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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07508/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - relative: 1) alla omessa motivazione in ordine al periodo di detenzione sofferto nella Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] ad opera del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Catania col quale è stato rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Siracusa, che accoglieva parzialmente l'istanza formulata dal condannato ai sensi dell'art. 35-ter

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.); 2) alla violazione degli artt. 35-ter e 69, comma 6, lett. b) Ord. pen. e al vizio di motivazione sulla gravità della situazione di detenzione e sullo spazio vitale a disposizione del detenuto durante la detenzione nella Casa circondariale di Augusta - sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Catania con il provvedimento impugnato.

Invero, in detto provvedimento si osserva che il Magistrato di sorveglianza con il provvedimento reclamato ha correttamente calcolato la superficie disponibile per il detenuto in tutti gli Istituti oggetto del reclamo, così come ha valutato in maniera specifica la circostanza secondo cui nei singoli Istituti in esame - come da relazioni in atti - sono presenti sia nella stanza di pernottamento sia nei servizi igienici illuminazione naturale ed artificiale, finestre di areazione, adeguato riscaldamento, nonché acqua calda nelle docce, collocate in locali separati o all'interno delle stanze.

E, con riguardo al riferimento a decisioni di altri Tribunali di sorveglianza, si evidenzia come eventuali condizioni detentive contrarie alla dignità della persona non possano che essere valutate in maniera soggettiva caso per caso, tenendo conto anche necessariamente e principalmente del numero dei detenuti presenti nelle stanze di pernottamento nei singoli periodi di detenzione sottoposti ad esame e dell'offerta trattamentale di volta in volta proposta.

Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale si insiste genericamente e aspecificamente su un'omessa motivazione circa la detenzione nella Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] e comunque sulla sussistenza di condizioni detentive inumane anche con riguardo alla detenzione nella Casa circondariale di Augusta per un errore di calcolo altresì sullo spazio vitale minimo - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - relative: 1) alla omessa motivazione in ordine al periodo di detenzione sofferto nella Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] ad opera del provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Catania col quale è stato rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Siracusa, che accoglieva parzialmente l'istanza formulata dal condannato ai sensi dell'art. 35-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.); 2) alla violazione degli artt. 35-ter e 69, comma 6, lett. b) Ord. pen. e al vizio di motivazione sulla gravità della situazione di detenzione e sullo spazio vitale a disposizione del detenuto durante la detenzione nella Casa circondariale di Augusta - sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Catania con il provvedimento impugnato. Invero, in detto provvedimento si osserva che il Magistrato di sorveglianza con il provvedimento reclamato ha correttamente calcolato la superficie disponibile per il detenuto in tutti gli Istituti oggetto del reclamo, così come ha valutato in maniera specifica la circostanza secondo cui nei singoli Istituti in esame - come da relazioni in atti - sono presenti sia nella stanza di pernottamento sia nei servizi igienici illuminazione naturale ed artificiale, finestre di areazione, adeguato riscaldamento, nonché acqua calda nelle docce, collocate in locali separati o all'interno delle stanze. E, con riguardo al riferimento a decisioni di altri Tribunali di sorveglianza, si evidenzia come eventuali condizioni detentive contrarie alla dignità della persona non possano che essere valutate in maniera soggettiva caso per caso, tenendo conto anche necessariamente e principalmente del numero dei detenuti presenti nelle stanze di pernottamento nei singoli periodi di detenzione sottoposti ad esame e dell'offerta trattamentale di volta in volta proposta. Rilevato, pertanto, che il ricorso - nel quale si insiste genericamente e aspecificamente su un'omessa motivazione circa la detenzione nella Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] e comunque sulla sussistenza di condizioni detentive inumane anche con riguardo alla detenzione nella Casa circondariale di Augusta per un errore di calcolo altresì sullo spazio vitale minimo - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12
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