CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/géntit-e3le conclusioni del PG . %A.k ,X1 "4: t•;.' - i • ,01" rd "j".. I -O A* [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta da [OSCURATO:PERSONA] in forza di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip distrettuale di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., nell'ambito dell'operazione denominata Faida dei boschi. 2. Con sentenza del 07/01/2014, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] condannava il Vallelonga alla pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione; in data 29/06/2015, la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della pronuncia di primo grado, lo assolveva per non aver commesso il fatto, disponendone l'immediata scarcerazione. 3. L'impostazione accusatoria aveva preso le mosse dalla considerazione che il Vallelonga forse il figlio del boss Giovanni (capo di cosca di 'ndrangheta insediata sui territori di Monasterace, Caulonia e zone limitrofe), la cui uccisione era stata interpretata quale risposta alla eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], capo di una cosca rivale. In tale contesto, erano state valorizzate le conversazioni ambientali dalle quali emergeva che l'odierno istante era certamente a conoscenza del ruolo esercitato dal padre nelle dinamiche criminali della zona, ritenendosi gravemente indiziante la sua accertata partecipazione a riunioni reputate veri e propri summit della cosca, nonché la circostanza che costui fosse intestatario di impresa individuale che si garantiva appalti e commesse grazie all'"autorevolezza" mafiosa del padre. La sentenza di appello perveniva all'assoluzione dell'imputato in base alle seguenti considerazioni: la partecipazione ad incontri con familiari, di cui non erano noti in realtà gli effettivi contenuti, non poteva consentire di affermare con sufficiente grado di certezza che si trattasse di veri e propri summit; la consapevolezza del ruolo svolto dal padre in ambito criminale non determinava di per sé responsabilità in capo al figlio, in assenza di prove circa il suo concreto coinvolgimento in condotte illecite; dalle conversazioni ambientali non emergeva che costui condividesse l'idea di porre in essere reazioni armate agli attacchi patiti da componenti della sua famiglia e non vi era prova che si trattasse di affermazioni derivate dalla convinzione di essere sotto intercettazione; la circostanza che costui fosse titolare di un'impresa che si avvaleva, nell'accaparramento dei lavori, della forza "persuasiva" del padre delineava una condizione in cui [OSCURATO:PERSONA] "beneficiava del potere mafioso del padre e con lui collaborava", restando, tuttavia, tale legame circoscritto fra loro due e gli altri congiunti che collaboravano nell'impresa, non sembrando essersi esteso o aver riguardato l'associazione contestata al capo A). 4. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione propone ricorso il difensore dell'istante che deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 314, 315, 125, comma 3, 546, comma 1, cod. proc. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza di una condotta gravemente colposa in capo al richiedente, suscettibile di avere apportato un contributo all'adozione della misura restrittiva. 5. In data 20/05/22, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale che, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiede, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato. 6. Il Procuratore generale ha concluso perché il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va, inoltre, considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri). 3. Venendo al caso in esame, nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano stati comportamenti del ricorrente che hanno concorso a dar causa al provvedimento restrittivo adottato nei suoi confronti, dal momento che lo stesso era titolare di un'impresa che beneficiava del metus mafioso esercitato dal padre nell'accaparramento dei lavori, circostanza che pur non avendo consentito di affermare l'intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio di cui il padre era massimo esponente, costituisce elemento da cui non può non discendere una contiguità permanente del soggetto rispetto ad un potere criminale che gli consentiva di ottenere profitti e vantaggio economico imprenditoriali di cui altrimenti non avrebbe goduto. Al riguardo va rilevato che la Corte di assise di appello, pur assolvendo l'imputato, ha evidenziato, tra l'altro, che "la circostanza che costui fosse titolare di un'impresa che si avvaleva, nell'accaparramento dei lavori, della forza persuasiva mafiosa del padre e con lui collaborava.., ma tale legame è rimasto circoscritto fra loro due e gli altri congiunti che collaboravano nell'impresa, ma non sembra essersi esteso o aver riguardato l'associazione contestata al capo A)". Si tratta di situazione dalla quale il Giudice della riparazione ha plausibilmente tratto (sulla base di un coerente e logicamente lineare sviluppo argomentativo) la conclusione della piena consapevolezza, da parte del ricorrente del relativo carattere illecito. In particolare, il giudice della riparazione ha posto l'accento sulla costante presenza e vicinanza dell'odierno ricorrente a colui che poi è risultato essere il capo del sodalizio mafioso. Ebbene, al di là del richiamo a connotazioni morali di tale agire, che evidentemente non rilevano ai fini del decidere, si tratta di un evidente contesto illecito nel quale il Vallelonga permaneva per tutto il tempo e che poteva tranquillamente ingenerare negli inquirenti prima e nel giudice poi un sospetto di correità. In tal senso, il provvedimento impugnato si colloca -come giustamente rilevano i giudici reggini - nel solco della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la connivenza può integrare la colpa grave che, ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen., costituisce causa ostativa al sorgere del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione allorché, nella situazione in concreto accertata, può essere ritenuta indice del venir meno a elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose, ovvero si concreti - non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione di un reato - ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa (Sez. 4, n. 16369 del 18.3.2003, Cardillo, Rv. 224773-01). Più recentemente, è stato precisato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente (Sez. 4, n. 15745 del 19/2/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263139 - 01; Sez. 4, n. 4113 del 13/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280391 -01). La Corte di appello ha correttamente concluso, dunque, che già tale profilo di colpa grave nella condotta extraprocessuale fosse sufficiente ad escludere la configurabilità dei presupposti per il riconoscimento dell'indennizzo. 3.1. Non assume, invece, rilievo la valorizzazione, effettuata dal Giudice della riparazione, della circostanza che, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, l'indagato si sia avvalso della facoltà di non rispondere, così non fornendo all'autorità giudiziaria un'indicazione idonea a chiarire i termini della vicenda.Invero, l'orientamento, pur richiamato dalla Corte di appello, teso a valorizzare tale condotta, deve ritenersi oggi superato dall'intervento del legislatore di cui al d.lgs. n. 188 del 8/11/2021, in vigore dal 14 dicembre 2021. L'art. 4 di detto decreto, infatti, ha introdotto, tra le altre modifiche al codice di procedura penale, anche quella che riguarda l'art. 314 cod. proc. pen., aggiungendo al comma 1 dell'articolo il seguente periodo: «L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b) , non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo.» (cfr. art. 4, c. 1, lett. b, d. Igs. n. 188 del 2021). È chiara l'opzione del legislatore: si è in tal modo inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso all'esame, alla emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (cfr. considerato n. 10 e n. 24 della Direttiva). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che vanno liquidate in euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent