CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14947/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alladeterminazione della pena per [OSCURATO:PERSONA], in relazione al calcolodell’aumento per continuazione, e di rigettare nel resto i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 gennaio 2025 dalla Cortedi appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Napoli, che, all’esito di giudizio abbreviato,aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reatodi furto aggravato. In particolare, il giudice di secondo grado ha riconosciuto ilvincolo della continuazione, in relazione alla posizione dell’[OSCURATO:PERSONA], tra il reatooggetto del presente procedimento e quelli oggetto della sentenza emessa dallaCorte di appello di Napoli il 13 dicembre 2012 (irrevocabile il 23 aprile 2023), inrelazione alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], tra il reato oggetto del presente procedimentoe quelli giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 21febbraio 2014 (irrevocabile il 12 febbraio 2015), in relazione alla posizione delloZagaria, tra il reato oggetto del presente procedimento e quelli giudicati con lasentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 13 maggio 2019 (irrevocabile il12 settembre 2019), rideterminando conseguentemente le pene.Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, gliimputati, «in concorso tra loro, mediante utilizzo di un allaccio abusivo, collegandola presa del contatore della pubblica illuminazione del Comune di Casapesenna,direttamente all'allaccio del contatore Enel realizzato nell'immobile ubicato nellavia [OSCURATO:PERSONA] n. 6, servente il sistema elettrico posto all'interno del bunkerrealizzato sotto l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in via Mascagnin. 9, in cui trovava rifugio il latitante [OSCURATO:PERSONA], sottraevano all'Enel energiaelettrica quantificata in euro 36.488,02».2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propongono ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto, e ZagariaMichele.3. Il ricorso redatto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse diInquieto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si compone di tre motivi.3.1. Con un primo motivo, i ricorrenti deducono il vizio di erronea applicazionedella legge penale.Sostengono che mancherebbe la necessaria condizione di procedibilità, attesoche: il reato di furto non è procedibile d’ufficio; non è stata presentata querela;non si può ritenere il reato aggravato dall'avere commesso il fatto su cosedestinate al pubblico servizio, come erroneamente fatto dalla Corte di appello. Conriferimento a quest’ultimo profilo, i ricorrenti sostengono che, anche se si volesseritenere che tale aggravante fosse stata contestata in fatto, la Corte di appello nonavrebbe potuto ritenerla sussistente, in mancanza di impugnazione da parte delpubblico ministero, atteso che la circostanza in questione non era stata ritenutadal giudice di primo grado, che non aveva neppure menzionato «l'aggravante dicui all'art. 625 n. 7 cod. pen.».3.2. Con un secondo motivo, deducono i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110, 192, 624, 625 cod. pen.e 7 legge n. 203 del 1991.Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sostengono che la Corte diappello avrebbe «valorizzato oltremodo» gli esiti del processo a caricodell’imputata per il reato di favoreggiamento, «non tenendo conto delle diverseemergenze processuali favorevoli alla predetta ed evincibili dagli esiti delle attivitàdi indagine confluiti nel fascicolo».Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sostengono che l’imputatosi sarebbe limitato a fornire il suo apporto «alla realizzazione del bunker, usufruitopoi dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]». Non potrebbe, pertanto, affermarsi che l’imputatoavesse contribuito alla sottrazione e all’impossessamento dell’energia elettrica,allacciato e con consumi regolarmente registrati e fatturati».3.3. Con un terzo motivo, deducono il vizio di motivazione, in relazione all’art.62-bis cod. pen.Sostengono che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine almancato riconoscimento delle attenuanti generiche.4. Il ricorso redatto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],si compone di due motivi.4.