CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11810/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 gennaio 1951 avverso la sentenza n. 3003/2019, emessa dalla Corte d'Appello di Torino il 17 aprile 2019 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nella pubblica udienza del 20 gennaio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 17 aprile 2019 la Corte d'appello di Torino, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato a lui ascritto estinto per morte dell'imputato, e ha confermato nel resto la pronuncia impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. n. 356 del 1992 (ora 512 bis cod. pen.). Secondo la ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata, la ricorrente, in concorso con il marito, nel frattempo deceduto, nel corso di un procedimento di prevenzione pendente nei loro confronti e, precisamente, nelle more tra il ricorso del Procuratore generale avverso la revoca del sequestro, disposto dalla Corte d'appello, e la decisione del ricorso, aveva attribuito fittiziamente alla convivente del figlio la titolarità di due terreni di loro comproprietà, tramite atto di donazione. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, che ha dedotto i seguenti motivi: 1) erronea applicazione dell'art. 12 quinquies della Legge 7 agosto 1992, n. 356 nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per essere stati pretermessi gli elementi addotti dalla difesa, volti a negare il carattere fraudolento della cessione e la sussistenza dell'elemento soggettivo. Mancherebbe la prova dell'interposizione fittizia, erroneamente ritenuta esistente sulla scorta di presunzioni ed argomentazioni illogiche. Nel dare rilevanza all'inerzia del nuovo proprietario dei terreni, sarebbe stato trascurato il breve intervallo di tempo in cui essa si sarebbe protratta. La mancanza di un mutamento percepibile nello stato dei luoghi non potrebbe equivalere a dire che vi sia stato un atto di esercizio del possesso da parte dei donanti, che avrebbe consentito di concludere fondatamente per il carattere meramente simulato del trasferimento di proprietà. Anche l'iscrizione dell'intestataria alla Camera di commercio per un'attività diversa dall'allevamento dei cavalli non sarebbe rilevante, incidendo solo sul piano delle irregolarità amministrative, ossia del difetto di titoli abilitativi, ma non proverebbe il mancato esercizio dell'attività. Difetterebbe anche la prova del dolo specifico, tanto più ove si consideri che l'intestataria non è stata indagata; 2) erronea applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per essere le attenuanti generiche state negate in ragione dei precedenti penali, senza considerare che la sentenza di primo grado era nulla per mancanza di motivazione, così da non potere essere integrata, e aveva escluso la recidiva, stante la risalenza nel tempo dei precedenti. All'odierna udienza pubblica si è proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo del ricorso, con cui la ricorrente ha censurato l'affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all'art. 12 quinquies L. n. 356 del 1992 (ora 512 bis cod. pen.), non è consentito.Secondo il costante insegnamento di questa Corte (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507), l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato, demandato al Giudice della legittimità, essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. In diritto, va altresì preliminarmente rilevato che l'art. 12 quinquies della L. n. 356 del 1992 delinea una fattispecie di reato a forma libera, finalisticamente orientata ad evitare l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, protesa ad eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali (cfr. Cass., Sez. 1, 15/10/2003, Rv. 226607). Elemento essenziale della menzionata fattispecie è la consapevole determinazione - in qualsiasi forma realizzata - di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolenta, normativamente descritta. Nel caso in esame, la ricorrente ha contestato la ricorrenza della fattispecie in contestazione, sostenendo, da un lato, il difetto dell'elemento soggettivo e, dall'altro, la fittizietà dell'attribuzione del bene. Al riguardo, la Corte territoriale ha affermato che le condizioni oggettive del terreno, oggetto di donazione da parte della ricorrente e del marito, poi deceduto, erano rimaste immutate dopo l'intestazione fittizia in favore della convivente del figlio. Difatti, gli imputati, nel corso del tempo, avevano lasciato il bene in stato di abbandono e in tali condizioni esso era rimasto anche dopo la donazione. La menzionata Corte ha poi espressamente disatteso l'assunto difensivo, teso a dimostrare che l'intestataria formale del bene avrebbe in futuro adibito il terreno a luogo di ricovero dei cavalli, avendo evidenziato che non risultava alcun elemento da cui desumere che l'intestataria si fosse adoperata presso le Pubbliche amministrazioni competenti per ottenere le autorizzazioni necessarie per utilizzare il terreno quale maneggio ovvero luogo di ricovero di cavalli; né risultava "che l'intestataria avesse comunque intrapreso la realizzazione di qualche opera diretta a trasformare il terreno incolto in luogo di custodia di animali anche semplicemente collocando una rete di contenimento". Quanto all'elemento soggettivo il Collegio territoriale ha affermato che la ricorrente e il marito avevano donato il terreno subito dopo che il Procuratore generale aveva proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di revoca della confisca del terreno da parte della Corte d'appello di Torino, "sicché gli imputati erano ben consci che la decisione a loro favorevole non era ancora definitiva ed avevano agito proprio nel lasso temporale in cui avevano momentaneamente recuperato la disponibilità giuridica dei terreni". Alla luce di siffatta motivazione deve rilevarsi che sfuggono ad ogni rilievo le argomentazioni in ordine alla sussistenza del dolo specifico della ricorrente di sottrarre il bene al provvedimento ablatorio, essendo stato ritenuto che ella era consapevole che il Procuratore generale aveva proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di revoca della confisca del terreno da parte della Corte d'appello di Torino. Del pari immune da vizi è l'avere ritenuto che il trasferimento del bene non fosse reale, atteso che il terreno continuava ad essere incolto, ossia a versare nello stesso stato in cui era prima della donazione, e nessuna attività materiale o amministrativa (quale la richiesta di autorizzazioni per intraprendere l'attività indicata dalla ricorrente) era stata compiuta dalla nuova intestataria del bene, che non aveva, quindi, esercitato alcun atto dominicale sul bene de quo. In definitiva, l'impugnato provvedimento risulta intrinsecamente logico, coerente ai dati di causa, correttamente informato ai principi normativi e giurisprudenziali in materia, così resistendo alle censure formulate dalla ricorrente. 1.2 Il secondo motivo è privo di specificità. Questa Corte di Cassazione è ferma nell'affermare che, posto che la ragion d'essere della previsione normativa delle attenuanti generiche è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto, che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 7562 del 17/1/2013, Rv. 254716).Alla luce di tali coordinate deve rilevarsi che il giudice di primo grado non era tenuto a motivare sul diniego delle attenuanti generiche, con la conseguenza che, contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, non si ravvisa alcun vizio nella sentenza di primo grado, men che mai la dedotta nullità, che postula una espressa previsione in tal senso, che, invece, non esiste. Del pari, nessun vizio inficia la sentenza d'appello, che ha negato le menzionate circostanze in ragione dei precedenti dell'imputata, così facendo corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui, per la concessione o il diniego delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163) 2. Il ricorso è, quindi, inammissibile e tale declaratoria comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 20 gen