CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2022
Cassazione n. 18454/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concIdgo chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla memoria depositata e conclude per il rigetto udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si associa alle argomentazioni del codifensore. I [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta responsabile all'esito del giudizio di merito del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in concorso, commesso da amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), dichiarata fallita il 6 novembre 2009, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli dell'il. marzo 2021, che ha riformato la sentenza emessa a suo carico in primo grado, limitatamente alle pene accessorie fallimentari applicatele, la cui durata è stata rideterminata. 2. Tramite i propri difensori articola un solo motivo, con il quale denuncia la violazione degli artt. 40 cpv. e 110 cod. pen. e degli artt. 216, comma 1, n. 1, 219 e 223, comma 1, L.F., nonché il vizio di motivazione. A sostegno deduce che la Corte territoriale, travisando i dati probatori (segnatamente, quanto evincibile dalle dichiarazioni dibattimentali della Curatrice fallimentare, [OSCURATO:PERSONA], e del coimputato [OSCURATO:PERSONA]), vanamente illustrati con i motivi di gravame, le aveva riconosciuto un potere di gestione della [OSCURATO:SOCIETA]. (già EMINI Sri.), di cui, in effetti, era priva, come comprovato, peraltro, dalla circostanza, documentalmente accertata, che con l'aumento del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. (già Srl.), che aveva avuto luogo in data 19 dicembre 2007 nel momento del conferimento del ramo d'azienda della EMINI Costruzioni alla [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] Spa., divenuta socia al 99,45 % della [OSCURATO:SOCIETA]. (già Sri.), aveva assunto il pieno controllo della gestione ed operatività anche della [OSCURATO:SOCIETA]. (già Srl.). Ciò stava a significare che incontrastato dominus anche della compagine fallita, oltre che della [OSCURATO:PERSONA], era suo padre [OSCURATO:PERSONA], cui si doveva l'esclusiva ideazione e realizzazione delle condotte distrattive contestate ai capi a) e b) della rubrica. Donde, la preterizione di tale decisivo elemento, aveva condotto il giudice di appello ad una valutazione monca del materiale a disposizione, che aveva finito per riverberarsi anche sull'approccio decisionale alle questioni in diritto proposte: ossia, in che termini si potesse ritenere che la deducente, con l'inerzia serbata quanto alla retrocessione delle somme di pertinenza della [OSCURATO:SOCIETA]. (già Sri.), riscosse dalla EMINI Sri. (già Spa.), avesse omissivamente offerto un contributo eziologicannente efficiente al depauperamento del patrimonio della società da lei formalmente amministrata, assistito da un coefficiente di riferibilità alla sua sfera di consapevolezza e volizione quanto alla produzione dell'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma di cui all'art. 216, comma 1, n. 1, L.F., sussumibile nel dolo richiesto per l'integrazione del delitto ascrittole. Tale epidermico esame dei temi sollevati con il gravame aveva fatto si che la motivazione rassegnata in riferimento ad essi prestasse il fianco ad una censura di carenza argomentativa se non di apoditticità. Alla stregua di tali rilievi, la ricorrente ha chiesto la sospensione della condanna al pagamento della provvisionale, immediatamente esecutiva, riconosciuta alla parte civile costituita (Curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA].), sussistendo il rischio di un grave pregiudizio per il proprio patrimonio. 3. Con richiesta in data 7 marzo 2022, i difensori della ricorrente hanno chiesto la trattazione orale del ricorso, che è stata accordata. 4. Con requisitoria in data 9 marzo 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha anticipato le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. 5. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 5 aprile 2022, il difensore della parte civile costituita, '[OSCURATO:SOCIETA].', ha anticipato le proprie conclusioni (di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità del ricorso) e ha chiesto la liquidazione delle spese sostenute per il giudizio di legittimità, depositando apposita nota. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. La Corte territoriale ha ricostruito la vicenda sottesa alle condotte distrattive contestate alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ai capi a) e b) dell'imputazione, evidenziando: I.) come la [OSCURATO:PERSONA] Spa., amministrata da [OSCURATO:PERSONA], padre di Milena, nel dicembre 2007, avesse conferito alla EMINI Sri., costituita nel giugno di quello stesso anno e amministrata dalla ricorrente, un ramo di azienda, con trasferimento di tutte le sue attività e passività; II.) come la EMINI Sri. avesse rilasciato alla [OSCURATO:PERSONA] Spa. un mandato all'incasso dei suoi crediti; III.) come la [OSCURATO:SOCIETA]. si fosse trasformata in [OSCURATO:SOCIETA]. e la EMINI [OSCURATO:PERSONA]. si fosse trasformata in [OSCURATO:SOCIETA].; IV) come la [OSCURATO:SOCIETA]. (già Spa.) avesse riscosso crediti per conto della [OSCURATO:SOCIETA]. (già Srl.) per oltre cinque milioni di euro, somme delle quali l'amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA]. (già Sri.) aveva omesso di pretendere la restituzione; V) come l'enorme mole dei debiti accumulati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto di questa complessiva operazione, alla quale si erano aggiunti i consistenti trasferimenti di denaro, senza titolo, (di cui al capo a) per un ammontare di Euro 918.303, 16, disposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (già Sri.) in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (già Spa.), avevano portato la [OSCURATO:SOCIETA] (già Sri.) al fallimento. 2. Sulla base di tutte queste circostanze di fatto, la Corte di merito ha ritenuto che Milena [mini, quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. (già Sri.), fosse pienamente consapevole della complessiva manovra di spoliazione del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. (già Srl.) - utilizzata come mero contenitore entro cui far confluire i soli debiti della [OSCURATO:SOCIETA]. (già Spa.) -, ideata dal padre [OSCURATO:PERSONA], e che vi avesse fattivamente concorso, apportandovi un contributo decisivo alla realizzazione, acconsentendo al conferimento del ramo di azienda della [[OSCURATO:PERSONA] Spa. alla [OSCURATO:SOCIETA]. e, contestualmente, sottoscrivendo, per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., di lì a poco trasformatasi in Spa., il mandato, rilasciato alla EMINI Sri. (già Spa.), a riscuotere i crediti vantati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (già Srl.) e, poi, omettendo di pretendere la restituzione delle relative somme di consistente importo (pari a cinque milioni di euro). Così facendo, la ricorrente, ad avviso del giudice censurato, aveva violato i propri doveri di amministratore, che le avrebbero imposto di prodigarsi per la reintegra del patrimonio sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., agendo nei confronti della EMINI Sri. per la restituzione delle somme da questa riscosse in sua vece: in tal modo aveva contribuito all'erosione delle garanzie dei creditori della [OSCURATO:PERSONA]. 3. Invero, le riportate argomentazioni non si espongono ad alcun rilievo di carenza motivazionale, dando compiuta ragione, in virtù delle evidenze fattuali dianzi enumerate (risultando già estremamente significative quelle attinenti all'entità delle somme riscosse dalla EMINI Sri. per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., mai recuperate da quest'ultima), dell'operato illecito della ricorrente, che avrebbe dovuto essere improntato al rigoroso rispetto dei doveri di garanzia delle pretese dei creditori sociali: donde, le dichiarazioni delle quali si denuncia il travisamento risultano prive di decisività (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085), poiché il pur soverchiante dirigismo gestionale del coimputato [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato tale da esimere [OSCURATO:PERSONA] dall'osservanza degli obblighi di fedeltà alla funzione di cui era investita, che ella ha, peraltro, concretamente spiegato, non avendo giammai dedotto di essere stata una mera amministratrice 'testa di legno'. 4. Neppure sussistono i denunciati vizi di violazione di legge, sotto il profilo della corretta applicazione della legge in punto di concorso omissivo della ricorrente e di integrazione del dolo di bancarotta fraudolenta patrimoniale. E' jus receptum che, in tema di responsabilità degli amministratori di società, vige il principio generale, fissato dall'art. 2932 cod. civ., per cui l'amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose, di guisa che sussiste a suo carico una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità, ex art. 40 cpv. cod. pen., ove i detti obblighi siano disattesi: sicché l'amministratore di società, che, contravvenendo all'obbligo contenuto nell'art. 2392 cod. civ. di impedire non solo gli atti pregiudizievoli per la società ma anche quelli pregiudizievoli per i soci, i creditori o i terzi, non adempie al suo obbligo di garanzia, concorre, ex art. 40 cpv. cod. pen., per omissione, consistita nella mancata vigilanza e nella mancata attivazione per impedire l'adozione di atti di gestione pregiudizievoli, nei delitti fallimentari commessi da altri amministratori, dal momento che anche gli interessi tutelati dalle norme penali fallimentari sono compresi tra quelli affidati alle sue cure (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Rv. 234607).Ne viene che va data continuità all'approdo interpretativo secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta, in caso di concorso ex art. 40, comma 2, cod. pen., dell'amministratore formale nel reato commesso dall'amministratore di fatto, ad integrare il dolo del primo è sufficiente la generica consapevolezza che il secondo compia una delle condotte indicate nella norma incriminatrice, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi delittuosi, potendosi configurare l'elemento soggettivo sia come dolo diretto, che come dolo eventuale (Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, Rv. 263225): ciò vale anche in ipotesi di omissione di impedimento dell'evento, suscettibile di esporre a pericolo le ragioni dei creditori, in dipendenza dall'obbligo di vigilanza che incombe sull'amministratore di diritto (Sez. 5, n. 29896 del 01/07/2002, Rv. 222389). Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, deve riconoscersi che la motivazione in rassegna è ineccepibile anche in diritto, essendo stato correttamente ravvisato anche il concorso per omissione di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto alla distrazione delle somme di denaro di pertinenza di essa - riscosse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e non restituite all'avente diritto, per la dolosa inerzia del suo rappresentante legale — ideata da [OSCURATO:PERSONA], quand'anche amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. oltre che amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che la ricorrente era tenuta, in virtù della posizione di garanzia connessa alla funzione espletata, non solo alla custodia, alla conservazione ed all'amministrazione dei beni della società, ma anche ad impedire condotte di gestione realizzate da altri in violazione della legge penale. 5. Segue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali: tanto esonera il Collegio dalla decisione sull'istanza ex art. 612 cod. proc. pen. ed anzi deve essere, altresì, disposta la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 3.510,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 3.510,00, oltre access