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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 giugno 2024

Cassazione n. 36470/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio. • [OSCURATO:PERSONA]

1. La Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro - in funzione di Giudice del Riesame - con la quale è stata annullata l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

1.2. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, perché, fondandosi su una valutazione atomistica e parcellizzata dei dati probatori emersi 6, ci7ie interpreta le condotte asseritamente riconducibili al Pignataro come non 2à a t, e idonee ad agevolare l'attuazione del programma criminoso, circoscrivendole ad una mera disponibilità del prevenuto unicamente nei confronti del capo del sodalizio criminoso, [OSCURATO:PERSONA].

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

4. In data 01/06/2024, è pervenuta memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Giova preliminarmente ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828.

In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza).

Questa Corte, inoltre, ha più volte chiarito che, in tema di misure cautelari, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276364; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576).

Invero, al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati.

I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (per questa ragione l'art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192, commi 3 e 4, medesimo codice, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi).

Deve, peraltro, ricordarsi che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.

In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 255460).

3. Tanto premesso, nel caso in esame il Collegio riscontra la sussistenza di rilevanti vizi motivazionali, sotto i profili della contraddittorietà e della manifesta illogicità, tali da imporre l'annullamento della decisione.

Il Tribunale - che ha accertato l'esistenza del vincolo associativo (p. 3), escludendo solo la sussistenza dei gravi indizi in ordine alla partecipazione del ricorrente - ha affermato come «il Tamarisco ed i propri stretti collaboratori, tra cui viene in rilievo l'odierno ricorrente, abbiano messo in piedi... una stabile struttura organizzata per l'acquisto e la vendita "all'ingrosso" di ingenti quantitativi di stupefacente di tipo sia cocaina che hashish»; ha riconosciuto l'esistenza di contatti confidenziali tra l'imputato e membri apicali dell'associazione, concretizzatisi in occasioni di confronto de visu (in particolare con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); ha richiamato l'incontro avvenuto in data 11/10/2021, in casa del prevenuto, lui presente, con il Tamarisco e il pregiudicato [OSCURATO:PERSONA]; ha rilevato che le «captazioni fanno emergere una consapevolezza del PIGNATARO delle attività criminali poste in essere dal Tamarisco e dal Maiorino»; ha reputato "significativo" l'episodio verificatosi in data 10/03/2022, «allorquando TAMARISCO conversa con il MAIORINO che ha appena riscosso dei crediti derivanti presumibilmente dall'attività di narcotraffico, e rilevato che il giorno successivo il MAIORINO aveva impegni tali da non consentire di portare al y TAMARISCO la somma, quest'ultimo gli dava disposizione di consegnare i proventi nelle mani di "zio Antonio" ovvero PIGNATARO Antonio, che pertanto li avrebbe custoditi»; ha riconosciuto la disponibilità del Pignataro nei confronti dell'associazione capeggiata dal Tamarisco, nonché una sua piena consapevolezza delle dinamiche delittuose.

A tali premesse non fanno tuttavia seguito logiche conclusioni, perché il Tribunale ritiene, come si è detto, che da tutti questi elementi emerga una mera disponibilità verso il solo [OSCURATO:PERSONA], ma che non vi sia stata una concreta condotta agevolativa del programma criminoso, non essendo il prevenuto coinvolto in reati fine, né in alcuna dinamica inerente al traffico di stupefacenti, in tal modo disattendendo il principio per il quale, in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280703 - 02; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710).

Nel caso di specie, la messa a disposizione del proprio immobile in Scalea per un summit del clan e la condotta di custodia dei proventi dell'attività di narcotraffico (21.000 euro in contanti), in particolare, costituiscono condotte non prive di rilevanza quanto alla valenza agevolatrice e rafforzativa del sodalizio, tali da poter dimostrare il coinvolgimento diretto del ricorrente nell'attività criminale dell'associazione.

Elementi tutti alla luce dei quali la conclusione del Tribunale per il riesame si appalesa manifestamente illogica.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DICATANZARO nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio. • [OSCURATO:PERSONA] 1. La Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro - in funzione di Giudice del Riesame - con la quale è stata annullata l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.2. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, perché, fondandosi su una valutazione atomistica e parcellizzata dei dati probatori emersi 6, ci7ie interpreta le condotte asseritamente riconducibili al Pignataro come non 2à a t, e idonee ad agevolare l'attuazione del programma criminoso, circoscrivendole ad una mera disponibilità del prevenuto unicamente nei confronti del capo del sodalizio criminoso, [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. 4. In data 01/06/2024, è pervenuta memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Giova preliminarmente ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che «in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828. In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza). Questa Corte, inoltre, ha più volte chiarito che, in tema di misure cautelari, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276364; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv. 257576). Invero, al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. I detti indizi, pertanto, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (per questa ragione l'art. 273, comma 1-bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192, commi 3 e 4, medesimo codice, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). Deve, peraltro, ricordarsi che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460). 3. Tanto premesso, nel caso in esame il Collegio riscontra la sussistenza di rilevanti vizi motivazionali, sotto i profili della contraddittorietà e della manifesta illogicità, tali da imporre l'annullamento della decisione. Il Tribunale - che ha accertato l'esistenza del vincolo associativo (p. 3), escludendo solo la sussistenza dei gravi indizi in ordine alla partecipazione del ricorrente - ha affermato come «il Tamarisco ed i propri stretti collaboratori, tra cui viene in rilievo l'odierno ricorrente, abbiano messo in piedi... una stabile struttura organizzata per l'acquisto e la vendita "all'ingrosso" di ingenti quantitativi di stupefacente di tipo sia cocaina che hashish»; ha riconosciuto l'esistenza di contatti confidenziali tra l'imputato e membri apicali dell'associazione, concretizzatisi in occasioni di confronto de visu (in particolare con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); ha richiamato l'incontro avvenuto in data 11/10/2021, in casa del prevenuto, lui presente, con il Tamarisco e il pregiudicato [OSCURATO:PERSONA]; ha rilevato che le «captazioni fanno emergere una consapevolezza del PIGNATARO delle attività criminali poste in essere dal Tamarisco e dal Maiorino»; ha reputato "significativo" l'episodio verificatosi in data 10/03/2022, «allorquando TAMARISCO conversa con il MAIORINO che ha appena riscosso dei crediti derivanti presumibilmente dall'attività di narcotraffico, e rilevato che il giorno successivo il MAIORINO aveva impegni tali da non consentire di portare al y TAMARISCO la somma, quest'ultimo gli dava disposizione di consegnare i proventi nelle mani di "zio Antonio" ovvero PIGNATARO Antonio, che pertanto li avrebbe custoditi»; ha riconosciuto la disponibilità del Pignataro nei confronti dell'associazione capeggiata dal Tamarisco, nonché una sua piena consapevolezza delle dinamiche delittuose. A tali premesse non fanno tuttavia seguito logiche conclusioni, perché il Tribunale ritiene, come si è detto, che da tutti questi elementi emerga una mera disponibilità verso il solo [OSCURATO:PERSONA], ma che non vi sia stata una concreta condotta agevolativa del programma criminoso, non essendo il prevenuto coinvolto in reati fine, né in alcuna dinamica inerente al traffico di stupefacenti, in tal modo disattendendo il principio per il quale, in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine", di qualunque tipo essa sia, non è necessaria né ai fini della configurabilità dell'associazione né ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280703 - 02; Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710). Nel caso di specie, la messa a disposizione del proprio immobile in Scalea per un summit del clan e la condotta di custodia dei proventi dell'attività di narcotraffico (21.000 euro in contanti), in particolare, costituiscono condotte non prive di rilevanza quanto alla valenza agevolatrice e rafforzativa del sodalizio, tali da poter dimostrare il coinvolgimento diretto del ricorrente nell'attività criminale dell'associazione. Elementi tutti alla luce dei quali la conclusione del Tribunale per il riesame si appalesa manifestamente illogica. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Catanzaro. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per
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