CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17900/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 del TRIBUNALE di CASSINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 luglio 2022 il Tribunale di Cassino ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di molestia o disturbo alle persone e, concesse le circostanze attenuanti generiche, la ha condannata alla pena di trecento euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. L'imputata ha proposto, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], appello che la Corte di appello di Roma ha qualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (per essere stata proposta l'impugnazione avverso sentenza inappellabile), come ricorso per cassazione e trasmesso, quindi, a questa Corte. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria. L'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, prevede, al riguardo, che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato è inammissibile. In proposito, la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010) ha assegnato portata generale alla norma, in quanto destinata a disciplinare non i soggetti legittimati a proporre ricorso, ma le modalità di esercizio del diritto di impugnazione, riservandolo solo ai difensori iscritti nell'albo speciale in ragione del livello tecnico richiesto per la redazione dell'atto. Ulteriormente, occorre segnalare che la disposta conversione dell'originario appello, qualificato come ricorso in cassazione dalla Corte di appello, non preclude il rilievo del difetto di legittimazione del ricorrente, avendo la giurisprudenza di legittimità ripetutamente evidenziato l'impossibilità di realizzare sanatorie postume dell'originaria inammissibilità del gravame. L'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., non risente, invero, dell'applicazione del principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione, espresso dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; tanto, in ragione del fatto che la conversione si realizza sulla base di criteri oggettivi e con la presenza dei requisiti formali e sostanziali dell'atto convertito, sì da impedire la sostanziale elusione dell'art. 613 cod. proc. pen., e costituisce espressione del principio della conservazione degli atti, ispirandosi ad un favor impugnationis che, tuttavia, non può comportare, come ribadito da consolidato indirizzo ermeneutico, lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame (Sez. 6 , n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208); Alla luce delle superiori considerazioni deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a