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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28779/2022

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.G. n. 8721/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA] 31 - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimat o - avverso la sentenza n. 2932 /2020 della Corte d ’ appello di Roma depositatail 21 dicembre 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21 giugno 2022dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, che aveva respinto la domanda intesa ad ottenere l’accertamento della sussistenza di un’impresa familiare ex art. 230 cod. civ. con il proprio ex coniuge [OSCURATO:PERSONA], nel periodo da gennaio 2001 al 17 febbraio 2012, e la conseguente condanna al pagamento di quanto rivendicato per il predetto titolo;

2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto l’appello tardivamente proposto,in quanto depositato in data 20 giugno 2018, a fronte della avvenuta notifica della sentenza impugnata, correttamente eseguita presso la cancelleria del T ribunale di Civitavecchia in data 23 febbraio 2018, considerato che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, depositato in data 27 settembre 2013, non era stato eletto domicilio nel circondario dell’Ufficio giudiziario adito;

3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, mentre l’intimat o non ha svolto attività difensiva;

4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 5.la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 sexies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. in legge n. 221 del 2012, e successivamente modificato dal d.l. n. 90 del 2014 e conv. con modif. in legge n. 114 del 2014, per avere la Corte d’appello ritenuto correttamente eseguita la notifica della sentenza in cancelleria pur a seguito dell’istituzione del domicilio digitale, tanto più considerando che il difensore aveva indicato nel primo atto difensivo l’indirizzo di posta elettronica certificata, senza che possa rilevare l’apodittica ed erronea deduzione contenuta nella sentenza impugnata, circa la limitazione dell’utilizzo dell’indirizzoPEC alle sole comunicazioni;

2. con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 125 cod. proc. civ. dell’art. 11 preleggi, dell’art. 16 sexies del d.l. n. 179del 2012, conv. con modif. in legge n. 221 del 2012, e successivamente modificato dal d.l. n.90 del 2014, conv. con modif. in legge n. 114 del 2014, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., ovvero come nullità derivata della sentenza o del procedimento, con riguardo all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’erronea affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la disposizione sul domicilio digitale non trovasse applicazione al presente giudizi o, in quanto il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato in data 27 settembre 2013, cioè dopo l’entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., ma prima dell’introduzione dell’obbligatorietà della notifica telematica;

3. imotivi di ricorso, complessivamente considerati, in quanto intesi a denunciare l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività, per aver ritenuto correttamente eseguita in cancelleria la notifica della sentenza impugnata ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, sono fondati;

4. infatti– come pure annotato nella sentenza impugnata – già prima dell’espresso recepimento normativo dell’istituto del domicilio digitale, con l’introduzione dell’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, cit., questa Corte, con pronuncia a Sezioni Unite ( Cass.

S ez.

U, 20/06/2012, n. 10143), valorizzando le norme in tema di indicazione dell’indirizzo PEC del difensore, aveva affermato il principio per cui a «partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall’art. 25 l. 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi allaquale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine».

Il ragionamento seguito dalla Corte muove dalla ratiodell’onere di domiciliazione di cui all’art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 (identificata nell’agevolare e velocizzare le comunicazioni e notificazioni degli atti processuali), per poi soffermarsi sulle nuove opportunità offerte dal progresso tecnologico e sulle conseguenti modifiche intervenute anche sul corpo del codice di procedura civile, sino a ritenere che, adecorrere dal 1° febbraio 2012 (epoca di entrata in vigore delle sopra riportate modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ.), si venga a determinare un’irragionevolezza intrinseca (poiché l’introduzione di una modalità di notificazione estremamente agevole - quale quella a mezzo PEC - viene a soddisfare ex se l’esigenza di semplificazione, non giustificandosi più la domiciliazione ex lege in cancelleria), nonché un’ingiustificata differenziazione (perché nel giudizio in cassazione l’indicazione in ricorso dell’indirizzo PEC già vale ad escludere la domiciliazione ex lege in cancelleria, mentre ciò non varrebbe nel giudizio di merito, per il quale l’art. 125 cod. proc. civ. prevede solo l’obbligo di indicare l’indirizzo PEC).

