CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 marzo 2021
Cassazione n. 46211/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 marzo 2021 la Corte di appello di Firenze ha confermato quella del Tribunale di Arezzo emessa il 27 giugno 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati, la prima, alla pena di mesi uno e giorni quindici di arresto e, gli altri due, a quella di mesi uno di arresto per i reati di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In particolare, gli imputati, sottoposti a controllo nel Comune di Cortona il 16 settembre 2016, sono stati ritenuti responsabili della violazione dei provvedimenti del Questore di Arezzo, rispettivamente, del 28 maggio 2015, del 16 dicembre 2015 e del 26 agosto 2015 con i quali era stato loro fatto divieto di fare rientro in quel Comune per tre anni. 2. La Corte di appello ha ritenuto legittimamente emessi i provvedimenti in questione essendo stata illustrata, in ognuno di essi, la pericolosità sociale degli imputati, sulla scorta delle precedenti vicende giudiziarie dei tre e della ingiustificata, se non per la commissione di reati contro il patrimonio, presenza dei medesimi nel Comune di Cortona, nonostante la formale residenza a Perugia. I provvedimenti sono stati giudicati legittimi nonostante la mancata previsione dell'obbligo di rientro nel luogo di residenza o di abituale dimora (Perugia). La Corte sul punto ha dissentito dai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'ordine di rimpatrio deve contenere sia l'obbligo di fare rientro nel luogo di residenza che quello di non rientrare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento considerando tale orientamento non convincente perché «contrario allo spirito della legge». La Corte dì merito ha giudicato condivisibile, sul punto, la sentenza di primo grado, ritenendo maggiormente persuasiva la tesi contraria che ritiene legittimo il provvedimento che preveda il solo divieto di fare rientro in un determinato territorio. Ha altresì ritenuto non applicabile la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen. 3. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto ricorsi, con unico atto, tramite il comune difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo. I ricorrenti hanno dedotto violazione della legge penale e vizio di motivazione per non avere i giudici di merito disapplicato i provvedimenti amministrativi la cui violazione è stata posta a fondamento dell'imputazione. Nel caso di specie, tutti i provvedimenti sarebbero illegittimi per mancanza dell'ordine di rientro dei destinatari nel comune di residenza. Ciò impedisce, sulla scorta dell'elaborazione giurisprudenziale più recente, di ritenere la sussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Ne è conseguita la richiesta di annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello e di proscioglimento degli imputati; in subordine, è stato richiesto l'annullamento con rinvio. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente illustrato il motivo di ricorso e replicato all'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Il Procuratore Generale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso con riguardo agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. perché privo delle richieste. L'eccezione è infondata. in effetti, le conclusioni sono state rassegnate dal difensore qualificandosi tale nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (si veda l'ultima pagina ricorso); tuttavia, va considerato che l'intestazione dell'atto contiene l'indicazione dei tre imputati, che le richieste sono di annullamento della sentenza, e che a pag. 2 del ricorso lo stesso difensore ha dichiarato di proporre impugnazione nell'interesse di tutti e tre gli imputati. La Suprema Corte (cfr. Sez. 5, n. 3277 del 27/6/1997, Lambiase, Rv. 208324) ha affermato che «il giudice sovraordinato può certamente interpretare l'atto, integrandolo nelle parti carenti, attraverso la valutazione degli elementi riportati nel complessivo contesto espositivo», pur non potendo mai «estendere la sua cognizione al di là del devolutum, qualora le richieste abbiano un contenuto così ermetico da rendere impossibile l'individuazione delle concrete questioni dedotte». Nel caso di specie, non si vette certamente in una ipotesi di mancata chiara individuazione da parte dei ricorrenti dell'oggetto della cognizione devoluta alla Corte di cassazione, quanto, piuttosto, in un caso di assenza, nelle sole conclusioni, del riferimento nominativo a due dei tre imputati indicati correttamente nell'epigrafe dell'atto introduttìvo e nella premessa all'illustrazione del motivo di impugnazione (nel corso della esposizione del quale si fa riferimento agli «imputati» utilizzando, appunto, il plurale). Alla luce di quanto esposto, è evidente che la mancata completa indicazione nominativa degli imputati nell'ultima pagina dell'atto introduttivo è stata frutto di un mero errore materiale che non determina l'inammissibilità dell'impugnazione con riguardo ai due imputati non indicati, essendo desumibile dall'esame complessivo dell'atto nell'interesse di chi sono state rassegnate le conclusioni ivi riportate. 3. Il motivo di ricorso è, comunque, fondato. Dalla disamina dei provvedimenti applicativi del divieto di rientro a Cortona (provvedimenti del Questore agli atti) emerge che manca l'obbligo per i destinatari degli stessi di fare rientro nel luogo di residenza, luogo in essi indicato. Deve essere assicurata continuità alla prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio per cui «in tema di misure di prevenzione, l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si caratterizza per la duplice intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità dalla fattispecie tipica, con la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159» (da ultimo, v. Cass. Sez. 1, n. 13975 del 5/3/2020, Kim, Rv. 278821). 3.1. La disposizione di cui all'art. 2 d.lgs. n. 159 del 2011 prevede che le persone indicate nell'art. 1 del medesimo d.lgs. che siano pericolose per la sicurezza pubblica e che si trovino fuori dei luoghi di residenza, possono essere ivi rimandate dal questore con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio proibendo loro di tornare, senza preventiva autorizzazione o per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate. La norma incriminatrice della violazione dell'inosservanza dell'ordine del questore è contenuta nell'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011. Nella individuazione dei soggetti destinatari del provvedimento occorre tenere conto della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui consente di applicare le misure di prevenzione della sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, del sequestro e della confisca, ai soggetti indicati nell'art. 1, primo comma, n. 1), legge 27 dicembre 1956, n. 1423, confluito nell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 , ovvero a «coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi». 3.2. In base all'orientamento giurisprudenziale al quale si presta adesione, la legittimità dell'emissione dell'atto da parte del questore esige la concomitante presenza del requisito dell'appartenenza del soggetto ad una delle categorie di cui all'art. 1 cit. e della presenza del soggetto fuori dal luogo di residenza ove deve essere fatto rientrare con divieto di rimanere in quello ove viene individuato. Da ciò viene fatta discendere la conseguenza che «il contenuto del provvedimento, per essere conforme al tipo configurato dalla legge, deve contemplare - quale presupposto di carattere necessario, e non eventuale o alternativo - il divieto di rientro della persona (in difetto di autorizzazione, o prima del termine imposto) nel comune dal quale la medesima viene estromessa, coniugato con l'ordine di fare ritorno nel luogo di residenza dal quale la persona si è allontanata» (Sez. 1, n. 13975 del 2020 cit.). Pertanto, condizioni imprescindibili per la legittima emissione del divieto di far rientro nel luogo di allontanamento sono la presenza della persona in luogo diverso da quello di residenza e l'ordine impositivo di farvi rientro immediato. 3.3. Il provvedimento integra un atto amministrativo discrezionale la cui legittimità (secondo i vizi propri degli atti amministrativi - incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) è suscettibile di essere valutata dai giudice che è, dunque, «abilitato a svolgere il sindacato di legittimità sul provvedimento consistente nella sua conformità alle prescrizioni dì legge: e tra tali prescrizioni deve annoverarsi l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità del soggetto» (Sez. 1, n. 13975 del 2020 cit.). Secondo l'opzione interpretativa alla quale si presta adesione il provvedimento del questore che manchi dell'accertamento del luogo di residenza del destinatario del foglio di via e/o dell'ordine di rimpatrio è nullo e può essere legittimamente disapplicato e la sua violazione determina la carenza di uno degli elementi essenziali dell'atto amministrativo con conseguente venir meno di uno dei presupposti del reato. 3.4. Si tratta di impostazione preferibile rispetto al contrapposto orientamento, al quale ha prestato adesione la sentenza della Corte di appello di Firenze, secondo cui «ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 76, comma 3, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, è legittimo il provvedimento del questore che preveda solo il divieto di fare ritorno in un determinato territorio comunale e non l'ordine di rientro nel luogo di residenza» (per tutte cfr. Cass. Sez. 1, n. 460 del 14/11/2018, dep. 2019, Laslo, Rv. 276155). Tale opzione interpretativa non considera l'impossibilità di emissione di provvedimenti che non contengano la contestuale presenza delle due intimazioni del fare rientro nel luogo di residenza e del non ritornare in quello di allontanamento che costituiscono l'uno l'antecedente logico dell'altro; provvedimenti che, laddove risultino emessi con il vizio segnalato, sono affetti da nullità. 3.5. All'applicazione dei riportati principi non osta la circostanza che gli imputati siano risultati, successivamente all'emissione dei provvedimenti del Questore di Arezzo di cui alle imputazioni, di fatto privi di fissa dimora. In primo luogo, si osserva che la circostanza non era nota al momento in cui sono stati emessi i provvedimenti dai quali, infatti, risulta che gli imputati erano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a tale condizione, i fogli di via avrebbero dovuto contenere l'obbligo di fare rientro nel comune di residenza. In ogni caso, va condivisa la giurisprudenza che, per il caso di soggetti di fatto privi di una residenza anagrafica e senza fissa dimora, ritiene non applicabile la norma istitutiva della misura di prevenzione del foglio di via in quanto «la ratio dell'istituto - essendo costituita dal perseguimento dell'obiettivo di far ritornare la persona pericolosa nel comune in cui il soggetto risiede e in cui può meglio esplicarsi il controllo di pubblica sicurezza nei suoi confronti - non si rinviene quando sia del tutto mancante il luogo dì residenza in cui destinare il medesimo con la misura coercitiva del foglio di via» (Sez. 1, n. 13975 del 2020 cit.). Lo scopo della misura di prevenzione non è quello di allontanare «purchessia» le persone pericolose da un determinato luogo, ma quello di garantire un controllo ed un'attività di prevenzione in coerenza con tutte le altre misure di prevenzione personale. Né assume rilievo in senso contrario la previsione desunta dagli artt. 2 legge 15 maggio 1954, n. 228 e 7 d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, modificato dal d.P.R. 17 luglio 2015, n. 126, in base ai quali è prevista l'iscrizione d'ufficio delle persone senza fissa dimora nei registri anagrafici dei comune di nascita che non assolve a finalità di controllo, essendo ispirata da ragioni di natura amministrativa e di ordine statistico. Va, quindi, condivisa la conclusione alla quale è pervenuta Sez. 1, n. 13975 del 2020 cit., ossia che «il soggetto che non abbia la residenza nel territorio dello Stato e non disponga di alcuna dimora fissa, pur se per tempo determinato, versa in una condizione personale per la quale l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio - in mancanza della possibilità di destinazione del prevenuto nel comune di residenza - non può essere validamente emesso nei suoi confronti». 4. Da quanto premesso consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste.