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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10669/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le note conclusive a firma del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 febbraio 2020 la Corte di appello di Trieste ha, per quanto ancora qui rileva, confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione aggravata, per aver offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], «avendo pubblicato sulla propria pagina Facebook la seguente frase: "I miei confinanti fanno tanto i fighi però mettono a sgocciolare sulla mia proprietà asciugamani con la scritta di un albergo.

Comprati alla reception?" completa di fotografia riproducente gli asciugamani ed il terrazzo del [OSCURATO:PERSONA]».Con la stessa sentenza è stata dichiarata l'estinzione del reato di cui all'art. 660 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione del delitto di cui all'art. 615 bis cod. pen., per aver installato due telecamere puntate verso l'abitazione confinante del Ciriani.

2. Avverso la suindicata sentenza propone ricorso il Molinaro, con atto sottoscritto dal suo difensore e affidato ai seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge processuale ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione alla • riqualificazione del reato di cui al capo A) nella fattispecie di cui all'art. 660 cod. pen. 2.2.

Violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al capo A).

2.3. Violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al reato di diffamazione ascrittogli al capo B).

2.4. Omessa motivazione in relazione alla quantificazione del risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Manifestamente infondate sono le censure relative alla violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in ordine alla riqualificazione dei fatti oggetto dell'imputazione di cui al capo A).

L'originaria contestazione faceva riferimento al delitto di cui all'art. 615 bis cod. pen.

Il Tribunale aveva già riqualificato i fatti, ritenendo configurabile la fattispecie di cui agli artt.617 bis e 623 bis cod. pen., in quanto "l'occhio della telecamera non era in grado di giungere all'interno della abitazione" della persona offesa.

La Corte territoriale, rispondendo anche al motivo di appello sulla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. ("dato che il fatto storico si mantiene entro i confini del reato contestato in ordine al quale l'imputato ha potuto esercitare ogni difesa" pagg. 3 e 4 della sentenza), ha dissentito dalla qualificazione dei fatti come ritenuta dal tribunale, atteso che le telecamere così poste "non valevano certo a intercettare le comunicazioni altrui nelle trasmissioni che i vicini avessero potuto fare di immagini o altri dati" e "non valevano neppure a procurare al Molinaro notizie o immagini attinenti alla vita privata, dato che trovavano la barriera della soglia di ingresso dell'abitazione dei vicini"; ha quindi ritenuto che i fatti potessero essere inquadrati nella fattispecie di cui all'articolo 660 cod. pen., integrando un indubbio atto di molestia dei vicini.

2.1. Inammissibili sono le deduzioni difensive relative alla violazione delle norme processuali in ordine al principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Non è, infatti, configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora, come nella specie, la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia, conformemente all'art. 111 cost. e all'art. 6 CEDU, come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione.

D'altronde, non può assolutamente affermarsi nel caso in esame che il fatto storico sia stato radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, giacché la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha sempre riferito la diversa qualificazione alla condotta oggettiva dell'imputato dell'aver installato delle telecamere nella sua proprietà, puntandone una verso la soglia dell'abitazione dei vicini e una sul piccolo pezzo di terreno confinante, dotato di cancello e che i vicini usavano come pertinenza della loro abitazione (pag. 3 della sentenza).

Quanto a tale ricostruzione, non si apprezzano i rilievi di travisamento delle prove come rappresentati dalla difesa.

Nella specie, infatti, non ricorre un caso di travisamento, giacché la disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. fa riferimento alla contraddittorietà della motivazione che risulti non dal testo del provvedimento impugnato, ma «da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».

Quest'ultima condizione, direttamente prescrittiva dell'onere di specifica indicazione degli atti dei quali si deduce il travisamento, non si riduce tuttavia a tale aspetto procedurale, ma presuppone altresì che la contraddittorietà intercorra fra le conclusioni del provvedimento e glii atti indicati.

Ne segue logicamente che l'errore deducibile in questa prospettiva, in quanto apprezzabile attraverso l'indicazione di atti singoli e determinati, deve cadere sul dato significante, costituito dalla circostanza di fatto riportata quale contenuto dell'elemento di prova, per la cui rilevabilità in questa sede è necessaria la specifica indicazione dell'atto da cui l'elemento risulta, e non sul significato attribuibile allo stesso (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

L'errore deducibile ricorre dunque solo nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un determinato elemento che si riveli insussistente o, per come esposto nel provvedimento impugnato, incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero abbia trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento del giudice di legittimità nel senso non di una reinterpretazione degli elementi valutati dal giudice di merito, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).

Pertanto, ove le censure consistano -come nel caso in esame- solo nell'esposizione di valutazioni sul significato probatorio degli elementi di prova considerati, la situazione denunciata non può essere ricondotta nel vizio di travisamento (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 27775801; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087; Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009, Carella, Rv. 245611).

2.2. La Corte territoriale ha ricondotto i fatti come accertati nella fattispecie di cui all'art.660 cod. pen., rilevando l'estinzione del reato per prescrizione.

Ha ritenuto che l'installazione di telecamere quale "gesto palesemente diretto a segnalare ai vicini" il controllo dei loro movimenti (pag. 3 della sentenza in esame) costituisce una effettiva e significativa intrusione nell'altrui sfera personale, che assurge al rango di "molestia o disturbo".Correttamente, peraltro, è stato escluso che la suddetta condotta fosse riconducibile nella fattispecie di cui all'art. 615 bis cod. pen., giacchè non è emersa la prova che le telecamere installate potessero riprendere immagini di attività compiute dai vicini nella loro abitazione.

In effetti, a fronte di tale situazione e tenuto conto della dichiarata finalità della condotta del Molinaro (il quale era infastidito da atti di piccoli vandalismi e stillicidio dì versamenti di acqua nella sua proprietà, come precisato dallo stesso nell'atto di ricorso), non appare del tutto • erronea la qualificazione attribuita ai fatti dal Tribunale, che aveva ritenuto ricorrere il reato di cui agli artt. 617 bis e 623 bis cod. pen.; infatti, integra il reato di installazione di apparecchiature atte a intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche solo la condotta di colui che installi una telecamera al fine di captare illecitamente immagini, ovvero comunicazioni e conversazioni di terzi.

Né ha rilievo, ai fini della configurabilità del reato, l'effettiva intercettazione o registrazione di altrui comportamenti o comunicazioni, dovendosi avere riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non siano stati attivati o, addirittura, non abbiano funzionato (Sez. 5, Sentenza n. 3061 del 14/12/2010 -dep. 27/01/2011- Rv. 249508).

È del tutto evidente, però, che, a fronte della sola impugnazione dell'imputato, non può rimettersi in discussione la qualificazione giuridica più favorevole operata dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 660 cod. pen. 3.

Inammissibili perché versate in fatto, finalizzate alla rivalutazione delle prove e, comunque, manifestamente infondate, sono le censure formulate dal ricorrente sulla sussistenza del reato di diffamazione.

Il ricorrente assume che la condotta non sarebbe diffamatoria, in quanto con la pubblicazione della foto sul suo profilo Facebook e con il suo commento non aveva alcuna intenzione di accusare i vicini di casa del furto degli asciugamani riportanti il logo di un albergo, avendo egli provato che diversi hotel, spiagge e club sfruttano il proprio "marchio", vendendo accessori che lo riportano.

Le argomentazioni della difesa appaiono eccentriche rispetto a un dato oggettivo: la pubblicazione su un social network di immagini relative alla vita altrui (condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone - ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 13979 del 25/01/2021, Rv. 281023), con un commento che non lascia dubbi sull'intento di screditare i "confinanti", nella contrapposizione logica di sottolineare la circostanza che questi facessero "tanto i fighi", sebbene mettessero a "sgocciolare" sulla sua proprietà "asciugamani con la scritta di un albergo", e con la domanda retorica: "Comprati alla reception?".

Si tratta con evidenza di condotta che, sia per le espressioni usate sia per il contesto fattuale di riferimento, travalica i limiti della continenza espositiva.D'altronde, in tema di diffamazione, nel caso di condotta realizzata attraverso social network, nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo (Sez. 5, Sentenza n. 8898 del 18/01/2021, Rv. 280571).

4. Inammissibili sono anche le censure sulla quantificazione dei danni morali, liquidati dal Tribunale in via equitativa.

A fronte di generiche doglianze proposte con l'atto di appello, la Corte territoriale ha ritenuto di confermare «l'entità del danno dovendosi considerare il disagio profondo subito dai vicini nel sentirsi così 'vigilati' dal Molinaro e derisi su Facebook con l'immagine di poter essere dei ladri».

Si tratta di motivazione congrua e logica quanto alle argomentazioni di merito relative ai criteri utilizzati per la valutazione equitativa del danno, sicché non v'è ulteriore spazio per il sindacato di legittimità.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le note conclusive a firma del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 febbraio 2020 la Corte di appello di Trieste ha, per quanto ancora qui rileva, confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione aggravata, per aver offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], «avendo pubblicato sulla propria pagina Facebook la seguente frase: "I miei confinanti fanno tanto i fighi però mettono a sgocciolare sulla mia proprietà asciugamani con la scritta di un albergo. Comprati alla reception?" completa di fotografia riproducente gli asciugamani ed il terrazzo del [OSCURATO:PERSONA]».Con la stessa sentenza è stata dichiarata l'estinzione del reato di cui all'art. 660 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione del delitto di cui all'art. 615 bis cod. pen., per aver installato due telecamere puntate verso l'abitazione confinante del Ciriani. 2. Avverso la suindicata sentenza propone ricorso il Molinaro, con atto sottoscritto dal suo difensore e affidato ai seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge processuale ex artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in relazione alla • riqualificazione del reato di cui al capo A) nella fattispecie di cui all'art. 660 cod. pen. 2.2. Violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al capo A). 2.3. Violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al reato di diffamazione ascrittogli al capo B). 2.4. Omessa motivazione in relazione alla quantificazione del risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondate sono le censure relative alla violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. in ordine alla riqualificazione dei fatti oggetto dell'imputazione di cui al capo A). L'originaria contestazione faceva riferimento al delitto di cui all'art. 615 bis cod. pen. Il Tribunale aveva già riqualificato i fatti, ritenendo configurabile la fattispecie di cui agli artt.617 bis e 623 bis cod. pen., in quanto "l'occhio della telecamera non era in grado di giungere all'interno della abitazione" della persona offesa. La Corte territoriale, rispondendo anche al motivo di appello sulla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. ("dato che il fatto storico si mantiene entro i confini del reato contestato in ordine al quale l'imputato ha potuto esercitare ogni difesa" pagg. 3 e 4 della sentenza), ha dissentito dalla qualificazione dei fatti come ritenuta dal tribunale, atteso che le telecamere così poste "non valevano certo a intercettare le comunicazioni altrui nelle trasmissioni che i vicini avessero potuto fare di immagini o altri dati" e "non valevano neppure a procurare al Molinaro notizie o immagini attinenti alla vita privata, dato che trovavano la barriera della soglia di ingresso dell'abitazione dei vicini"; ha quindi ritenuto che i fatti potessero essere inquadrati nella fattispecie di cui all'articolo 660 cod. pen., integrando un indubbio atto di molestia dei vicini. 2.1. Inammissibili sono le deduzioni difensive relative alla violazione delle norme processuali in ordine al principio di correlazione tra accusa e sentenza. Non è, infatti, configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora, come nella specie, la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia, conformemente all'art. 111 cost. e all'art. 6 CEDU, come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, in relazione al quale l'imputato ed il suo difensore abbiano avuto nella fase di merito la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'ordinario rimedio dell'impugnazione. D'altronde, non può assolutamente affermarsi nel caso in esame che il fatto storico sia stato radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, giacché la Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha sempre riferito la diversa qualificazione alla condotta oggettiva dell'imputato dell'aver installato delle telecamere nella sua proprietà, puntandone una verso la soglia dell'abitazione dei vicini e una sul piccolo pezzo di terreno confinante, dotato di cancello e che i vicini usavano come pertinenza della loro abitazione (pag. 3 della sentenza). Quanto a tale ricostruzione, non si apprezzano i rilievi di travisamento delle prove come rappresentati dalla difesa. Nella specie, infatti, non ricorre un caso di travisamento, giacché la disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. fa riferimento alla contraddittorietà della motivazione che risulti non dal testo del provvedimento impugnato, ma «da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Quest'ultima condizione, direttamente prescrittiva dell'onere di specifica indicazione degli atti dei quali si deduce il travisamento, non si riduce tuttavia a tale aspetto procedurale, ma presuppone altresì che la contraddittorietà intercorra fra le conclusioni del provvedimento e glii atti indicati. Ne segue logicamente che l'errore deducibile in questa prospettiva, in quanto apprezzabile attraverso l'indicazione di atti singoli e determinati, deve cadere sul dato significante, costituito dalla circostanza di fatto riportata quale contenuto dell'elemento di prova, per la cui rilevabilità in questa sede è necessaria la specifica indicazione dell'atto da cui l'elemento risulta, e non sul significato attribuibile allo stesso (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). L'errore deducibile ricorre dunque solo nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un determinato elemento che si riveli insussistente o, per come esposto nel provvedimento impugnato, incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero abbia trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento del giudice di legittimità nel senso non di una reinterpretazione degli elementi valutati dal giudice di merito, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Pertanto, ove le censure consistano -come nel caso in esame- solo nell'esposizione di valutazioni sul significato probatorio degli elementi di prova considerati, la situazione denunciata non può essere ricondotta nel vizio di travisamento (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S, Rv. 27775801; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087; Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009, Carella, Rv. 245611). 2.2. La Corte territoriale ha ricondotto i fatti come accertati nella fattispecie di cui all'art.660 cod. pen., rilevando l'estinzione del reato per prescrizione. Ha ritenuto che l'installazione di telecamere quale "gesto palesemente diretto a segnalare ai vicini" il controllo dei loro movimenti (pag. 3 della sentenza in esame) costituisce una effettiva e significativa intrusione nell'altrui sfera personale, che assurge al rango di "molestia o disturbo".Correttamente, peraltro, è stato escluso che la suddetta condotta fosse riconducibile nella fattispecie di cui all'art. 615 bis cod. pen., giacchè non è emersa la prova che le telecamere installate potessero riprendere immagini di attività compiute dai vicini nella loro abitazione. In effetti, a fronte di tale situazione e tenuto conto della dichiarata finalità della condotta del Molinaro (il quale era infastidito da atti di piccoli vandalismi e stillicidio dì versamenti di acqua nella sua proprietà, come precisato dallo stesso nell'atto di ricorso), non appare del tutto • erronea la qualificazione attribuita ai fatti dal Tribunale, che aveva ritenuto ricorrere il reato di cui agli artt. 617 bis e 623 bis cod. pen.; infatti, integra il reato di installazione di apparecchiature atte a intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche solo la condotta di colui che installi una telecamera al fine di captare illecitamente immagini, ovvero comunicazioni e conversazioni di terzi. Né ha rilievo, ai fini della configurabilità del reato, l'effettiva intercettazione o registrazione di altrui comportamenti o comunicazioni, dovendosi avere riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell'intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall'ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non siano stati attivati o, addirittura, non abbiano funzionato (Sez. 5, Sentenza n. 3061 del 14/12/2010 -dep. 27/01/2011- Rv. 249508). È del tutto evidente, però, che, a fronte della sola impugnazione dell'imputato, non può rimettersi in discussione la qualificazione giuridica più favorevole operata dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 660 cod. pen. 3. Inammissibili perché versate in fatto, finalizzate alla rivalutazione delle prove e, comunque, manifestamente infondate, sono le censure formulate dal ricorrente sulla sussistenza del reato di diffamazione. Il ricorrente assume che la condotta non sarebbe diffamatoria, in quanto con la pubblicazione della foto sul suo profilo Facebook e con il suo commento non aveva alcuna intenzione di accusare i vicini di casa del furto degli asciugamani riportanti il logo di un albergo, avendo egli provato che diversi hotel, spiagge e club sfruttano il proprio "marchio", vendendo accessori che lo riportano. Le argomentazioni della difesa appaiono eccentriche rispetto a un dato oggettivo: la pubblicazione su un social network di immagini relative alla vita altrui (condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone - ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 13979 del 25/01/2021, Rv. 281023), con un commento che non lascia dubbi sull'intento di screditare i "confinanti", nella contrapposizione logica di sottolineare la circostanza che questi facessero "tanto i fighi", sebbene mettessero a "sgocciolare" sulla sua proprietà "asciugamani con la scritta di un albergo", e con la domanda retorica: "Comprati alla reception?". Si tratta con evidenza di condotta che, sia per le espressioni usate sia per il contesto fattuale di riferimento, travalica i limiti della continenza espositiva.D'altronde, in tema di diffamazione, nel caso di condotta realizzata attraverso social network, nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo (Sez. 5, Sentenza n. 8898 del 18/01/2021, Rv. 280571). 4. Inammissibili sono anche le censure sulla quantificazione dei danni morali, liquidati dal Tribunale in via equitativa. A fronte di generiche doglianze proposte con l'atto di appello, la Corte territoriale ha ritenuto di confermare «l'entità del danno dovendosi considerare il disagio profondo subito dai vicini nel sentirsi così 'vigilati' dal Molinaro e derisi su Facebook con l'immagine di poter essere dei ladri». Si tratta di motivazione congrua e logica quanto alle argomentazioni di merito relative ai criteri utilizzati per la valutazione equitativa del danno, sicché non v'è ulteriore spazio per il sindacato di legittimità. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3.000,00. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c
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