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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2022

Cassazione n. 11503/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.sa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le consequenziali statuizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 maggio 2022, il Tribunale di Napoli, adito per il riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza emessa il 9 aprile 2022 dal Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale era stata disposta la misura cautelare degli arresti dorniciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta ad indagini in ordine al delitto di cui agli artt. 648 e 416-bis.1 cod. pen.

In particolare, veniva contestato alla predetta di aver ricevuto con cadenza mensile, in qualità di moglie di un affiliato di vertice dell'organizzazione di stampo camorristico denominata clan Moccia, una somma di denaro proveniente dalla cassa dell'associazione e costituita con i proventi dell'attività criminale svolta dal sodalizio; con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio camorristico incrementandone la potenza mafiosa attraverso il mantenimento e il rafforzamento del vincolo associativo.

1.1. Il giudice del riesame, dopo aver rappresentato le connotazioni strutturali e l'ambito di operatività del clan Moccia, riteneva sussistente il grave quadro indiziario a carico dell'indagata, in ordine al reato di ricettazione aggravata per aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'associazione camorristica.

In particolare, dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, confermate dagli esiti dell'attività di intercettazione di conversazioni, emergeva che [OSCURATO:PERSONA], in virtù del ruolo primario rivestito all'interno del clan dal marito [OSCURATO:PERSONA], aveva percepito, durante tutto il periodo di detenzione in carcere di costui, un importo mensile tratto dai proventi delle attività criminose dell'associazione camorristica e destinato al sostentamento personale e familiare.

Il Tribunale sottolineava la piena consapevolezza e volontà della ricezione delle somme di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA], poiché costei mai ebbe un'occupazione lavorativa né fonti lecite di sostentamento economico.

Infine, il Tribunale segnalava, sull'aggravante contestata, la piena consapevolezza e volontà dell'indagata di contribuire con la propria condotta al dominio criminale del clan di appartenenza del marito, per l'appunto accettando l'assistenza e il sussidio economico assicurati alle famiglie dei sodali detenuti.

1.2. Quanto alle esigenze cautelari, il giudice del riesame, pur tenendo conto del lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato ascritto alla data di </- 2 )/\ emissione del provvedimento coercitivo della libertà, riteneva, sulla base di plurimi dati fattuali, la sussistenza dei requisiti di concretezza e attualità.

Il giudice del riesame evidenziava il contesto criminale entro il quale il reato contestato era stato commesso; il vincolo di coniugio di [OSCURATO:PERSONA] con il Vitucci; il sostegno economico costantemente assicurato, anche durante la detenzione del Vitucci; la personalità spregiudicata e trasgressiva dell'indagata, già sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni; la mancanza di un'occupazione stabile e di fonti lecite di sostentamento economico.

Tutti elementi che, secondo il Tribunale, conducevano a ritenere certa o altamente probabile la riproposizione di condotte criminose da parte di [OSCURATO:PERSONA] e a negare che l'indagata si fosse allontanata dal contesto criminale.

Infine, sulla base dell'attuale rischio di recidiva specifica, il giudice del riesame riteneva idoneo e proporzionale rispetto alla previsione di pena, il presidio cautelare adottato.

3. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo alla valutazione dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare.

La difesa prospetta il superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sulla base del considerevole lasso temporale intercorso tra l'epoca in cui la contestazione colloca la condotta e la data di emissione dell'ordinanza impugnata.

In particolare, secondo la difesa non sarebbe ascrivibile all'indagata alcuna condotta rilevante oltre il dicembre 2016, posto che successivamente a tale epoca non risulta alcun elemento a carico della Mosella, e dunque la cessazione della condotta deve essere collocata nel dicembre del 2016 e non nel 2019.

La difesa sostiene l'insussistenza delle esigenze cautelari, per mancanza dei requisiti di concretezza e attualità, e lamenta che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia del tutto apparente, poiché la colpevolezza sarebbe postulata, nel provvedimento, sul solo fatto che [OSCURATO:PERSONA] è coniugata con un membro dell'associazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, dunque deve essere rigettato.2.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004-01; in motivazione, la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, ha una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità).

È stato inoltre precisato, in tema di esigenze cautelari, che il pericolo di recidiva è attuale ogni qualvolta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366-01).

2.1. Nel caso ora in valutazione, le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il giudice del riesame ha adeguatamente tenuto conto di tutti gli elementi fattuali.

In particolare, il Tribunale, oltre a constatare l'operatività della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha ritenuto che il tempo trascorso tra la data di commissione del reato e il provvedimento coercitivo della libertà non influisce sul giudizio inerente alle esigenze cautelari, fondato piuttosto sulla valutazione di altri dati fattuali.

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i requisiti di concretezza e attualità delle esigenze cautelari sulla base del contesto criminale e della stabilità dell'associazione camorristica; del vincolo di coniugio con il Vitucci, uomo di spicco del clan Moccia; della mancanza, per [OSCURATO:PERSONA], di una occupazione lavorativa e di fonti lecite di sostentamento; della consapevolezza dell'indagata sulla provenienza delle somme che le venivano corrisposte; infine, della particolare spregiudicatezza dell'indagata, già sottoposta a misura di prevenzione, e comunque inserita nel contesto criminale, essendo a conoscenza dell'illecita attività svolta dal sodalizio camorristico.Dunque, non possono trovare accoglimento le censure difensive, poiché l'ordinanza impugnata, mediante un percorso motivazionale logico e coerente, ha affermato la sussistenza delle esigenze cautelari, tenendo adeguatamente conto di tutti i dati fattuali, ma anche del decorso del tempo, ritenuto neutrale rispetto al complessivo giudizio.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.sa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le consequenziali statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 maggio 2022, il Tribunale di Napoli, adito per il riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza emessa il 9 aprile 2022 dal Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale era stata disposta la misura cautelare degli arresti dorniciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta ad indagini in ordine al delitto di cui agli artt. 648 e 416-bis.1 cod. pen. In particolare, veniva contestato alla predetta di aver ricevuto con cadenza mensile, in qualità di moglie di un affiliato di vertice dell'organizzazione di stampo camorristico denominata clan Moccia, una somma di denaro proveniente dalla cassa dell'associazione e costituita con i proventi dell'attività criminale svolta dal sodalizio; con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio camorristico incrementandone la potenza mafiosa attraverso il mantenimento e il rafforzamento del vincolo associativo. 1.1. Il giudice del riesame, dopo aver rappresentato le connotazioni strutturali e l'ambito di operatività del clan Moccia, riteneva sussistente il grave quadro indiziario a carico dell'indagata, in ordine al reato di ricettazione aggravata per aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l'associazione camorristica. In particolare, dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, confermate dagli esiti dell'attività di intercettazione di conversazioni, emergeva che [OSCURATO:PERSONA], in virtù del ruolo primario rivestito all'interno del clan dal marito [OSCURATO:PERSONA], aveva percepito, durante tutto il periodo di detenzione in carcere di costui, un importo mensile tratto dai proventi delle attività criminose dell'associazione camorristica e destinato al sostentamento personale e familiare. Il Tribunale sottolineava la piena consapevolezza e volontà della ricezione delle somme di denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA], poiché costei mai ebbe un'occupazione lavorativa né fonti lecite di sostentamento economico. Infine, il Tribunale segnalava, sull'aggravante contestata, la piena consapevolezza e volontà dell'indagata di contribuire con la propria condotta al dominio criminale del clan di appartenenza del marito, per l'appunto accettando l'assistenza e il sussidio economico assicurati alle famiglie dei sodali detenuti. 1.2. Quanto alle esigenze cautelari, il giudice del riesame, pur tenendo conto del lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato ascritto alla data di </- 2 )/\ emissione del provvedimento coercitivo della libertà, riteneva, sulla base di plurimi dati fattuali, la sussistenza dei requisiti di concretezza e attualità. Il giudice del riesame evidenziava il contesto criminale entro il quale il reato contestato era stato commesso; il vincolo di coniugio di [OSCURATO:PERSONA] con il Vitucci; il sostegno economico costantemente assicurato, anche durante la detenzione del Vitucci; la personalità spregiudicata e trasgressiva dell'indagata, già sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni; la mancanza di un'occupazione stabile e di fonti lecite di sostentamento economico. Tutti elementi che, secondo il Tribunale, conducevano a ritenere certa o altamente probabile la riproposizione di condotte criminose da parte di [OSCURATO:PERSONA] e a negare che l'indagata si fosse allontanata dal contesto criminale. Infine, sulla base dell'attuale rischio di recidiva specifica, il giudice del riesame riteneva idoneo e proporzionale rispetto alla previsione di pena, il presidio cautelare adottato. 3. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo alla valutazione dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare. La difesa prospetta il superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sulla base del considerevole lasso temporale intercorso tra l'epoca in cui la contestazione colloca la condotta e la data di emissione dell'ordinanza impugnata. In particolare, secondo la difesa non sarebbe ascrivibile all'indagata alcuna condotta rilevante oltre il dicembre 2016, posto che successivamente a tale epoca non risulta alcun elemento a carico della Mosella, e dunque la cessazione della condotta deve essere collocata nel dicembre del 2016 e non nel 2019. La difesa sostiene l'insussistenza delle esigenze cautelari, per mancanza dei requisiti di concretezza e attualità, e lamenta che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia del tutto apparente, poiché la colpevolezza sarebbe postulata, nel provvedimento, sul solo fatto che [OSCURATO:PERSONA] è coniugata con un membro dell'associazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, dunque deve essere rigettato.2. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004-01; in motivazione, la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, ha una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità). È stato inoltre precisato, in tema di esigenze cautelari, che il pericolo di recidiva è attuale ogni qualvolta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366-01). 2.1. Nel caso ora in valutazione, le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il giudice del riesame ha adeguatamente tenuto conto di tutti gli elementi fattuali. In particolare, il Tribunale, oltre a constatare l'operatività della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha ritenuto che il tempo trascorso tra la data di commissione del reato e il provvedimento coercitivo della libertà non influisce sul giudizio inerente alle esigenze cautelari, fondato piuttosto sulla valutazione di altri dati fattuali. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i requisiti di concretezza e attualità delle esigenze cautelari sulla base del contesto criminale e della stabilità dell'associazione camorristica; del vincolo di coniugio con il Vitucci, uomo di spicco del clan Moccia; della mancanza, per [OSCURATO:PERSONA], di una occupazione lavorativa e di fonti lecite di sostentamento; della consapevolezza dell'indagata sulla provenienza delle somme che le venivano corrisposte; infine, della particolare spregiudicatezza dell'indagata, già sottoposta a misura di prevenzione, e comunque inserita nel contesto criminale, essendo a conoscenza dell'illecita attività svolta dal sodalizio camorristico.Dunque, non possono trovare accoglimento le censure difensive, poiché l'ordinanza impugnata, mediante un percorso motivazionale logico e coerente, ha affermato la sussistenza delle esigenze cautelari, tenendo adeguatamente conto di tutti i dati fattuali, ma anche del decorso del tempo, ritenuto neutrale rispetto al complessivo giudizio. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna
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