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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 35365/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30793-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 175/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila con la sentenza n. 175/2020, confermando la decisione del primo giudice, aveva ritenuto estinto per intervenuta prescrizione il credito contributivo per l'anno 2012 relativo alla mancata iscrizione presso la Gestione separata Inps di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale aveva infatti valutato che tra la data di scadenza del debito in questione ( 30 giugno 2013 con slittamento al 8 luglio 2013) e la richiesta di pagamento da parte dell'Inps avvenuta il 26 luglio 2018 si fosse consumato il termine di prescrizione non interrotto da alcun atto a ciò qualificato.

In particolare la Corte escludeva che la mancata compilazione del quadro RR potesse ritenersi equivalente ad un atto preordinato ad un doloso occultamento del debito contributivo da corrispondere all'Inps.

Avverso tale decisione l'Inps proponeva ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] 1) Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n.8, c.c., in relazione all'art. 2 co.26 1.n.335/1995 e art. 18 ,co.12 della 1.n. 98/2011 ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c), per aver, la Ric. 2020 n. 30793 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -2- corte territoriale, erroneamente valutato che l'omessa compilazione del quadro RR , necessario per la determinazione dei contributi dovuti, non costituisse comportamento doloso ai fini della sospensione della prescrizione.

Il ricorso risulta infondato .Questa Corte ha chiarito che "In materia previdenziale la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo" (Cass. n. 27950 del 2018, 19403 del 2019; sez. 6 n. 13049 del 2020).

Con specifico riguardo alla sospensione della prescrizione, deve rilevarsi che la sentenza d'appello ha ampiamente motivato sulla infondatezza della censura formulata dall'Inps e, premesso che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., "ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014), ha ritenuto, in riferimento al caso di specie, che "nessun comportamento intenzionale di occultamento del credito è ravvisabile, posto che comunque il Cento fanti ha indicato nella dichiarazione da lui presentata il reddito derivantegli da lavoro autonomo".

Si tratta, come evidente, di accertamento in fatto da parte dei giudici di appello non suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., come peraltro affermato dalla stessa ordinanza di questa Corte n. 6677/19, dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra Ric. 2020 n. 30793 sez.

ML - ud. 10-06-2022 -3- pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo ( Cass.n. 7254/2021).

Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 2.700,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. Cosi' deciso in Roma in data 10 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] est.

DEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30793-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 175/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila con la sentenza n. 175/2020, confermando la decisione del primo giudice, aveva ritenuto estinto per intervenuta prescrizione il credito contributivo per l'anno 2012 relativo alla mancata iscrizione presso la Gestione separata Inps di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale aveva infatti valutato che tra la data di scadenza del debito in questione ( 30 giugno 2013 con slittamento al 8 luglio 2013) e la richiesta di pagamento da parte dell'Inps avvenuta il 26 luglio 2018 si fosse consumato il termine di prescrizione non interrotto da alcun atto a ciò qualificato. In particolare la Corte escludeva che la mancata compilazione del quadro RR potesse ritenersi equivalente ad un atto preordinato ad un doloso occultamento del debito contributivo da corrispondere all'Inps. Avverso tale decisione l'Inps proponeva ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] 1) Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n.8, c.c., in relazione all'art. 2 co.26 1.n.335/1995 e art. 18 ,co.12 della 1.n. 98/2011 ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c), per aver, la Ric. 2020 n. 30793 sez. ML - ud. 10-06-2022 -2- corte territoriale, erroneamente valutato che l'omessa compilazione del quadro RR , necessario per la determinazione dei contributi dovuti, non costituisse comportamento doloso ai fini della sospensione della prescrizione. Il ricorso risulta infondato .Questa Corte ha chiarito che "In materia previdenziale la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo" (Cass. n. 27950 del 2018, 19403 del 2019; sez. 6 n. 13049 del 2020). Con specifico riguardo alla sospensione della prescrizione, deve rilevarsi che la sentenza d'appello ha ampiamente motivato sulla infondatezza della censura formulata dall'Inps e, premesso che l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'art. 2941 n. 8 c.c., "ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014), ha ritenuto, in riferimento al caso di specie, che "nessun comportamento intenzionale di occultamento del credito è ravvisabile, posto che comunque il Cento fanti ha indicato nella dichiarazione da lui presentata il reddito derivantegli da lavoro autonomo". Si tratta, come evidente, di accertamento in fatto da parte dei giudici di appello non suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., come peraltro affermato dalla stessa ordinanza di questa Corte n. 6677/19, dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra Ric. 2020 n. 30793 sez. ML - ud. 10-06-2022 -3- pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo ( Cass.n. 7254/2021). Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 2.700,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Cosi' deciso in Roma in data 10 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] est. DEPOSITATO I
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