CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16221/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti Biagio e [OSCURATO:PERSONA], presso gli stessi elettivamente domiciliata inPalma Campania (Na) [OSCURATO:PERSONA] n 285ricorrenteAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale èdomiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;controricorrenteavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.2568/2020 depositata in data 8.6.20.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] Gennaro1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla Commissione provinciale diSalerno gli avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate le avevaNumero registro generale 3130/2021Numero sezionale 3929/2026Numero di raccolta generale 16221/2026Data pubblicazione 25/05/2026contestato maggiori redditi da partecipazione societaria relativamente agli annidi imposta 2011, 2012, 2013. Tali avvisi di accertamento traevano origine daaltro a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]. che si fondava sulla presunzione didistribuzioni di utili in favore dei soci scaturenti da maggiori redditi.A fondamento deduceva di non avere mai riscosso utili a nero, di non avere mairicoperto cariche di responsabilità nella società, né di avere avuto la possibilitàdi eseguire cariche di responsabilità sulla gestione non avendo adeguate capacitàprofessionali per eseguirli.2. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate che, contestando il ricorso nelmerito, evidenziava che il procedimento aveva avuto origine da un controllooperato dalla Guardia di finanza di Cava de’ Tirreni alla società [OSCURATO:SOCIETA]di cui la stessa era socia ed affermava la validità dell’avviso di accertamentoimpugnato sul presupposto che, trattandosi di società a ristretta basepartecipativa, i maggiori ricavi della società, accertati dalla Gdf, erano statidistribuiti pro quota ai soci con l’onere del socio di fornire la prova contraria.3. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, previa riunione dei distinti ricorsidepositati, rigettava gli stessi ritenendo validi gli accertamenti eseguiti.4. Avverso tale sentenza proponeva appello la contribuente chiedendo diriformare la sentenza di primo grado e di accertare l’illegittimità delcomportamento dell’Ufficio. Si costituiva l’Agenzia delle Entrate che chiedeva laconferma della pronuncia di primo grado.5. La CTR rigettava l’appello affermando che la contribuente non aveva fornitoprova diretta a superare la presunzione di distribuzione degli utili societari noncontabilizzati.6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.MOTIVI DELLA DECISIONE1.La ricorrente con il primo motivo del ricorso censura la sentenza impugnatasotto il profilo della violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c.Numero registro generale 3130/2021Numero sezionale 3929/2026Numero di raccolta generale 16221/2026Lamenta che la motivazione della sentenza è meramente apparente e, diData pubblicazione 25/05/2026conseguenza, nulla per mancanza di uno dei requisiti essenziali di cui all'art.132, n. 4, cod. proc. civ. non essendo stato fornito riscontro ai motivi diimpugnazione sulla prova della mancata percezione degli utili extracontabili conl’esibizione delle movimentazioni bancarie.Il motivo è infondato e merita il rigetto.Come è noto la motivazione apparente è quella che, benché graficamenteesistente, non rende tuttavia percepibile il contenuto della decisione, perchérecante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass. civ. n.22232 del 3 novembre 2016; Cass. civ. n. 13977 del 23 maggio 2019; Cass. civ.n. 13248 del 30 giugno 2020 n. 13248; Cass. civ. n. 6758 del 1° marzo 2022).Ebbene, la lettura della sentenza gravata consente di non ritenere integrato ilvizio lamentato essendo la stessa supportata da motivazione completa edesaustiva, con disamina logica e giuridica delle argomentazioni svolte nell’attodi appello.Segnatamente nella sentenza viene affermato che l’appellante non aveva fornitoprova idonea a superare la presunzione di distribuzione degli utili che, comenoto, caratterizza gli accertamenti concernenti le società di capitali a ristrettabase partecipativa. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito che laristretta base azionaria costituisce presupposto sufficiente a legittimare lapresunzione della distribuzione di utili societari non contabilizzati, sia per lesocietà di capitali che per le società di persone. Per le società di capitali, lepresunzione non è stabilita dalla legge (presunzione legale), così come per lesocietà di persone, ma si basa sulla logica (presunzione semplice), tenuto contodella complicità che normalmente lega un gruppo ristretto di soci, è fatta salvala specifica prova che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti. (exmultis, Cass. 19013 /2016).Nel caso che ci occupa, i giudici di appello hanno adeguatamente motivato sullainsufficienza probatoria nei termini sopra esposti evidenziando come lagenericità delle deduzioni dell’appellante non avevano consentito di valutare laprova in quanto l’allegazione sui fatti idonei a provare il reinvestimento oNumero registro generale 3130/2021Numero sezionale 3929/2026Numero di raccolta generale 16221/2026l’accantonamento era carente con la conseguenza che non potevano essere presiData pubblicazione 25/05/2026in esame i documenti prodotti. [OSCURATO:PERSONA] ha infatti sul punto evidenziato che gliassunti erano stati genericamente dedotti e che l’atto di appello facevagenericamente riferimento alla presunta idoneità della documentazione prodottarinviando genericamente alle difese di rimo grado.Per tutto quanto sopra esposto, il vizio della motivazione dedotto è da ritenersiinsussistente, avendo la Ctr dato conto, nell’impianto motivazionale dellasentenza, delle ragioni del rigetto dell’appello sotto il profilo del mancatoassolvimento dell’onere della prova a carico del contribuente.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivooggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.sul rilievo che il giudice di appello avrebbe omesso di valutare adeguatamentela documentazione riguardante le movimentazioni bancarie quale prova dellamancata percezione di utili extracontabili.Tale motivo va dichiarato inammissibile ricorrendo l’ipotesi di doppiaconforme , ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5 c.p.c.Come noto, ricorre tale ipotesi non solo quando la decisione di secondo grado èinteramente corrispondente a quella di primo grado ma anche quando le duestatuizioni siano fondate sul medesimo iter logico argomentativo in relazione aifatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbiaaggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assuntadal primo giudice (Cass. civ. n. 7724 del 9 marzo 2022; Cass. civ. n. 29222 del12 novembre 2019).Inoltre, la censura mira ad una rivalutazione di elementi fattuali e probatoripreclusi in questa sede.3. In definitiva, il ricorso va rigettato con conseguente condanna della ricorrentealle spese.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 3130/2021Numero sezionale 3929/2026Numero di raccolta generale 16221/2026La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellaData pubblicazione 25/05/2026controricorrente, delle spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 2.300,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio dell’8 maggio 2026Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]