CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10538/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e AlessandroTommaseo Ponzetta,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Todeschini MariaCecilia-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1816/2024depositata il 24/10/2024.Numero registro generale 10020/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 10538/2026Data pubblicazione 21/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante della comunioneereditaria [OSCURATO:PERSONA], concedeva in locazione un immobile commerciale sitoin Venezia alla ditta conduttrice, poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. Il contrattoprevedeva il pagamento del canone mediante bonifico su un contointestato allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. A seguito dell’emergenzapandemica da Covid 19, nel 2020 e nel primo semestre 2021, le partistipulavano diversi addenda che disponevano una riduzione temporaneadel canone e introducevano modalità di pagamento frazionate, conversamenti separati ai singoli comproprietari per le rispettive quote.Nel secondo semestre 2021 insorgeva un contrasto tra i comproprietari:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ritenevano operante una ulteriore riduzionedel canone e pretendevano il pagamento diretto delle proprie quote,mentre Antonio e [OSCURATO:PERSONA] sostenevano che il canone dovevaessere corrisposto per intero e in un’unica soluzione sul conto indicato nelcontratto originario. Tale divergenza generava incertezza nelle modalità diadempimento, inducendo la società conduttrice a sospenderetemporaneamente i pagamenti e a richiedere chiarimenti, affermando diavere sempre agito secondo correttezza e buona fede.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. adiva quindi il Tribunale di Venezia chiedendol’accertamento delle corrette modalità di pagamento e il riconoscimentodella riduzione del canone per il secondo semestre 2021, o in subordine lasua rideterminazione.Il giudice di primo grado riteneva che solo l’amministratore dellacomunione fosse legittimato a ricevere i canoni, che gli addenda avesseroefficacia meramente temporanea e che non si fosse perfezionato un validoaccordo di riduzione per il secondo semestre 2021, escludendo pertanto ilNumero registro generale 10020/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 10538/2026Data pubblicazione 21/04/2026corretto adempimento della conduttrice nel periodo contestato erigettando le domande proposte.Avverso tale sentenza interponeva appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].r.l. ne chiedeva il rigetto proponendo appello incidentale; LeonardoLovisatti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano il rigettodell’appello principale proponendo anch’essi appello incidentalecondizionato. [OSCURATO:PERSONA] restava contumace.La Corte d’appello di Venezia ricostruiva il quadro negoziale eorganizzativo della comunione ereditaria [OSCURATO:PERSONA] ribadendo che lagestione del bene comune e la riscossione dei canoni di locazionerientravano nell’amministrazione ordinaria e competevanoall’amministratore validamente nominato. In tale prospettiva, confermavala legittimazione esclusiva dell’amministratore a ricevere i pagamenti delcanone secondo le modalità previste nel contratto originario, non potendoil conduttore scegliere autonomamente modalità diverse in assenza di unaccordo unanime e formalizzato tra tutti i comproprietari.Qualificava gli addenda contrattuali sottoscritti nel 2020 e nel primosemestre 2021 come pattuizioni derogatorie ad efficacia temporanea ecircoscritta. Riteneva che, esaurito il periodo espressamente consideratoda tali accordi, il rapporto locatizio doveva considerarsi regolato dalleclausole del contratto originario, con esclusione della possibilità diestendere una ulteriore riduzione del canone al secondo semestre 2021.Con riferimento ai motivi di gravame relativi alla riduzione del canone, lacorte territoriale escludeva che si fosse perfezionato un valido accordovincolante, rilevando la mancanza del consenso unanime dei comunisti el’assenza delle forme scritte richieste dal contratto. Negava anch’essa lapossibilità di una rideterminazione giudiziale del canone in difetto dielementi probatori idonei a dimostrare in concreto l’incidenza dellerestrizioni pandemiche sull’equilibrio sinallagmatico del rapporto.Numero registro generale 10020/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 10538/2026Data pubblicazione 21/04/2026Infine, il giudice del gravame confermava le conclusioni del primo giudicein ordine all’inesatto adempimento della conduttrice per parte del periodooggetto di controversia, nonché al difetto di legittimazione dei singolicomunisti ad agire autonomamente per la riscossione pro quota dei canonie, in punto spese, compensava integralmente le stesse.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso articolato in tremotivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e LovisattiMassimo sono rimasti intimati.In relazione al ricorso è stata formulata una proposta di definizioneaccelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., depositata dal relatorein data 27.10.2025, in cui si prospetta l’inammissibilità del ricorso.Parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa ex art. 380-bis,4° c.c.p.c.memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per«Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 106 e 112 c.p.c. nonchédell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.» per non avere ladecisione impugnata statuito sulle spese del giudizio di appello tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA], con condanna dell’appellante principaleAndrea [OSCURATO:PERSONA] a favore dell’odierna ricorrente.La corte territoriale nel riformare la sentenza emessa dal Tribunale diVenezia relativamente all’appello principale avanzato da [OSCURATO:PERSONA] LovisattiNumero registro generale 10020/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 10538/2026Data pubblicazione 21/04/2026avrebbe errato nel compensare le spese di lite; infatti, tutti i motivi diappello di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati rigettati.Il motivo è inammissibile.Si premette che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte inmateria di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nellasola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio dellasoccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmentevittoriosa (Cass.18128/20, Cass.n.11098/24).Infatti, nel giudizio dilegittimità il sindacato sulle pronunzie dei giudici del merito riguardoalle spese di lite è diretto solamente ad evitare che possa risultare violatoil principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della partetotalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale - e insindacabile - lavalutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cuiinsussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass. n.26544/24, Cass. n.26912/20).Ed allora, alla luce di tale principio, il vizio lamentato non si riscontra nelcaso di specie.Dalla lettura della sentenza di appello si evince chiaramente che il secondomotivo di appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]Jack e relativoall’impugnazione del capo di sentenza con cui il giudice di prime cureaveva rigettato la richiesta di condanna di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] arestituire alla comunione le somme ricevute erroneamente affermando ildifetto di legittimazione ad agire della società conduttrice, è stato ritenutoinfondato (pag.26 sentenza impugnata) e la corte territoriale così si èespressa: ”Come correttamente evidenziato nella sentenza di primo grado,nel caso di specie difetta la legittimazione ad agire in capo alla societàBlack [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione alla richiesta di ordinare a colui che haricevuto il pagamento secondo modalità errate di riversarli al legittimocreditore”.Numero registro generale 10020/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 10538/2026Data pubblicazione 21/04/2026Inoltre, il giudice del gravame ha respinto anche l’ultimo motivo di censurasvolto alla sentenza di primo grado e riguardante il capo della sentenzarelativo alla compensazione delle spese processuali così decidendo: “nonsussistono motivi per discostarsi da quanto deciso dal giudice di primogrado, dal momento che, all’esito del giudizio, tutte le parti risultanoalmeno parzialmente soccombenti, la quale circostanza ben giustifica lacompensazione integrale delle spese di lite.”.In considerazione della accertata infondatezza delle indicate censure nonpuò dunque ritenersi che BalckJack sia risultata integralmente vittoriosanei confronti delle controparti, ed in particolare di [OSCURATO:PERSONA].D’altra parte, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciprocae la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbonoripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, 2° co., cod. proc.civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che restasottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettareun'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle speseposte a carico del soccombente (Cass. 31.1.2014, n. 2149; cfr. altresìCass. 24.1.2013, n. 1703).Le dedotte violazioni degli artt.106 e 112 c.p.c. non sono invece in alcunmodo argomentate e risultano pertanto parimenti inammissibili.Con il secondo motivo la ricorrente si duole della «Violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 91, 106 e 112 c.p.c. nonché dell’art. 24 Cost. inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.» per non avere la decisione impugnatastatuito sulle spese di lite per il primo grado di giudizio tra [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.ed [OSCURATO:PERSONA], con condanna del soccombente [OSCURATO:PERSONA] afavore dell’odierna ricorrente.Il motivo si fonda sulle medesime argomentazioni di cui al precedenteseppur riferite all’esito del giudizio di primo grado e ne segue le sorti.Numero registro generale 10020/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 10538/2026Data pubblicazione 21/04/2026Anche a questo proposito, dalla stessa sentenza d’appello si coglie chedall’esame complessivo della vicenda, che atteneva anche all’esattoadempimento dell’obbligo di pagamento del canone nel periodo luglio-marzo 2022 ed alla domanda di rideterminazione del canone dovutononché di condanna alla restituzione di quanto versato ad [OSCURATO:PERSONA] eMassimo [OSCURATO:PERSONA], l’attrice, appellata, è risultata solo parzialmentevittoriosa.Le violazioni degli artt.106 e 112 c.p.c. non sono argomentate neppurecon riguardo a questo motivo.Il motivo è dunque inammissibile.Infine, con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente censura la sentenzaimpugnata per «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, 106 e 112c.p.c. nonché dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.» pernon avere la decisione impugnata statuito sulle spese dei due gradi digiudizio nonché nella fase cautelare con condanna di tutte le partisoccombenti a favore dell’odierna ricorrente.Si lamenta che la Corte d’Appello di Venezia, nel riformare la sentenzaemessa dal Tribunale di Venezia relativamente alla fase cautelare, avrebbe- altresì - errato nell’omettere di regolamentare diversamente lasuddivisione delle spese di lite per tale fase del giudizio.Anche tale motivo è inammissibile.Sul punto deve richiamarsi la giurisprudenza già citata nella proposta exart. 380-bis c.p.c. secondo la quale il criterio della soccombenza, al fine didell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esitofinale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio laparte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essaNumero registro generale 10020/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 10538/2026Data pubblicazione 21/04/2026favorevole (Cass. n.8829/2025, Cass. n.13356/2021, Cass. n. 6369/2013,Cass.n.9060/2003; Cass. n. 15787/2000).Pertanto, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione del criterio disoccombenza citato alla luce delle osservazioni già svolte relativamente aiprecedenti motivi con riguardo alla parziale soccombenza nel giudizioanche di [OSCURATO:PERSONA]; tanto più che la regolamentazione delle spese dellafase cautelare era stata differita dal giudice di prime cure all’esitodefinitivo del giudizio a conferma che quel giudice avrebbe, ed ha, stabilitola parte o le parti cui le spese anche di detta fase facevano capo inrelazione all’esito complessivo della decisione.Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile.Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate comeda dispositivo.Essendo stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta exart. 380-bis cod. proc. civ., trovano applicazione le previsioni di cui aicommi 3 e 4 dell’art. 96 cod. proc. civ.. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente arifondere a parte controricorrente le spese processuali liquidate in euro3.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre spesegenerali ed accessori di legge.Condanna parte ricorrente a pagare alla controricorrente la somma di euro2.000,00 ex art.96,3° c. c.p.c.Condanna parte ricorrente a versare alla Cassa delle Ammende la sommadi euro 1.000,00 ex art. 96 4° c. c.p.c.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parteNumero registro generale 10020/2025Numero sezionale 1251/2026Numero di raccolta generale 10538/2026Data pubblicazione 21/04/2026del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.[OSCURATO:PERSONA]. ssa [OSCURATO:PERSONA]