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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 26614/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23609/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il Decreto n° 1528/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Firenze in data 10.08.2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione del controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Così deciso in Roma,il 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23609/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il Decreto n° 1528/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Firenze in data 10.08.2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione del controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 11
Decreto Cassazione n. 26614/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris