CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44363/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 24400/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 4, comma 2, I. 18 aprile 1975, n. 110); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato, da un lato, che i precedenti anche specifici inducono a formulare una valutazione negativa e che, dall'altro, non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., così da non consentire un trattamento più favorevole sotto il profilo sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i