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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 30742/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8157-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 8674/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022 n. 08157 sez.

M3 - ud. 20-09-2022 -2- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] del mare s.r.l. ricorre con procedimento per correzione di errore materiale, in relazione all'omessa liquidazione delle spese della fase cautelare avente ad oggetto la sospensiva, ex art. 373, cod. proc. civ., riscontabile nell'ordinanza n. 8674 del 2022 di questa Corte; il ricorso non è stato notificato; la controparte ha depositato memoria eccependo tale difetto di notifica e difendendosi nel merito nella presunzione si trattasse di quanto poi effettivamente esposto in ricorso; Vista la riassegnazione al relatore indicata nell'attergato del Consigliere delegato del 30 maggio 2022; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che parte controricorrente ha allegato di aver avuto comunicazione della fissazione dell'odierna adunanza ma non dell'istanza di correzione; nel rispetto del contraddittorio può dunque fissarsi altra adunanza mandando alla Cancelleria perché, unitamente alla presente ordinanza interlocutoria, comunichi anche l'istanza di correzione in oggetto; La Corte rinvia all'adunanza del 20 dicembre 2022, ore 10,00 mandando alla Cancelleria perché comunichi la presente ordinanza interlocutoria e l'istanza di correzione di errore materiale.

Roma, 20 settembre 2022 Il ftesidente (DotEnico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8157-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 8674/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 08157 sez. M3 - ud. 20-09-2022 -2- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] del mare s.r.l. ricorre con procedimento per correzione di errore materiale, in relazione all'omessa liquidazione delle spese della fase cautelare avente ad oggetto la sospensiva, ex art. 373, cod. proc. civ., riscontabile nell'ordinanza n. 8674 del 2022 di questa Corte; il ricorso non è stato notificato; la controparte ha depositato memoria eccependo tale difetto di notifica e difendendosi nel merito nella presunzione si trattasse di quanto poi effettivamente esposto in ricorso; Vista la riassegnazione al relatore indicata nell'attergato del Consigliere delegato del 30 maggio 2022; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che parte controricorrente ha allegato di aver avuto comunicazione della fissazione dell'odierna adunanza ma non dell'istanza di correzione; nel rispetto del contraddittorio può dunque fissarsi altra adunanza mandando alla Cancelleria perché, unitamente alla presente ordinanza interlocutoria, comunichi anche l'istanza di correzione in oggetto; La Corte rinvia all'adunanza del 20 dicembre 2022, ore 10,00 mandando alla Cancelleria perché comunichi la presente ordinanza interlocutoria e l'istanza di correzione di errore materiale. Roma, 20 settembre 2022 Il ftesidente (DotEnico
Sentenza Cassazione n. 30742/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris