CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15880/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Napoli, Sezioneper il riesame, ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misuracautelare della custodia in carcere per i reati di associazione per delinquerefinalizzata all’esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, aggravata ai sensidell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 11) ed esercizio di attività di gioco e scommessein assenza di concessione, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo12).La contestazione mossa al ricorrente è quella di aver fatto parte diun’associazione, legata al clan camorristico Licciardi di Napoli, dedita alla gestionedel gioco d’azzardo e alla raccolta di scommesse, attraverso la creazione dipiattaforme on-line e agenzie distribuite sul territorio della provincia di Napoli.2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, di seguitoriportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice diprocedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo si deduce assenza, illogicità o contraddittorietà dellamotivazione dell'ordinanza impugnata in riferimento alla sussistenza dei graviindizi di colpevolezza a carico dell’indagato in relazione al reato associativo.Si deduce, anzitutto, che il Tribunale di Napoli avrebbe erroneamente ritenutoche l’indagato non avesse contestato, con l’istanza di riesame, la gravità indiziaria,mentre in realtà tale contestazione vi era stata (come desumibile dall’allegatoverbale di udienza) e ciò non avrebbe consentito al Tribunale di redigere unamotivazione “attenuata” e di riportarsi all’ordinanza genetica.La partecipazione del ricorrente all’associazione, inoltre, sarebbe stataricavata da due sole conversazioni telefoniche, dalle quali non emergerebbe alcuncollegamento tra [OSCURATO:PERSONA] e il clan Licciardi, né la causale deipagamenti cui si faceva riferimento nelle conversazioni, né, infine, la stessapartecipazione del ricorrente a qualsiasi forma di gestione del gioco e dellescommesse illegali in modo organizzato.2.2. Con il secondo motivo si deduce assenza, illogicità o contraddittorietàdella motivazione dell'ordinanza impugnata in riferimento alla “sussistenzadell’associazione ex art. 4 l. 401/89”.Sia l’ordinanza genetica che quella del Tribunale del riesame nonconterrebbero alcuna motivazione né in ordine all’esistenza in sé dell’associazioneex art. 4 l. 401/89 né in ordine al ruolo svolto dall’odierno ricorrente al suo interno,non essendo emerso alcun suo coinvolgimento nell’attività illecita diorganizzazione delle scommesse o scommesse di alcun tipo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Il procedimento in esame trae origine da un’estesa e prolungata attivitàinvestigativa, condotta dai Carabinieri del Nucleo operativo di Castello di Cisterna,sulle attività del gruppo camorristico facente capo alla famiglia Russo, operantenel comune di Nola e zone limitrofe, nel corso degli anni 2023-2024.Dopo aver richiamato il pregresso accertamento giudiziale dell’esistenza delclan “Russo” fino agli anni 2000, il Tribunale di Napoli dava atto della ripresa delletra cui [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti venivano attivate indagini tecnichetelefoniche ed ambientali. Dalle stesse emergeva l’interesse da parte del clan, oltreche per il tradizionale settore criminale delle estorsioni, anche per un’altra attivitàsvolta in forma associata, originariamente di esclusiva pertinenza del clan [OSCURATO:PERSONA], consistente nella gestione della raccolta di scommesse e giochion-line, attraverso agenzie dislocate sul territorio campano, collegate a siti webcreati e registrati all’estero, costituenti un vero e proprio canale parallelo edalternativo rispetto a quello svolto attraverso i siti di scommesse titolari diconcessione.Dalle indagini è emerso in particolare che l’associazione diretta dai Licciardi,grazie all’attività di intermediazione di alcuni soggetti con spiccate competenzetecniche, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricevevano delle provvigioni perl’utilizzo delle pagine web o skin, da loro gestite illegalmente, alle quali sicollegavano le agenzie di scommesse dislocate sul territorio e che costituivanol’ultimo anello di tale canale parallelo di scommesse.La contestazione mossa a [OSCURATO:PERSONA] è quella di essere statopartecipe dell’associazione dedita alla gestione dei giochi e delle scommesseillegali, con il ruolo di collettore delle somme dovute al clan da parte dei mastered agenti delle piattaforme illegali ed in specie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3. Appare opportuno ribadire che, in tema di misure cautelari personali, ilricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oassenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione dispecifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione delprovvedimento ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito (tra le tante, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).E’ stato altresì ripetutamente osservato che il ricorso per cassazione per viziodi motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, inrelazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, lasola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudicedi merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che,pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione diuna diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (tra letante, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n.31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. F, n. 47748 del11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01).La Corte di legittimità non può infatti procedere ad una rilettura degli elementidi indagine e avallare una ricostruzione alternativa dei fatti prospettata dalladifesa, laddove il ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale del riesamesia stato effettivamente espresso e non presenti profili di evidente illogicità.4. I due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, essendoentrambi relativi alla contestazione della partecipazione del ricorrenteall’associazione dedita alle scommesse illegali e allo svolgimento di tale attività informa organizzata.Gli stessi sono infondati e devono esser rigettati.4.1. Deve anzitutto rilevarsi che il Tribunale di Napoli non disconosce chel’indagato abbia contestato anche la sussistenza della gravità indiziaria relativaalla sua partecipazione all’associazione di cui al capo 11, ma valuta come genericii rilievi espressi dalla difesa.L’ordinanza impugnata premette che [OSCURATO:PERSONA] è figlio di unostorico affiliato del clan Licciardi ([OSCURATO:PERSONA]), sicché la sua famiglia era già datempo legata al gruppo di [OSCURATO:PERSONA], avente un ruolo preminentenell’associazione dedita alle scommesse di cui al capo 11.Al di là di tale legame, vengono ritenute particolarmente illuminanti dueconversazioni intercettate che lo vedono come protagonista diretto o indiretto (lasua identificazione in tali conversazioni non è oggetto di contestazione da partedella difesa), quelle del 26 ottobre e del 6 novembre 2023 (riportate alle pagine17-19 dell’ordinanza), dalle quali emerge in modo piuttosto nitido il ruolo attribuitoal ricorrente dagli inquirenti.Nella conversazione del 26 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (“Checco”) sirivolge in modo brusco a [OSCURATO:PERSONA], ricordandogli l’impegno assunto daquest’ultimo di portargli determinate somme di denaro. [OSCURATO:PERSONA], scusandosi peril ritardo, assicura il proprio interlocutore circa il fatto che quello stesso giorno,appena terminato un altro affare, porterà il dovuto al [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], come già anticipato e come emerge da numerose altreconversazioni indicate nell’ordinanza impugnata, era uno dei principali gestori deisiti di scommesse ed era il soggetto deputato a raccogliere le somme dovute dagliagenti e subagenti per l’utilizzo delle piattaforme dei Licciardi.Nella successiva conversazione del 6 novembre 2023, intercorsa tra lo stessoDomenico [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (altro soggetto deputato alla gestione dei sitiillegali), quest’ultimo riferisce al primo di essere stato appena contattato da“Checco” (ovvero [OSCURATO:PERSONA]), il quale lo aveva sollecitato per ricevereun ulteriore pagamento di denaro dal [OSCURATO:PERSONA].In tale conversazione emerge ancor più chiaramente che le somme reclamateda [OSCURATO:PERSONA] erano attinenti alla gestione dei siti di scommesse (datoche si fa riferimento a “fatture”, termine spesso evocato dai partecipidell’associazione di cui al capo 11) e non era un credito personale ma di spettanzadel clan Licciardi, come desumibile dall’utilizzo da parte di [OSCURATO:PERSONA] (gestore diuno dei siti master di diretta promanazione dei Licciardi) del genere plurale perindicare i soggetti che pretendevano il denaro e dall’accortezza con la qualeprecisava che non fosse possibile far attendere tali soggetti («gli altri non possonoaspettare, io posso aspettare, gli altri no…. non sono cose mie. Checco mi hachiamato dopo ti faccio vedere»).La conclusione tratta da tali conversazioni da parte del Tribunale del riesamedi Napoli, secondo cui il [OSCURATO:PERSONA], come emerso in almeno due distinte occasioni,era deputato a reclamare i pagamenti correlati all’utilizzo delle piattaforme di giocoper conto dell’associazione dedita a tale attività e diretta dai fratelli Licciardi, nonè affatto illogica e, non essendo smentita da alcuna specifica contrapposta efondata deduzione difensiva circa il significato da attribuire a quelle frasi e aquell’interessamento, si sottrae a qualsiasi censura in sede di legittimità, tantopiù in considerazione del fatto che si verte in una fase cautelare, nella quale, comenoto, non è richiesto il raggiungimento di una prova di responsabilità al di là diogni ragionevole dubbio, ma una qualificata probabilità di colpevolezza.All’interno di un’associazione a delinquere, del resto, il ruolo del singoloassociato può essere anche limitato, settoriale e riguardare anche aspettipuramente materiali, come quello di ritirare i proventi di un’attività illecita perconto del clan.4.2. L’accertata sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del Carellaper il reato associativo di cui al capo 11, si riverbera anche sulla gravità indiziariaper il reato di cui al capo seguente, posto che, durante lo svolgimento delleindagini, l’organizzazione di scommesse e giochi illegali era in pieno svolgimentoed il contributo fornito all’associazione (anche sotto il profilo del recupero deicrediti), consentiva evidentemente alla stessa di continuare ad operare.Deve precisarsi, in ogni caso, che contrariamente a quanto opina la difesa,l’art. 4 della legge n. 401 del 1989 non postula necessariamente la costituzione diuna vera e propria associazione a delinquere.La disposizione richiamata sanziona una pluralità di condotte di“organizzazione” non autorizzata di giochi, scommesse, concorsi pronostici di variotipo, nonché l’abusiva organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di qualsiasigioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e monopoli.Sebbene la giurisprudenza di questa Corte richieda, ai fini dell’integrazionedel reato, che la condotta non sia meramente occasionale e venga realizzatapiano normativo non è tuttavia assolutamente richiesta né la necessariapartecipazione di una pluralità di soggetti, né una struttura tendenzialmentestabile, il che distingue nettamente tale fattispecie da quella associativa.Questa Corte ha del resto più volte osservato che «È configurabile il concorsotra il reato di associazione per delinquere e quello di esercizio abusivo di attivitàdi giuoco o di scommessa, in quanto quest'ultimo, non necessitando di una stabilestruttura e predisposizione di uomini e mezzi e non richiedendo necessariamentela partecipazione di una pluralità di soggetti, non si pone in rapporto di specialitàrispetto al primo» (Sez. 3, n. 40774 del 06/06/2019, Rigano, Rv. 277164 – 03;Sez. 2, n. 29332 del 10/04/2019, Caniglia, Rv. 276781 – 01; Sez. 3, n. 6571 del11/01/2011, Scotti, Rv. 249383).5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]