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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2021

Cassazione n. 36284/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 22/12/2020, decidendo in sede rescissoria e parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di FIRENZE, in data 30/01/2009, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente lamenta la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, cpv., d.P.R. n. 309 del 1990, che, invece, era già stata eliminata in sede rescindente da questa Corte di cassazione con sentenza del 9 gennaio 2014.

Di qui la totale infondatezza del ricorso e la mancanza di interesse alla sua proposizione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/06/2021 Il Consigliere Estensore A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 22/12/2020, decidendo in sede rescissoria e parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di FIRENZE, in data 30/01/2009, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, cpv., d.P.R. n. 309 del 1990, che, invece, era già stata eliminata in sede rescindente da questa Corte di cassazione con sentenza del 9 gennaio 2014. Di qui la totale infondatezza del ricorso e la mancanza di interesse alla sua proposizione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/06/2021 Il Consigliere Estensore A
Sentenza Cassazione n. 36284/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris