CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10259/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, presso lo studio dell’avvocatoall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende-controricorrente-Numero registro generale 7058/2020Numero sezionale 8044/2025Numero di raccolta generale 10259/2026avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEData pubblicazione 20/04/2026DELLA LOMBARDIA n. 4079/2019 depositata il 21 ottobre 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 novembre2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].La controversia riguarda la richiesta di rimborso IVA avanzata daSamsung [OSCURATO:SOCIETA]. per gli anni 2015 e 2016, inrelazione a operazioni promozionali denominate “cash back”,consistenti nel rimborso al consumatore finale di una parte delprezzo pagato per l’acquisto di telefoni cellulari.Le operazioni si articolavano nel modo seguente: cessione dei benida Samsung ai rivenditori in regime di reverse charge (fatturasenza IVA, integrazione da parte del cessionario); vendita aiconsumatori finali da parte dei rivenditori con applicazione dell’IVA;rimborso parziale del prezzo da Samsung ai consumatori finali,successivo alla vendita.Samsung ha presentato istanze di rimborso IVA, sostenendo che lariduzione del corrispettivo (comprensivo di IVA) comportava ildiritto alla variazione in diminuzione ex art. 26 DPR 633/1972.L’Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, ritenendo che: ildiritto alla detrazione spetti solo al soggetto che ha assoltol’imposta; il regime di reverse charge esclude la possibilità divariazione da parte del cedente originario.La CTP di Milano ha respinto il ricorso (sent. n. 4034/2018). Lasentenza di primo grado è stata confermata dalla CTR Lombardia(sent. n. 4079/2019), secondo la quale il cedente non è debitoredell’imposta; il riconoscimento del rimborso violerebbe il principiodi neutralità dell’IVA; l’interpello favorevole non era riferito adoperazioni in reverse charge.Samsung ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a duemotivi. Si è costituita l’Agenzia con controricorso. La contribuente2 di 8Numero registro generale 7058/2020Numero sezionale 8044/2025ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]. P.G., Dott. [OSCURATO:PERSONA],Numero di raccolta generale 10259/2026ha chiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso. Data pubblicazione 20/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 19 e 26del DPR 633/1972 e dell’art. 90 della Direttiva 2006/112/CE, peravere la CTR escluso l’applicabilità della procedura di variazione indiminuzione all’operazione di cash back, nonostante la riduzione delcorrispettivo comprensivo di IVA riconosciuta al consumatore finale.Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 11, comma 3, e 10 della L.212/2000 (Statuto del contribuente), per avere la CTR disatteso ilprincipio di legittimo affidamento e buona fede, nonostantel’Agenzia delle Entrate avesse fornito risposta favorevoleall’interpello presentato dalla società in merito alla procedura divariazione.Il primo motivo di ricorso – con cui la società contribuente deducela violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 19 e 26 del d.P.R. n.633 del 1972, nonché dell’art. 90 della direttiva 2006/112/CE – èinfondato.Occorre muovere da una premessa sistematica. L’art. 26 del d.P.R.n. 633 del 1972 disciplina la variazione in diminuzionedell’imponibile e dell’imposta nelle ipotesi di sopravvenuta riduzionedel corrispettivo, attribuendo al soggetto passivo che abbiaaddebitato e versato l’imposta la facoltà di emettere nota divariazione e di recuperare la corrispondente IVA. Trattandosi dirimedio che incide sull’imposta già liquidata, esso presuppone lastretta ricorrenza dei relativi presupposti. Il meccanismo postula,pertanto, che la rettifica si inscriva nel perimetro del medesimorapporto impositivo – quello generato dall’operazione originaria – e3 di 8Numero registro generale 7058/2020Numero sezionale 8044/2025faccia capo al soggetto che per tale operazione rivesta la qualità diNumero di raccolta generale 10259/2026debitore d’imposta nei confronti dell’Erario. Data pubblicazione 20/04/2026Nel regime di reverse charge, tuttavia, quest’ultimo requisitosoggettivo muta radicalmente: l’obbligo di assolvere l’IVA nongrava sul cedente, bensì sul cessionario, al quale la legge impone diintegrare la fattura, annotarla e versare l’imposta (art. 17 del d.P.R.n. 633/1972), con conseguente emissione, da parte del cedente, difattura senza addebito d’imposta. L’inversione contabile introducecosì una frattura strutturale, sul piano soggettivo, tra l’operazione amonte e le successive cessioni al dettaglio: il produttore o fornitorenon diviene debitore dell’imposta per l’operazione che pone inessere e non può, per ciò stesso, pretendere di rettificareun’imposta che non ha mai addebitato né versato.Nel caso di specie, le cessioni dei telefoni da Samsung ai rivenditorisono avvenute in regime di reverse charge, con emissione difatture prive di addebito d’imposta e con assolvimento dell’IVA, perintegrazione, in capo ai rivenditori-cessionari. Debitore dell’impostanei confronti dell’Erario è dunque il cessionario; Samsung, perl’operazione a monte, non assume la qualità di soggetto passivotenuto al versamento. In tale assetto, difetta il nesso diretto tral’eventuale riduzione di prezzo riconosciuta al consumatore finale el’imposta afferente alla cessione a monte, atteso che il rapportoimpositivo originario — fornitore/rivenditore — e quello a valle —rivenditore/consumatore — fanno capo a soggetti passivi distinti,né il rimborso al consumatore è idoneo a modificare il corrispettivocontrattuale pattuito nella cessione Samsung–rivenditore.Non è trasponibile al caso in esame il precedente di questa Corte n.10104 del 2020, il quale attiene al regime IVA ordinario, nel qualeil fornitore riveste la qualità di debitore dell’imposta sull’operazionea monte, con permanenza della riferibilità della rettifica almedesimo soggetto passivo. In quella diversa fattispecie si èritenuta ammissibile, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 633/1972, la4 di 8Numero registro generale 7058/2020Numero sezionale 8044/2025Numero di raccolta generale 10259/2026variazione in diminuzione a favore del fornitore che abbiaData pubblicazione 20/04/2026riconosciuto – direttamente o tramite buoni – uno sconto alconsumatore finale, anche in assenza di un rapporto contrattualediretto con quest’ultimo, purché lo sconto sia univocamentericollegabile all’operazione originaria tra fornitore e rivenditore. Nelcaso che occupa, invece, l’inversione contabile trasferisce sulcessionario il debito d’imposta relativo alla cessione Samsung–rivenditore; ne consegue che il cash back corrisposto alconsumatore finale, pur incidendo sul prezzo complessivamentesopportato in termini economici, rimane estraneo al rapportoimpositivo a monte e non abilita Samsung a operare una variazionein diminuzione su un’imposta dalla medesima non assolta.Coerente con tale impostazione è l’esclusione di qualsiasi violazionedell’art. 90 della direttiva 2006/112/CE. La riduzione della baseimponibile in caso di diminuzione del prezzo opera, per sua natura,in relazione all’operazione imponibile e al soggetto passivo che nesia debitore, in funzione della neutralità dell’imposta, ma rispetto aldebitore medesimo: nel regime di inversione contabile, la rettificadell’imponibile e dell’imposta afferenti alla cessione a monte èpertanto coerente con la posizione del cessionario-debitore, non delcedente. Né la diminuzione riconosciuta da Samsung alconsumatore finale incide sul corrispettivo contrattuale dellacessione Samsung–rivenditore, che rimane immutato tanto sulpiano giuridico quanto su quello fiscale.In definitiva, la CTR ha correttamente escluso l’applicabilità dellaprocedura di variazione in diminuzione, avendo rilevato che, inpresenza di operazioni soggette a reverse charge, Samsung non èdebitore dell’IVA relativa alla cessione a monte e non è pertantolegittimata a rettificare, ai sensi dell’art. 26, un’imposta dallastessa non assolta. Il cash back corrisposto al consumatore finale sicolloca, del resto, al di fuori del rapporto impositivo originario trafornitore e cessionario e non è idoneo a ripristinare quel5 di 8Numero registro generale 7058/2020Numero sezionale 8044/2025Numero di raccolta generale 10259/2026collegamento diretto sul piano della soggettività passiva che, nelData pubblicazione 20/04/2026regime ordinario — nei limiti chiariti dalla giurisprudenza —consente di ricondurre lo sconto all’operazione a monte.Il secondo motivo è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] ha testualmente accertato che “le operazioni prospettateavvenivano in regime di reverse charge, laddove nell’interpello (pg4 dell’allegato 3 del ricorso introduttivo viene specificato che lasoluzione proposta dalla società contribuente prevede lafatturazione ordinaria dei beni da Samsung al rivenditoredettagliante ”. Su questo profilo viene incentrata la reiezione delmotivo d’appello.La censura di parte ricorrente torna ad insistere sulla circostanzaper la quale l’Amministrazione sarebbe stata “edotta” della“circostanza che le operazioni avvenivano in regime di reversecharge”. In tal senso, la ricorrente, lungi dal veicolare unadifformità rispetto ad un paradigma normativo, pretende diriproporre una valutazione di merito antitetica rispetto a quellasvolta dal giudice d’appello. Tuttavia, chiedendo che sia asseveratal'esistenza o meno di un dato fattuale presupposto dalla fattispecie,la ricorrente demanda a questa Corte un accertamento di fatto cheè compito esclusivamente del giudice di merito operare e chiedono,perciò, una rivisitazione delle risultanze fattuali edell'apprezzamento di esse compiutone dai giudici di secondo gradoche esula dai limiti istituzionali del sindacato di legittimità, a nullarilevando, a giustificare l'intervento correttivo di questa Corte, laveste di violazione di diritto conferita dalla ricorrente alla doglianza,giacché intanto può porsi la questione della congruenza giuridicadel giudizio di fatto esperito dal giudice di merito in quanto i fattisiano certi e non richiedono, come qui si reclama, di procedere adulteriori accertamenti in ordine alla loro ricorrenza.Va altresì respinta la richiesta, avanzata dalla ricorrente in viasubordinata, di rimettere alla Corte di giustizia dell’Unione europea6 di 8Numero registro generale 7058/2020Numero sezionale 8044/2025Numero di raccolta generale 10259/2026una questione pregiudiziale sull’interpretazione della DirettivaData pubblicazione 20/04/20262006/112/CE. In sintesi, la società ha domandato di chiarire se laDirettiva, come letta nella giurisprudenza [OSCURATO:PERSONA] (C-317/94) esuccessive pronunce, osti al mancato riconoscimento dellariduzione della base imponibile e del rimborso dell’IVA in favore delproduttore che concede al consumatore finale uno sconto/rimborsosenza rettificare le operazioni intermedie; se sia conforme che labase imponibile resti superiore al prezzo effettivamente percepitodal produttore; e se il diniego integri violazione del principio dineutralità dell’imposta e, più in generale, dei parametri euro-unitariindicati nel ricorso (tra cui artt. 10 TFUE, 21 Carta dei dirittifondamentali UE, 14 CEDU).La richiesta non può essere accolta, mancando in radice ipresupposti di rilevanza e necessità ai sensi dell’art. 267 TFUE. Iprecedenti della Corte di giustizia richiamati dalla ricorrente, infatti,riguardano sempre fattispecie proprie del regime IVA ordinario,nelle quali il fornitore che pratica lo sconto al consumatore èsoggetto passivo, debitore dell’imposta sulla cessione fatturata conaddebito dell’IVA, sicché la riduzione del prezzo si riflette, perdefinizione, sull’imponibile da lui stesso dichiarato e versato. Nelcaso in esame, invece, le cessioni tra Samsung e i rivenditori sisono svolte in regime di reverse charge (art. 17, comma 2, d.P.R.n. 633/1972), con obbligo di integrazione e versamento dell’IVA incapo al cessionario e assenza di assolvimento dell’imposta da partedel cedente. Ne deriva che la pretesa variazione in diminuzione exart. 26 d.P.R. n. 633/1972 incide su un’imposta mai assolta dalsoggetto che chiede il rimborso e su un rapporto impositivo diversoda quello esaminato nelle pronunce eurounionali invocate.In tale contesto, la dedotta “riduzione del prezzo” riconosciutadirettamente al consumatore finale non modifica l’imponibile dellacessione tra produttore e rivenditore soggetta a reverse charge(rapporto bilaterale nel quale il debitore dell’imposta è il7 di 8Numero registro generale 7058/2020Numero sezionale 8044/2025cessionario), né pone un dubbio interpretativo sulla portata dell’art.Numero di raccolta generale 10259/202690 della Direttiva 2006/112/CE in relazione alla Dpartae psubebnlictaezio ne 20/04/2026fattispecie. La questione prospettata, oltre a muovere dapresupposti giuridici differenti (regime ordinario, debito d’impostain capo al fornitore), non è necessaria per la decisione, essendo ilrigetto già giustificato — come sopra esposto — dalla mancanza delpresupposto soggettivo per la variazione in diminuzione edall’autonomia dell’operazione di cashback rispetto al rapportoimpositivo originario. Non ricorre, pertanto, alcun margine didubbio interpretativo rilevante che imponga il rinvio: la soluzioneaccolta discende da principi euro-unitari chiari e non controversi,applicati a una fattispecie (inversione contabile) non consideratanei precedenti richiamati e strutturalmente diversa da quellascrutinata dalla Corte di giustizia.Ne consegue che pure la domanda di rinvio pregiudiziale deveessere respinta.In ultima analisi, il ricorso va rigettato. Le spese sono regolate dallasoccombenza. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spesedi lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro18.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento daparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/11/2025.La PresidenteTANIA HMELJAK8 di 8