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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 13220/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza dal giudice di primo grado sa- ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all' art. 73, et comma 4, d.P.R. 309/1990, per avere detenuto a fini di spaccio grammi 510 di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, avendo la Corte territoriale omesso di valutare la richiesta di rinvio dell'udienza per l'adesione del difensore alla dichiarazione di astensione delle udienze proclamate dall'Unione delle Camere penali, presentata dalla difesa dell'imputato con istanza.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità, evidenziando l'uso personale dello stupefacente.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

A norma dall'art. 23 bis D.L. n.137 del 2020, nel giudizio di appello si procede con trattazione cartolare a meno che l'imputato non chieda la trattazione in presenza entro il quindicesimo giorno antecedente all'udienza.

Ne deriva che la regola generale che presiede al giudizio d'appello è la trattazione cartolare, in relazione alla quale non rileva il legittimo impedimento dell'imputato o del difensore a comparire, proprio perché la presenza di tali soggetti non è prevista, Solo qualora, su richiesta della difesa, venga incardinato il rito della trattazione orale, può rilevare il legittimo impedimento a comparire del 'difensore o dell'imputato, in quanto tali soggetti sono abilitati a presenziare all'udienza nel contesto di quest'ultimo rito.

Ne consegue che, in mancanza di richiesta di trattazione orale, non ha alcun rilievo il legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore.

Né la richiesta di trattazione può essere ritenuta implicita nell'istanza di rinvio per legittimo impedimento, proprio perché essa costituisce atto distinto, che deve necessariamente essere esplicito e che costituisce, per l'appunto, il presupposto della rilevanza del legittimo impedimento (Sez. 5, n. 37711 del 23/05/2023, Rv. 285170 la quale ha stabilito che, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid ‘S% 19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato non può ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di legittimo impedimento del difensore, pur se presentata nei quindi giorni liberi antecedenti l'udienza).

Nel caso in disamina, il difensore del ricorrente ha presentato l'istanza di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per adesione alla dichiarazione di astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza fare alcuna espressa richiesta di trattazione orale che, peraltro, avrebbe dovuto essere presentata entro il quindicesimo giorno antecedente l'udienza, e dunque, entro il 05/04/2023.

Pertanto, a causa dell'assenza di una tempestiva richiesta di trattazione orale, il giudizio di appello si è svolto con contraddittorio cartolare e, conseguentemente, la Corte non ha disposto alcun rinvio dell'udienza per impedimento del difensore, non essendo prevista la trattazione orale.

2. Il secondo motivo di ricorso non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dall'ingente quantitativo di sostanza stupefacente detenuto, pari a 510 grammi di marijuana, con principio attivo pari a 16,80, da cui sono ricavabili circa 3348 dosi medie singole, ritenendo tale quantitativo certamente non compatibile con un uso esclusivamente personale in quanto soggetto a un repentino processo di deperibilità, nonché dalle. modalità di conserv.azione, essendò stato lo stupefacente rinvenuto nel bagagliaio dell'auto.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 16 febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza dal giudice di primo grado sa- ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all' art. 73, et comma 4, d.P.R. 309/1990, per avere detenuto a fini di spaccio grammi 510 di sostanza stupefacente del tipo marijuana. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione, avendo la Corte territoriale omesso di valutare la richiesta di rinvio dell'udienza per l'adesione del difensore alla dichiarazione di astensione delle udienze proclamate dall'Unione delle Camere penali, presentata dalla difesa dell'imputato con istanza. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità, evidenziando l'uso personale dello stupefacente. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. A norma dall'art. 23 bis D.L. n.137 del 2020, nel giudizio di appello si procede con trattazione cartolare a meno che l'imputato non chieda la trattazione in presenza entro il quindicesimo giorno antecedente all'udienza. Ne deriva che la regola generale che presiede al giudizio d'appello è la trattazione cartolare, in relazione alla quale non rileva il legittimo impedimento dell'imputato o del difensore a comparire, proprio perché la presenza di tali soggetti non è prevista, Solo qualora, su richiesta della difesa, venga incardinato il rito della trattazione orale, può rilevare il legittimo impedimento a comparire del 'difensore o dell'imputato, in quanto tali soggetti sono abilitati a presenziare all'udienza nel contesto di quest'ultimo rito. Ne consegue che, in mancanza di richiesta di trattazione orale, non ha alcun rilievo il legittimo impedimento a comparire dell'imputato o del difensore. Né la richiesta di trattazione può essere ritenuta implicita nell'istanza di rinvio per legittimo impedimento, proprio perché essa costituisce atto distinto, che deve necessariamente essere esplicito e che costituisce, per l'appunto, il presupposto della rilevanza del legittimo impedimento (Sez. 5, n. 37711 del 23/05/2023, Rv. 285170 la quale ha stabilito che, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid ‘S% 19, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dell'imputato non può ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di legittimo impedimento del difensore, pur se presentata nei quindi giorni liberi antecedenti l'udienza). Nel caso in disamina, il difensore del ricorrente ha presentato l'istanza di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per adesione alla dichiarazione di astensione dalle udienze proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza fare alcuna espressa richiesta di trattazione orale che, peraltro, avrebbe dovuto essere presentata entro il quindicesimo giorno antecedente l'udienza, e dunque, entro il 05/04/2023. Pertanto, a causa dell'assenza di una tempestiva richiesta di trattazione orale, il giudizio di appello si è svolto con contraddittorio cartolare e, conseguentemente, la Corte non ha disposto alcun rinvio dell'udienza per impedimento del difensore, non essendo prevista la trattazione orale. 2. Il secondo motivo di ricorso non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dall'ingente quantitativo di sostanza stupefacente detenuto, pari a 510 grammi di marijuana, con principio attivo pari a 16,80, da cui sono ricavabili circa 3348 dosi medie singole, ritenendo tale quantitativo certamente non compatibile con un uso esclusivamente personale in quanto soggetto a un repentino processo di deperibilità, nonché dalle. modalità di conserv.azione, essendò stato lo stupefacente rinvenuto nel bagagliaio dell'auto. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 3.11 ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 16 febbra
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