CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 13963/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 336 cod. peri., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di sei mesi di reclusione. Rilevato che contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato. Rilevato che la sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. come modificato dalla I. n. 103 del 2017 e che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura semplificata (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consigliere estensore L