Pertanto, in base ad un’interpretazione adeguatrice, è stato affermato che, in simmetria con l’art. 366 cod. proc. civ. e coerentemente alla nuova formulazione dell’art. 125 cod. proc. civ., anche ai sensi dell’art. 82 cit., all’onere dell’elezione di domicilio si affianca -a partire dal 1° febbraio 2012 - la possibilità di indicazione dell’indirizzo PEC (strumento più spedito e di maggiore garanzia per il destinatario rispetto alla notifica in cancelleria), con la conseguente preclusione della notifica in cancelleria in caso di indicazione del “domicilio digitale”;

5. la soluzione ermeneutica individuata dalle Sezioni Unite -seguita e sviluppata da diverse pronunce (ex multis,Cass.

Sez. 6-2, 18/032013, n. 6752, Cass. Sez.

L, 18 /06/ 2014, n. 13857, Cass. Sez. 1, 27/10/2015, n. 21892, Cass. Sez. 6 - 2, 14 /09/ 2017, n. 21335; Cass. Sez. 2, 28/11/2017, n. 28374) - è stata recepita dal legislatore, che, con l’art. 52, comma 1, lett. b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto l’art. 16- sexies del d.l. n. 179 del 2012, cit., rubricato «Domicilio digitale», in virtù del quale, eccettuata l’ipotesi di cui all’art. 366 cod. proc. civ., «quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’art. 6-bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia»;

6. pertanto, come ripetutamente affermato da questa Corte con indirizzo ormai consolidato, a seguito dell’introduzione della norma sul “domicilio digitale” - corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza - la notificazione dell’impugnazione va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, con conseguente nullità della notificazione effettuata presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l’indirizzo PEC non sia accessibile per cause imputabili al destinatario (in tal senso, Cass. Sez. 3, 11/07/2017, n. 17048; conformi, Cass. Sez. 6-3, 14/12/2017, n. 30139; Cass. Sez. 3, 31 /05/ 2018, n. 13775; Cass. Sez. 3, 08/06/2018, n. 14914; Cass. Sez. 1, 18/01/2019, n. 1411; Cass. Sez. 6-2, 23 /05/ 2019, n. 14140) .

In particolare, per quel che qui particolarmente rileva, è stato affermato che «La notificazione del controricorso è validamente effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal difensore di fiducia del ricorrente per cassazione esercente fuori giurisdizione, indipendentemente dalla limitazione di siffatta indicazione alle sole comunicazioni di cancelleria giacché, a seguito dell’introduzione dell’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modific., dalla l. n. 221 del 2012, fermo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c. e salvo che non sia possibile per causa imputabile al destinatario, le notificazioni e le comunicazioni vanno eseguite al “domicilio digitale”di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all’indirizzo P.E.C. - risultante dal ReGindE - indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell’ordine di appartenenza e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)»(Cass. Sez. 2, 12/02/2021, n. 3685; in senso conforme, con particolare riferimento all’impossibilità di restringere l’operatività del domicilio digitale alle sole comunicazioni di cancelleria, Cass. Sez.

L, 12/11/2021, n. 33806 ) .

Pertanto, a seguito dell’introduzione del domicilio digitale, è irrilevante sia la mancata indicazione dell’indirizzo PEC nell’atto così come l’eventuale restrizione del domicilio digitale alle sole comunicazioni di cancelleria;7. la nuova disposizione, di carattere processuale, è stata ritenuta da questa Corte di immediata applicazione , con affermazione del seguente principio, cui va data continuità, con la precisazione sviluppata nel successivo paragraf o : «In materia di notificazioni al difensore, la regola del cd.

“domicilio digitale”, prevista dall’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), che impone di eseguire le notificazioni e le comunicazioni esclusivamente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ha immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla vigenza del d.l. n. 90 del 2014, in applicazione del generale principio del “tempus regit actum”» (Sez. 6-3, 14/12/2017, n. 30139, che, in motivazione, ha chiarito che l’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, cit., è entrato in vigore il 19 agosto2014 e trova immediata efficacia nei giudizi in corso per gli at t i compiuti successivamente alla sua vigenza, in applicazione del principio del tempus regit actum , non derogato dalla stessa legge n. 114 del 2014 attraversol’indicazione di una diversa specifica decorrenza della citata normaprocessuale);

8. nella specie, come rilevato nella sentenza impugnata, la notifica della sentenza di primo grado, ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. , è stata effettuata presso la cancelleria del Tribunale di Civitavecchia in data 23 febbraio 2018, e, dunque, in epoca successiva all’entrata in vigore della disposizione sul domicilio digitale.

Infatti, nel confermare il principio espresso da Cass. Sez. 6–3, n. 30139 del 2017, cit., occorre precisare che non rileva l’epoca di introduzione del giudizio ovvero di redazione dell’atto di costituzione in giudizio, ai fini dell’individuazione del regime applicabile ai sensi dell’art. 125 cod. proc. civ., bensì l’epoca del compimento del singolo atto in discussione, e, s egnatamente, del compimento della notifica, quale atto cui la stessa introduzione del domicilio digitale è preordinata.

Neconsegue che la notifica in cancelleria, senza avvalersi della possibilità di eseguire la notifica presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore e senza che sia emerso alcun problema di accessibilità del predetto indirizzo PEC per cause imputabili al destinatario, è affetta da nullità, senza che possa assumere rilievo, per quanto sopra osservato, l’eventuale restrizione del domicilio digitale alle sole comunicazioni;

9. pertanto, non avendo la Corte territoriale applicato correttamente i predetti principi, per aver attribuito rilievo all’epoca di introduzione del giudizio piuttosto che all’epoca di esecuzione della notifica, lasentenza impugnata va cassata e disposto il rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità; P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.G. n. 8721/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA] 31 - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimat o - avverso la sentenza n. 2932 /2020 della Corte d ’ appello di Roma depositatail 21 dicembre 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21 giugno 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, che aveva respinto la domanda intesa ad ottenere l’accertamento della sussistenza di un’impresa familiare ex art. 230 cod. civ. con il proprio ex coniuge [OSCURATO:PERSONA], nel periodo da gennaio 2001 al 17 febbraio 2012, e la conseguente condanna al pagamento di quanto rivendicato per il predetto titolo; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto l’appello tardivamente proposto,in quanto depositato in data 20 giugno 2018, a fronte della avvenuta notifica della sentenza impugnata, correttamente eseguita presso la cancelleria del T ribunale di Civitavecchia in data 23 febbraio 2018, considerato che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, depositato in data 27 settembre 2013, non era stato eletto domicilio nel circondario dell’Ufficio giudiziario adito; 3. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, mentre l’intimat o non ha svolto attività difensiva; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 5.la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 sexies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. in legge n. 221 del 2012, e successivamente modificato dal d.l. n. 90 del 2014 e conv. con modif. in legge n. 114 del 2014, per avere la Corte d’appello ritenuto correttamente eseguita la notifica della sentenza in cancelleria pur a seguito dell’istituzione del domicilio digitale, tanto più considerando che il difensore aveva indicato nel primo atto difensivo l’indirizzo di posta elettronica certificata, senza che possa rilevare l’apodittica ed erronea deduzione contenuta nella sentenza impugnata, circa la limitazione dell’utilizzo dell’indirizzoPEC alle sole comunicazioni; 2. con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 125 cod. proc. civ. dell’art. 11 preleggi, dell’art. 16 sexies del d.l. n. 179del 2012, conv. con modif. in legge n. 221 del 2012, e successivamente modificato dal d.l. n.90 del 2014, conv. con modif. in legge n. 114 del 2014, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., ovvero come nullità derivata della sentenza o del procedimento, con riguardo all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’erronea affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la disposizione sul domicilio digitale non trovasse applicazione al presente giudizi o, in quanto il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato in data 27 settembre 2013, cioè dopo l’entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., ma prima dell’introduzione dell’obbligatorietà della notifica telematica; 3. imotivi di ricorso, complessivamente considerati, in quanto intesi a denunciare l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività, per aver ritenuto correttamente eseguita in cancelleria la notifica della sentenza impugnata ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, sono fondati; 4. infatti– come pure annotato nella sentenza impugnata – già prima dell’espresso recepimento normativo dell’istituto del domicilio digitale, con l’introduzione dell’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, cit., questa Corte, con pronuncia a Sezioni Unite ( Cass. S ez. U, 20/06/2012, n. 10143), valorizzando le norme in tema di indicazione dell’indirizzo PEC del difensore, aveva affermato il principio per cui a «partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall’art. 25 l. 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi allaquale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine». Il ragionamento seguito dalla Corte muove dalla ratiodell’onere di domiciliazione di cui all’art. 82 del R.D. n. 37 del 1934 (identificata nell’agevolare e velocizzare le comunicazioni e notificazioni degli atti processuali), per poi soffermarsi sulle nuove opportunità offerte dal progresso tecnologico e sulle conseguenti modifiche intervenute anche sul corpo del codice di procedura civile, sino a ritenere che, adecorrere dal 1° febbraio 2012 (epoca di entrata in vigore delle sopra riportate modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ.), si venga a determinare un’irragionevolezza intrinseca (poiché l’introduzione di una modalità di notificazione estremamente agevole - quale quella a mezzo PEC - viene a soddisfare ex se l’esigenza di semplificazione, non giustificandosi più la domiciliazione ex lege in cancelleria), nonché un’ingiustificata differenziazione (perché nel giudizio in cassazione l’indicazione in ricorso dell’indirizzo PEC già vale ad escludere la domiciliazione ex lege in cancelleria, mentre ciò non varrebbe nel giudizio di merito, per il quale l’art. 125 cod. proc. civ. prevede solo l’obbligo di indicare l’indirizzo PEC). Pertanto, in base ad un’interpretazione adeguatrice, è stato affermato che, in simmetria con l’art. 366 cod. proc. civ. e coerentemente alla nuova formulazione dell’art. 125 cod. proc. civ., anche ai sensi dell’art. 82 cit., all’onere dell’elezione di domicilio si affianca -a partire dal 1° febbraio 2012 - la possibilità di indicazione dell’indirizzo PEC (strumento più spedito e di maggiore garanzia per il destinatario rispetto alla notifica in cancelleria), con la conseguente preclusione della notifica in cancelleria in caso di indicazione del “domicilio digitale”; 5. la soluzione ermeneutica individuata dalle Sezioni Unite -seguita e sviluppata da diverse pronunce (ex multis,Cass. Sez. 6-2, 18/032013, n. 6752, Cass. Sez. L, 18 /06/ 2014, n. 13857, Cass. Sez. 1, 27/10/2015, n. 21892, Cass. Sez. 6 - 2, 14 /09/ 2017, n. 21335; Cass. Sez. 2, 28/11/2017, n. 28374) - è stata recepita dal legislatore, che, con l’art. 52, comma 1, lett. b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto l’art. 16- sexies del d.l. n. 179 del 2012, cit., rubricato «Domicilio digitale», in virtù del quale, eccettuata l’ipotesi di cui all’art. 366 cod. proc. civ., «quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’art. 6-bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia»; 6. pertanto, come ripetutamente affermato da questa Corte con indirizzo ormai consolidato, a seguito dell’introduzione della norma sul “domicilio digitale” - corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza - la notificazione dell’impugnazione va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur non indicato negli atti dal difensore medesimo, con conseguente nullità della notificazione effettuata presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel Comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l’indirizzo PEC non sia accessibile per cause imputabili al destinatario (in tal senso, Cass. Sez. 3, 11/07/2017, n. 17048; conformi, Cass. Sez. 6-3, 14/12/2017, n. 30139; Cass. Sez. 3, 31 /05/ 2018, n. 13775; Cass. Sez. 3, 08/06/2018, n. 14914; Cass. Sez. 1, 18/01/2019, n. 1411; Cass. Sez. 6-2, 23 /05/ 2019, n. 14140) . In particolare, per quel che qui particolarmente rileva, è stato affermato che «La notificazione del controricorso è validamente effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal difensore di fiducia del ricorrente per cassazione esercente fuori giurisdizione, indipendentemente dalla limitazione di siffatta indicazione alle sole comunicazioni di cancelleria giacché, a seguito dell’introduzione dell’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modific., dalla l. n. 221 del 2012, fermo quanto previsto dall’art. 366 c.p.c. e salvo che non sia possibile per causa imputabile al destinatario, le notificazioni e le comunicazioni vanno eseguite al “domicilio digitale”di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente all’indirizzo P.E.C. - risultante dal ReGindE - indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell’ordine di appartenenza e conoscibile dai terzi attraverso la consultazione dell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)»(Cass. Sez. 2, 12/02/2021, n. 3685; in senso conforme, con particolare riferimento all’impossibilità di restringere l’operatività del domicilio digitale alle sole comunicazioni di cancelleria, Cass. Sez. L, 12/11/2021, n. 33806 ) . Pertanto, a seguito dell’introduzione del domicilio digitale, è irrilevante sia la mancata indicazione dell’indirizzo PEC nell’atto così come l’eventuale restrizione del domicilio digitale alle sole comunicazioni di cancelleria;7. la nuova disposizione, di carattere processuale, è stata ritenuta da questa Corte di immediata applicazione , con affermazione del seguente principio, cui va data continuità, con la precisazione sviluppata nel successivo paragraf o : «In materia di notificazioni al difensore, la regola del cd. “domicilio digitale”, prevista dall’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), che impone di eseguire le notificazioni e le comunicazioni esclusivamente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ha immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla vigenza del d.l. n. 90 del 2014, in applicazione del generale principio del “tempus regit actum”» (Sez. 6-3, 14/12/2017, n. 30139, che, in motivazione, ha chiarito che l’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, cit., è entrato in vigore il 19 agosto2014 e trova immediata efficacia nei giudizi in corso per gli at t i compiuti successivamente alla sua vigenza, in applicazione del principio del tempus regit actum , non derogato dalla stessa legge n. 114 del 2014 attraversol’indicazione di una diversa specifica decorrenza della citata normaprocessuale); 8. nella specie, come rilevato nella sentenza impugnata, la notifica della sentenza di primo grado, ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 cod. proc. civ. , è stata effettuata presso la cancelleria del Tribunale di Civitavecchia in data 23 febbraio 2018, e, dunque, in epoca successiva all’entrata in vigore della disposizione sul domicilio digitale. Infatti, nel confermare il principio espresso da Cass. Sez. 6–3, n. 30139 del 2017, cit., occorre precisare che non rileva l’epoca di introduzione del giudizio ovvero di redazione dell’atto di costituzione in giudizio, ai fini dell’individuazione del regime applicabile ai sensi dell’art. 125 cod. proc. civ., bensì l’epoca del compimento del singolo atto in discussione, e, s egnatamente, del compimento della notifica, quale atto cui la stessa introduzione del domicilio digitale è preordinata. Neconsegue che la notifica in cancelleria, senza avvalersi della possibilità di eseguire la notifica presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore e senza che sia emerso alcun problema di accessibilità del predetto indirizzo PEC per cause imputabili al destinatario, è affetta da nullità, senza che possa assumere rilievo, per quanto sopra osservato, l’eventuale restrizione del domicilio digitale alle sole comunicazioni; 9. pertanto, non avendo la Corte territoriale applicato correttamente i predetti principi, per aver attribuito rilievo all’epoca di introduzione del giudizio piuttosto che all’epoca di esecuzione della notifica, lasentenza impugnata va cassata e disposto il rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità; P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello
Sentenza Cassazione n. 28779/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris