CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 settembre 2026
Cassazione n. 34017/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!I [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. Sez. 4030Emilia [OSCURATO:PERSONA] -Relatrice- C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 21776/26 [OSCURATO:PERSONA] Giovine ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2026 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza con la quale, in accoglimento della richiesta di pena concordata, la Corte di appello di Catania gli ha applicato la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 18.200,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.PR. n. 309/1990, commessi il 21 novembre 2025. 2. Con unico motivo di ricorso denuncia violazione di legge per carenza della motivazione sulla determinazione della pena irrogatagli. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con ilconcordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (nel caso, in relazione alla mancata applicazione della continuazione tra reati), limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. La mancanza di motivazione sulla pena, così come concordata tra le parti, non determina alcuna violazione di legge per la carenza di valutazione su elementi rilevanti. 3.Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDort.s.s seppinu Ciriìnel 2