uno Stato parte dell’accordo SEE è valutato, ai fini di tale calcolo, al 90% del suo valore di mercato.

Giudizio della Corte La Corte constata, in primo luogo, che la normativa di cui trattasi, la quale fa dipendere il beneficio dell’agevolazione fiscale dall’ubicazione dei beni rientranti nell’asse ereditario, comporta che i beni immobili situati in uno Stato terzo diverso da uno Stato parte dell’accordo SEE siano soggetti a un onere fiscale più gravoso rispetto a quelli situati nel territorio nazionale, in tal modo diminuendo il valore di tale successione ed essendo idoneo a dissuadere una persona fisica, residente in Germania, dal procedere a un investimento in un bene immobile dato in locazione ad uso abitativo situato in uno Stato terzo o dal conservare un bene di questo tipo di cui sia proprietaria.

Una siffatta normativa costituisce pertanto una restrizione alla circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE.

Esaminando, in secondo luogo, se tale restrizione possa essere giustificata ai sensi dell’articolo 65 TFUE, la Corte rileva anzitutto che il calcolo dell’imposta di successione è, in applicazione della medesima normativa, direttamente connesso al valore di mercato dei beni rientranti nell’asse ereditario.

Di conseguenza, non esiste oggettivamente alcuna differenza tra le situazioni tale da giustificare una disparità di trattamento fiscale per quanto riguarda il livello dell’imposta di successione dovuta, rispettivamente, a titolo di un bene immobile situato in Germania, in un altro Stato membro oppure in uno Stato parte dell’accordo SEE, oppure a titolo di un bene immobile situato in uno Stato terzo diverso dagli Stati partecipanti all’accordo SEE.

Ciò posto, ammettere che talune situazioni non siano comparabili per il solo fatto che il bene immobile in questione è situato in uno Stato terzo diverso da uno Stato parte dell’accordo SEE, quando l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE vieta proprio le restrizioni ai movimenti transfrontalieri di capitali, priverebbe la disposizione stessa del suo contenuto.

Considerando, dunque, che la differenza di trattamento in questione riguarda situazioni oggettivamente comparabili, la Corte verifica poi se sia possibile giustificare il trattamento differenziato di tali situazioni con un motivo imperativo di interesse generale.

A tal riguardo, essa ricorda, da un lato, che esigenze legate alla politica dell’edilizia popolare di uno Stato membro ed al finanziamento di questa possano, in linea di principio, costituire motivi imperativi di interesse generale.

Parimenti, avendo l’Unione una finalità economica e sociale, i diritti che derivano dalle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione devono essere bilanciati con gli obiettivi perseguiti dalla politica sociale, tra i quali figura in particolare, una protezione sociale adeguata.

In ordine all’accordo SEE, è alla luce delle relazioni privilegiate tra l’Unione, i suoi Stati membri e gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che occorre intendere uno dei suoi principali obiettivi, ossia quello di estendere il mercato interno realizzato nel territorio dell’Unione agli Stati dell’EFTA.

Pertanto, un obiettivo attinente alla politica sociale, quale la promozione e la messa a disposizione di alloggi in locazione a canoni accessibili negli Stati membri e negli Stati parti dell’accordo SEE, può, in linea di principio, costituire un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare restrizioni alla libertà di circolazione dei capitali come quelle stabilite dalla normativa nazionale.

Tuttavia, non risulta che una normativa come quella di cui trattasi sia idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione di tale obiettivo.

In particolare, tale normativa, che si applica in maniera generale, non si concentra sulle aree in cui la penuria di alloggi a canoni abbordabili è particolarmente marcata, come nelle grandi città tedesche.

Inoltre, qualsiasi categoria di beni immobili locati a fini abitativi, dal più semplice più lussuoso, può essere valutata al 90% del suo valore di mercato ai fini del calcolo dell’imposta di successione.

Inoltre, non risulta che tale normativa obblighi gli eredi a conservare il loro alloggio per un periodo determinato e ad utilizzarlo a fini locativi, cosicché questi ultimi possono, dopo aver beneficiato dell’agevolazione fiscale in questione, vendere tale alloggio oppure utilizzarlo come residenza secondaria.

Di conseguenza, l’agevolazione fiscale non può essere considerata giustificata dall’obiettivo di promuovere e di mettere a disposizione alloggi a canoni accessibili negli Stati membri e negli Stati parti dell’accordo SEE.

D’altro lato, la Corte dichiara che il motivo imperativo di interesse generale relativo alla necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali non può giustificare la restrizione alla libera circolazione dei capitali derivante dalla normativa nazionale in questione.

Dopo aver ricordato le disposizioni pertinenti della convenzione fiscale tra la Germania e il Canada ( 3 ), la Corte constata, infatti, che le autorità tedesche sono in grado di chiedere alle autorità canadesi competenti le informazioni necessarie a verificare che le condizioni previste dalla normativa nazionale in causa siano soddisfatte al fine di concedere la suddetta agevolazione fiscale quando il bene immobile è situato in Canada. ( 1 ) Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 ( GU 1994, L 1, pag. 3 ; in prosieguo: l’ «accordo SEE»). ( 2 ) Ai sensi di tale disposizione: «1.

Le disposizioni dell’articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri:

a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;

b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano l’applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con i trattati. (…)]» ( 3 ) Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e il Canada diretta ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e di talune altre imposte, a prevenire l’evasione fiscale e a fornire assistenza in materia di imposte, stipulata a Berlino il 19 aprile 2001 (BGBl. 2002 II, p. 670).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0670_RES Causa C‑670/21 BA contro [OSCURATO:PERSONA] X (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 ottobre 2023 «Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Libera circolazione dei capitali – Articoli da 63 a 65 TFUE – Imposta di successione – Movimenti di capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi – Beni immobili situati in un paese terzo – Trattamento fiscale più favorevole riservato a beni immobili situati in uno Stato membro o in uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo – Restrizione – Giustificazione – Politica dell’edilizia popolare – Efficacia dei controlli fiscali» Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Imposta di successione – Inclusione – Eccezione – Elementi costitutivi situati all’interno di un solo Stato membro – Applicazione, da parte di uno Stato membro, di imposte di successione a beni dell’asse ereditario situati al di fuori del suo territorio – Beni appartenenti a una persona residente nel suo territorio alla data del suo decesso e spettanti al suo erede anch’esso ivi residente – Situazione che presenta elementi di estraneità (Art. 63, § 1, TFUE) (v. punti 36, 38, 39) Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposta di successione – Calcolo delle imposte di successione – Bene immobile edificato facente parte del patrimonio privato, situato in uno Stato terzo diverso da uno Stato parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo e dato in locazione ad uso abitativo – Normativa nazionale che prevede, ai fini di tale calcolo, la valutazione di detto bene al suo pieno valore di mercato – Normativa che prevede, per tale calcolo, la valutazione di un bene della stessa natura situato nel territorio nazionale al 90% del suo valore di mercato – Inammissibilità – Giustificazione – Assenza (Artt. 63, 64 e 65 TFUE) (v. punti 41, 42, 44-46, 51, 55, 59, 62-67, 70-80, 83-85 e dispositivo) Sintesi A, residente tedesco, deceduto nel 2016, con atto del 2013 ha lasciato in eredità a suo figlio, BA, anch’egli residente in Germania, una quota di un bene immobile situato in Canada e dato in locazione ad uso abitativo. Nel luglio 2017, l’ufficio delle imposte competente ha fissato l’importo dell’imposta di successione dovuta da BA in Germania. Ai fini del calcolo di tali diritti, detto bene immobile è stato valutato al suo pieno valore di mercato. Nel marzo 2018, BA ha chiesto la modifica dell’importo delle medesime imposte, affinché tale bene fosse tassato al 90% del suo valore di mercato, come previsto dalla legge tedesca relativa all’imposta sulle successioni e donazioni. Rilevando che tale legge esige, affinché il bene immobile possa beneficiare di tale agevolazione fiscale, che tale bene sia situato in Germania, in un altro Stato membro o in uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo ( 1 ), BA ha fatto valere che detta legge pregiudica la libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi, sancita dall’articolo 63 TFUE. Ritenendo, tuttavia, che una siffatta differenza di trattamento tra beni immobili situati in uno di questi tre tipi di paesi e beni della stessa natura situati in uno Stato terzo diverso da uno Stato aderente all’accordo SEE fosse conforme a questa stessa disposizione, l’ufficio delle imposte ha anzitutto respinto la domanda di modifica presentata da BA e successivamente il reclamo che quest’ultimo aveva presentato. Adito con ricorso da BA, il giudice del rinvio interroga la Corte sulla conformità all’articolo 63 TFUE di una normativa nazionale che esclude dal beneficio di un’agevolazione fiscale un bene dato in locazione ad uso abitativo situato in Canada. Se è vero che una siffatta normativa costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali, detto giudice chiede se tale restrizione possa essere giustificata ai sensi dell’articolo 65 TFUE ( 2 ) o da un motivo imperativo di interesse generale. Con la sua sentenza, la Corte dichiara che gli articoli da 63 a 65 TFUE ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale, per calcolare l’imposta di successione, un bene immobile edificato facente parte del patrimonio privato, situato in uno Stato terzo diverso da uno Stato parte dell’accordo SEE e dato in locazione ad uso abitativo, è valutato in base al suo pieno valore di mercato, mentre un bene della stessa natura situato nel territorio nazionale, in un altro Stato membro o in uno Stato parte dell’accordo SEE è valutato, ai fini di tale calcolo, al 90% del suo valore di mercato. Giudizio della Corte La Corte constata, in primo luogo, che la normativa di cui trattasi, la quale fa dipendere il beneficio dell’agevolazione fiscale dall’ubicazione dei beni rientranti nell’asse ereditario, comporta che i beni immobili situati in uno Stato terzo diverso da uno Stato parte dell’accordo SEE siano soggetti a un onere fiscale più gravoso rispetto a quelli situati nel territorio nazionale, in tal modo diminuendo il valore di tale successione ed essendo idoneo a dissuadere una persona fisica, residente in Germania, dal procedere a un investimento in un bene immobile dato in locazione ad uso abitativo situato in uno Stato terzo o dal conservare un bene di questo tipo di cui sia proprietaria. Una siffatta normativa costituisce pertanto una restrizione alla circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE. Esaminando, in secondo luogo, se tale restrizione possa essere giustificata ai sensi dell’articolo 65 TFUE, la Corte rileva anzitutto che il calcolo dell’imposta di successione è, in applicazione della medesima normativa, direttamente connesso al valore di mercato dei beni rientranti nell’asse ereditario. Di conseguenza, non esiste oggettivamente alcuna differenza tra le situazioni tale da giustificare una disparità di trattamento fiscale per quanto riguarda il livello dell’imposta di successione dovuta, rispettivamente, a titolo di un bene immobile situato in Germania, in un altro Stato membro oppure in uno Stato parte dell’accordo SEE, oppure a titolo di un bene immobile situato in uno Stato terzo diverso dagli Stati partecipanti all’accordo SEE. Ciò posto, ammettere che talune situazioni non siano comparabili per il solo fatto che il bene immobile in questione è situato in uno Stato terzo diverso da uno Stato parte dell’accordo SEE, quando l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE vieta proprio le restrizioni ai movimenti transfrontalieri di capitali, priverebbe la disposizione stessa del suo contenuto. Considerando, dunque, che la differenza di trattamento in questione riguarda situazioni oggettivamente comparabili, la Corte verifica poi se sia possibile giustificare il trattamento differenziato di tali situazioni con un motivo imperativo di interesse generale. A tal riguardo, essa ricorda, da un lato, che esigenze legate alla politica dell’edilizia popolare di uno Stato membro ed al finanziamento di questa possano, in linea di principio, costituire motivi imperativi di interesse generale. Parimenti, avendo l’Unione una finalità economica e sociale, i diritti che derivano dalle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione devono essere bilanciati con gli obiettivi perseguiti dalla politica sociale, tra i quali figura in particolare, una protezione sociale adeguata. In ordine all’accordo SEE, è alla luce delle relazioni privilegiate tra l’Unione, i suoi Stati membri e gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che occorre intendere uno dei suoi principali obiettivi, ossia quello di estendere il mercato interno realizzato nel territorio dell’Unione agli Stati dell’EFTA. Pertanto, un obiettivo attinente alla politica sociale, quale la promozione e la messa a disposizione di alloggi in locazione a canoni accessibili negli Stati membri e negli Stati parti dell’accordo SEE, può, in linea di principio, costituire un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare restrizioni alla libertà di circolazione dei capitali come quelle stabilite dalla normativa nazionale. Tuttavia, non risulta che una normativa come quella di cui trattasi sia idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione di tale obiettivo. In particolare, tale normativa, che si applica in maniera generale, non si concentra sulle aree in cui la penuria di alloggi a canoni abbordabili è particolarmente marcata, come nelle grandi città tedesche. Inoltre, qualsiasi categoria di beni immobili locati a fini abitativi, dal più semplice più lussuoso, può essere valutata al 90% del suo valore di mercato ai fini del calcolo dell’imposta di successione. Inoltre, non risulta che tale normativa obblighi gli eredi a conservare il loro alloggio per un periodo determinato e ad utilizzarlo a fini locativi, cosicché questi ultimi possono, dopo aver beneficiato dell’agevolazione fiscale in questione, vendere tale alloggio oppure utilizzarlo come residenza secondaria. Di conseguenza, l’agevolazione fiscale non può essere considerata giustificata dall’obiettivo di promuovere e di mettere a disposizione alloggi a canoni accessibili negli Stati membri e negli Stati parti dell’accordo SEE. D’altro lato, la Corte dichiara che il motivo imperativo di interesse generale relativo alla necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali non può giustificare la restrizione alla libera circolazione dei capitali derivante dalla normativa nazionale in questione. Dopo aver ricordato le disposizioni pertinenti della convenzione fiscale tra la Germania e il Canada ( 3 ), la Corte constata, infatti, che le autorità tedesche sono in grado di chiedere alle autorità canadesi competenti le informazioni necessarie a verificare che le condizioni previste dalla normativa nazionale in causa siano soddisfatte al fine di concedere la suddetta agevolazione fiscale quando il bene immobile è situato in Canada. ( 1 ) Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 ( GU 1994, L 1, pag. 3 ; in prosieguo: l’ «accordo SEE»). ( 2 ) Ai sensi di tale disposizione: «1. Le disposizioni dell’articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri: a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale; b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. 2. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano l’applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con i trattati. (…)]» ( 3 ) Convenzione tra la Repubblica federale di Germania e il Canada diretta ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e di talune altre imposte, a prevenire l’evasione fiscale e a fornire assistenza in materia di imposte, stipulata a Berlino il 19 aprile 2001 (BGBl. 2002 II, p. 670).
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