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 625 cod. pen. e 417, 529 e597 cod. proc. pen.Sostiene che mancherebbe la necessaria condizione di procedibilità, attesoche non è stata presentata querela e che non si può ritenere il reato aggravatodall'avere commesso il fatto su cose destinate al pubblico servizio. Con riferimentoa quest’ultimo profilo, sostiene che, anche se si volesse ritenere che taleaggravante fosse stata contestata in fatto, la Corte di appello non avrebbe potutoritenerla sussistente, in mancanza di impugnazione da parte del pubblicoministero, atteso che la circostanza in questione non era stata ritenuta dal giudicedi primo grado.4.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione agli artt. 73, 78 e 81 cod. pen.Contesta la sentenza impugnata nella parte relativa al trattamentosanzionatorio. In primo luogo, lamenta il mancato rispetto dei criteri fissati daSezioni Unite Pizzone, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe indicato glispecifici aumenti per ogni reato satellite, né avrebbe motivato in relazione aciascuno aumento di pena.Lamenta infine la violazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen.,che aveva portato già il giudice del precedente giudizio a limitare la pena previstaper i reati già giudicati, arrivando, in considerazione dei reati posti incontinuazione, al massimo di anni trenta di reclusione, ridotta poi per la scelta delrito ad anni venti di reclusione. Tale limite avrebbe dovuto coinvolgere anche ilreato oggetto del presente giudizio, posto in continuazione con quelli già giudicati.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi devono essere accolti, essendo fondati il primo motivo dei ricorsidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso di ZagariaMichele, che possono essere trattati congiuntamente, avendo a oggetto lamedesima questione.Va osservato che è illegittimo il riconoscimento dell’aggravante dell'averecommesso il fatto su cose destinate al pubblico servizio, che rende il reatoprocedibile di ufficio, in base al nuovo testo dell’art. 624, comma 3, cod. pen.,come modificato dal d.lgs. n 150 del 2022.Invero:- il Tribunale ha dichiarato gli imputati colpevoli del furto in contestazione,riconoscendo solo le circostanze aggravanti di cui ai numeri 2 e 5 dell’art. 625,comma 1, cod. pen. e non anche quella di cui al n. 7 della stessa norma;- la sentenza di primo grado è stata impugnata soltanto dagli imputati, ilpubblico ministero non ha proposto appello avverso il punto della sussistenzadell’ulteriore aggravante (destinazione della cosa a pubblico servizio), nonriconosciuta dal Tribunale;- in assenza di impugnazione del pubblico ministero, si è formata unapreclusione (cfr. per tutte Sezioni Unite n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv.216239 e n. 10251 del 17/10/2006, Michaeler, Rv. 235700) sul punto dellasentenza di primo grado, concernente la sussistenza di eventuali ulterioriaggravanti diverse da quelle riconosciute dal Tribunale;- pertanto, in virtù del principio devolutivo di cui all’art. 597 comma 1, cod.proc. pen., la Corte di appello non avrebbe potuto riconoscere circostanzeaggravanti non ritenute dal Tribulale, come invece ha fatto, riconoscendol’aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio.Va precisato che la questione in rassegna non riguarda il potere di ufficio di“dare al fatto una definizione giuridica più grave”, riconosciuto al giudicedell’impugnazione dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. anche in presenza dellasola impugnazione dell’imputato, tenuto conto che la sussistenza o meno dicircostante aggravanti non rientra nella nozione di “definizione giuridica” (cfr. Sez.5, n. 31996 del 27/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277249 e specificamente suidentica questione oggetto del presente processo Sez. 2, n. 23785 del 17/07/2020,Cientanni, Rv. 279485).Deve essere, pertanto, esclusa, perché illegittimamente ritenuta in violazionedell’art. 597 cod. proc. pen., la circostanza aggravante della destinazione dellacosa a pubblico servizio, che rende il reato procedibile di ufficio.Ne consegue, che, non essendo stata presentata querela entro il 30 marzo2023, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l’azionepenale non poteva essere proseguita per difetto di querela.2. I restanti motivi, essendo relativi al giudizio di responsabilità, alle3. Essendo fondati il primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e MassaRosaria e il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnatadeve essere annullata senza rinvio, perché l’azione penale non poteva essereproseguita per mancanza di querela. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’azione penale nonpoteva essere proseguita per mancanza di querela.Così deciso, il 23 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]