Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37673/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che ha chiesto il rigetto del ricorso, la conferma delle statuizioni civili e, in ogni caso, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, con pagamento in favore dello Stato ex art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002.

Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 marzo 2016, il Tribunale di Teramo, negate le circostanze attenuanti generiche, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni di reclusione, alla pena accessoria di cui all'art. 216, quarto comma,

I. fall., e al risarcimento dei danni subiti dalla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituitasi parte civile, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commessa da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore della citata società, per aver distratto euro 220.000,00 in assegni circolari incassati il 7 dicembre 2005.

Il Tribunale escludeva sia che i soci avessero effettuato un finanziamento alla società, sia che al predetto prelievo - finalizzato, secondo la delibera societaria del 26 novembre 2005, alla restituzione di versamenti infruttiferi compiuti dai soci in favore della società negli anni precedenti - fosse seguita l'effettiva restituzione delle citate somme, prelevate materialmente da [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza di primo grado la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, sostenendo sia l'esistenza del finanziamento e dei conseguenti crediti in capo ai soci; sia l'utilizzo delle risorse economiche così ottenute per l'acquisto di merci da parte della società.

3. Con sentenza del 9 febbraio 2018, la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza di primo grado.

4. Avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, con atto articolato in cinque motivi, con i quali denunciava, tra l'altro, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta assenza dei finanziamenti effettuati ai soci, travisamento della prova, vizio di motivazione e violazione dell'art. 216

I. fall.

In particolare, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che la qualificazione del fatto avrebbe dovuto essere individuata in quella di bancarotta preferenziale.

5. Con sentenza in data 1 febbraio 2019, n. 8431/2019, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, in accoglimento delle doglianze difensive in tema di qualificazione dei versamenti effettuati dai soci, annullava la sentenza impugnata, disponendo il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia e facendo salva la piena autonomia di giudizio in sede di rinvio circa la ricostruzione dei dati di fatto e circa la valutazione degli stessi.

Nella citata sentenza il giudice di legittimità precisava che, ai fini dell'inquadramento del fatto nel reato di bancarotta preferenziale in luogo di quella patrimoniale per distrazione, si doveva attribuire rilevanza alla tipologia dei finanziamenti dei soci e, in particolare, si doveva accertare se gli stessi fossero stati effettuati in conto capitale o a titolo di mutuo.

6. Con sentenza del 18 febbraio 2020, la Corte di appello di Perugia, quale giudice del rinvio, riformava la sentenza di primo grado solamente in relazione alla durata della pena accessoria di cui all'art. 216, quarto comma,

I. fall., determinata in tale sede in tre anni.

Il giudice del rinvio riteneva pregiudiziale all'analisi della tipologia dei versamenti la risoluzione della questione fattuale circa l'avvenuta restituzione delle somme prelevate da [OSCURATO:PERSONA].

Tale ultima questione, secondo il giudice del rinvio, non era stata affatto superata dalla citata sentenza di annullamento n. 8431/2019, emessa in data 1 febbraio 2019 dalla Corte di cassazione, la quale aveva approfondito il tema dell'effettività della restituzione delle somme di denaro per rigettare i primi due motivi del ricorso originario.

In assenza di prove che dimostrassero l'avvenuta restituzione delle somme prelevate, poiché solo quattro assegni su ventidue presentavano la girata a favore di [OSCURATO:PERSONA] - da ritenersi dunque riservati a quest'ultimo nella sua qualità di socio - il giudice del rinvio riteneva che costui avesse trattenuto le somme relative agli altri diciotto assegni circolari.

In mancanza di un collegamento tra il prelievo patrimoniale e il ripianamento di un debito societario, il giudice del rinvio riteneva tale assenza dirimente per la qualificazione del fatto come bancarotta patrimoniale per distrazione anziché come bancarotta preferenziale e affermava che tali somme erano state usate da [OSCURATO:PERSONA] per una destinazione diversa dal pagamento di debiti societari.

Di conseguenza, il giudice del rinvio riteneva non necessario risolvere l'ulteriore questione della qualificazione dei versamenti dei soci come operati in conto capitale o a titolo di mutuo.7.

Avverso la sentenza emessa il 18 febbraio 2020, in esito al giudizio di rinvio, dalla Corte di appello di Perugia, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione.

Con l'unico motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato lamentando violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio non si sarebbe uniformato al principio di diritto sancito dal giudice di legittimità in sede di annullamento; avrebbe emesso una sentenza perfettamente identica a quella già annullata dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione; avrebbe limitato il proprio giudizio al solo approfondimento della questione circa la restituzione delle somme prelevate.

Il ricorrente sostiene che la citata sentenza di annullamento, emessa dalla Corte di cassazione in data 1 febbraio 2019, n. 8431/2019, accogliendo il terzo motivo del ricorso originario, aveva ritenuto irrilevante la citata questione e aveva perciò dettato un percorso obbligato al quale il giudice del rinvio avrebbe dovuto aderire: optare per la qualificazione dei versamenti come effettuati in conto capitale o a titolo di mutuo e concludere, rispettivamente, per la natura distrattiva o preferenziale della bancarotta.

Secondo il ricorrente, il giudice del rinvio avrebbe dovuto muoversi entro questo thema decidendum, e non anche approfondire, in violazione del principio affermato dal giudice di legittimità, il tema della restituzione delle somme di denaro.

Né potrebbero assumere alcuna rilevanza, secondo il ricorrente, le valutazioni operate dalla Corte di cassazione sui primi due motivi del precedente ricorso per cassazione, i quali sarebbero stati dichiarati inammissibili solo perché disallineati rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato in quella sede.

Il ricorrente afferma che la Quinta Sezione abbia ritenuto del tutto irrilevante la questione circa l'avvenuta restituzione dei versamenti e abbia invece sottolineato che, nel caso ora in esame, assuma rilievo solo il momento del prelievo delle somme di denaro.

Secondo le doglianze difensive, la questione circa l'avvenuta restituzione non sarebbe mai stata presa in considerazione da parte del giudice di legittimità perché essa sarebbe del tutto ininfluente.

Tale ricostruzione sarebbe avvalorata, oltre che dal dato letterale della citata sentenza di annullamento n. 8431/2019, emessa in data 1 febbraio 2019 dalla Corte di cassazione, da quello logico relativo alla eventuale pregiudizialità che la questione circa la restituzione delle somme avrebbe dovuto assumere se fosse stata effettivamente ritenuta rilevante dalla predetta sentenza di annullamento.

8. Con la requisitoria sopra richiamata, il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza emessa in esito al giudizio di rinvio, sulla base della considerazione secondo la quale il giudice del rinvio non avrebbe approfondito l'accertamento richiesto dalla citata sentenza di annullamento n. 8431/2019, emessa in data 1 febbraio 2019 dalla Corte di cassazione.

9. Con atto del 25 marzo 2022 la difesa della parte civile ha presentato conclusioni scritte, come sopra già riportato.

10. Con memoria del 31 marzo 2022, la difesa dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

In particolare, il ricorrente deduce l'erroneità della sentenza ora impugnata nella parte in cui, oltre ad aver violato l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., avrebbe affermato con motivazione manifestamente illogica la mancata corresponsione ai soci delle somme prelevate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, dunque deve essere rigettato.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento (Sez. 2, n. 47060 del 25/09/2013, Mazzoni, Rv. 257490-01).

È stato chiarito che spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza condizionamenti derivanti da valutazioni in punto di fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti.

Del resto, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari profili da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati.

1.2. Rilevato quanto sopra in astratto, deve negarsi che nel caso in esame sia stata violata la norma di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., che impone al giudice di rinvio di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione, perché il giudice del rinvio ha solo esercitato il potere di confermare la conclusione a cui è pervenuto il giudice di primo grado, senza reiterare i vizi già censurati nella sentenza di annullamento.

Il giudice del rinvio ha sì fornito una diversa lettura e interpretazione degli elementi probatori e ha adottato una diversa ricostruzione dei dati di fatto, ma non è incorso in una violazione del principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento.

Infatti, il giudice del rinvio ha precisato che la mancata restituzione ai soci delle somme prelevate mediante assegni escludeva di per sé l'estinzione di debiti societari, elemento quest'ultimo necessario ai fini della qualificazione della bancarotta come preferenziale.

Di conseguenza, il giudice del rinvio ha escluso di dover approfondire l'ulteriore questione circa la tipologia dei finanziamenti effettuati dai soci.

Nella citata sentenza di annullamento n. 8431/2019, datata 1 febbraio 2019, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione aveva solamente rilevato una carenza di motivazione sul tema della qualificazione del fatto, vizio in cui non è incorso il giudice del rinvio, che ha adeguatamente approfondito il citato tema rendendo coerente motivazione.

Non possono essere esaminate in questa sede le doglianze difensive aventi ad oggetto le considerazioni del giudice del rinvio circa l'effettività delle restituzioni delle somme di denaro ai soci, doglianze avanzate nella citata memoria presentata dalla difesa del ricorrente.

Tali censure, infatti, sono inammissibili, perché pongono questioni ulteriori rispetto a quelle avanzate nel ricorso per cassazione ora in esame, che aveva ad oggetto solo la pretesa violazione del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella citata sentenza di annullamento datata 1 febbraio 2019, n. 8431/2019.

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., spese che vanno pagate allo Stato - essendo la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144, d.P.R. n. 115 del 2002 - nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Perugia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del medesimo d.P.R.

P. Q. m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 del d.P.R. 115/2002, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Perugia con separato decreto di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che ha chiesto il rigetto del ricorso, la conferma delle statuizioni civili e, in ogni caso, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa, con pagamento in favore dello Stato ex art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 marzo 2016, il Tribunale di Teramo, negate le circostanze attenuanti generiche, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni di reclusione, alla pena accessoria di cui all'art. 216, quarto comma, I. fall., e al risarcimento dei danni subiti dalla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituitasi parte civile, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commessa da [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore della citata società, per aver distratto euro 220.000,00 in assegni circolari incassati il 7 dicembre 2005. Il Tribunale escludeva sia che i soci avessero effettuato un finanziamento alla società, sia che al predetto prelievo - finalizzato, secondo la delibera societaria del 26 novembre 2005, alla restituzione di versamenti infruttiferi compiuti dai soci in favore della società negli anni precedenti - fosse seguita l'effettiva restituzione delle citate somme, prelevate materialmente da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di primo grado la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, sostenendo sia l'esistenza del finanziamento e dei conseguenti crediti in capo ai soci; sia l'utilizzo delle risorse economiche così ottenute per l'acquisto di merci da parte della società. 3. Con sentenza del 9 febbraio 2018, la Corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza di primo grado. 4. Avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, con atto articolato in cinque motivi, con i quali denunciava, tra l'altro, vizio di motivazione in relazione alla ritenuta assenza dei finanziamenti effettuati ai soci, travisamento della prova, vizio di motivazione e violazione dell'art. 216 I. fall. In particolare, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] sosteneva che la qualificazione del fatto avrebbe dovuto essere individuata in quella di bancarotta preferenziale. 5. Con sentenza in data 1 febbraio 2019, n. 8431/2019, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione, in accoglimento delle doglianze difensive in tema di qualificazione dei versamenti effettuati dai soci, annullava la sentenza impugnata, disponendo il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia e facendo salva la piena autonomia di giudizio in sede di rinvio circa la ricostruzione dei dati di fatto e circa la valutazione degli stessi. Nella citata sentenza il giudice di legittimità precisava che, ai fini dell'inquadramento del fatto nel reato di bancarotta preferenziale in luogo di quella patrimoniale per distrazione, si doveva attribuire rilevanza alla tipologia dei finanziamenti dei soci e, in particolare, si doveva accertare se gli stessi fossero stati effettuati in conto capitale o a titolo di mutuo. 6. Con sentenza del 18 febbraio 2020, la Corte di appello di Perugia, quale giudice del rinvio, riformava la sentenza di primo grado solamente in relazione alla durata della pena accessoria di cui all'art. 216, quarto comma, I. fall., determinata in tale sede in tre anni. Il giudice del rinvio riteneva pregiudiziale all'analisi della tipologia dei versamenti la risoluzione della questione fattuale circa l'avvenuta restituzione delle somme prelevate da [OSCURATO:PERSONA]. Tale ultima questione, secondo il giudice del rinvio, non era stata affatto superata dalla citata sentenza di annullamento n. 8431/2019, emessa in data 1 febbraio 2019 dalla Corte di cassazione, la quale aveva approfondito il tema dell'effettività della restituzione delle somme di denaro per rigettare i primi due motivi del ricorso originario. In assenza di prove che dimostrassero l'avvenuta restituzione delle somme prelevate, poiché solo quattro assegni su ventidue presentavano la girata a favore di [OSCURATO:PERSONA] - da ritenersi dunque riservati a quest'ultimo nella sua qualità di socio - il giudice del rinvio riteneva che costui avesse trattenuto le somme relative agli altri diciotto assegni circolari. In mancanza di un collegamento tra il prelievo patrimoniale e il ripianamento di un debito societario, il giudice del rinvio riteneva tale assenza dirimente per la qualificazione del fatto come bancarotta patrimoniale per distrazione anziché come bancarotta preferenziale e affermava che tali somme erano state usate da [OSCURATO:PERSONA] per una destinazione diversa dal pagamento di debiti societari. Di conseguenza, il giudice del rinvio riteneva non necessario risolvere l'ulteriore questione della qualificazione dei versamenti dei soci come operati in conto capitale o a titolo di mutuo.7. Avverso la sentenza emessa il 18 febbraio 2020, in esito al giudizio di rinvio, dalla Corte di appello di Perugia, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. Con l'unico motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato lamentando violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Secondo le doglianze difensive, il giudice del rinvio non si sarebbe uniformato al principio di diritto sancito dal giudice di legittimità in sede di annullamento; avrebbe emesso una sentenza perfettamente identica a quella già annullata dalla Quinta Sezione penale della Corte di cassazione; avrebbe limitato il proprio giudizio al solo approfondimento della questione circa la restituzione delle somme prelevate. Il ricorrente sostiene che la citata sentenza di annullamento, emessa dalla Corte di cassazione in data 1 febbraio 2019, n. 8431/2019, accogliendo il terzo motivo del ricorso originario, aveva ritenuto irrilevante la citata questione e aveva perciò dettato un percorso obbligato al quale il giudice del rinvio avrebbe dovuto aderire: optare per la qualificazione dei versamenti come effettuati in conto capitale o a titolo di mutuo e concludere, rispettivamente, per la natura distrattiva o preferenziale della bancarotta. Secondo il ricorrente, il giudice del rinvio avrebbe dovuto muoversi entro questo thema decidendum, e non anche approfondire, in violazione del principio affermato dal giudice di legittimità, il tema della restituzione delle somme di denaro. Né potrebbero assumere alcuna rilevanza, secondo il ricorrente, le valutazioni operate dalla Corte di cassazione sui primi due motivi del precedente ricorso per cassazione, i quali sarebbero stati dichiarati inammissibili solo perché disallineati rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato in quella sede. Il ricorrente afferma che la Quinta Sezione abbia ritenuto del tutto irrilevante la questione circa l'avvenuta restituzione dei versamenti e abbia invece sottolineato che, nel caso ora in esame, assuma rilievo solo il momento del prelievo delle somme di denaro. Secondo le doglianze difensive, la questione circa l'avvenuta restituzione non sarebbe mai stata presa in considerazione da parte del giudice di legittimità perché essa sarebbe del tutto ininfluente. Tale ricostruzione sarebbe avvalorata, oltre che dal dato letterale della citata sentenza di annullamento n. 8431/2019, emessa in data 1 febbraio 2019 dalla Corte di cassazione, da quello logico relativo alla eventuale pregiudizialità che la questione circa la restituzione delle somme avrebbe dovuto assumere se fosse stata effettivamente ritenuta rilevante dalla predetta sentenza di annullamento. 8. Con la requisitoria sopra richiamata, il Pubblico Ministero ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza emessa in esito al giudizio di rinvio, sulla base della considerazione secondo la quale il giudice del rinvio non avrebbe approfondito l'accertamento richiesto dalla citata sentenza di annullamento n. 8431/2019, emessa in data 1 febbraio 2019 dalla Corte di cassazione. 9. Con atto del 25 marzo 2022 la difesa della parte civile ha presentato conclusioni scritte, come sopra già riportato. 10. Con memoria del 31 marzo 2022, la difesa dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. In particolare, il ricorrente deduce l'erroneità della sentenza ora impugnata nella parte in cui, oltre ad aver violato l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., avrebbe affermato con motivazione manifestamente illogica la mancata corresponsione ai soci delle somme prelevate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, dunque deve essere rigettato. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento (Sez. 2, n. 47060 del 25/09/2013, Mazzoni, Rv. 257490-01). È stato chiarito che spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza condizionamenti derivanti da valutazioni in punto di fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. Del resto, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari profili da cui emerga la carenza o la contraddittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati. 1.2. Rilevato quanto sopra in astratto, deve negarsi che nel caso in esame sia stata violata la norma di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., che impone al giudice di rinvio di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione, perché il giudice del rinvio ha solo esercitato il potere di confermare la conclusione a cui è pervenuto il giudice di primo grado, senza reiterare i vizi già censurati nella sentenza di annullamento. Il giudice del rinvio ha sì fornito una diversa lettura e interpretazione degli elementi probatori e ha adottato una diversa ricostruzione dei dati di fatto, ma non è incorso in una violazione del principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento. Infatti, il giudice del rinvio ha precisato che la mancata restituzione ai soci delle somme prelevate mediante assegni escludeva di per sé l'estinzione di debiti societari, elemento quest'ultimo necessario ai fini della qualificazione della bancarotta come preferenziale. Di conseguenza, il giudice del rinvio ha escluso di dover approfondire l'ulteriore questione circa la tipologia dei finanziamenti effettuati dai soci. Nella citata sentenza di annullamento n. 8431/2019, datata 1 febbraio 2019, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione aveva solamente rilevato una carenza di motivazione sul tema della qualificazione del fatto, vizio in cui non è incorso il giudice del rinvio, che ha adeguatamente approfondito il citato tema rendendo coerente motivazione. Non possono essere esaminate in questa sede le doglianze difensive aventi ad oggetto le considerazioni del giudice del rinvio circa l'effettività delle restituzioni delle somme di denaro ai soci, doglianze avanzate nella citata memoria presentata dalla difesa del ricorrente. Tali censure, infatti, sono inammissibili, perché pongono questioni ulteriori rispetto a quelle avanzate nel ricorso per cassazione ora in esame, che aveva ad oggetto solo la pretesa violazione del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione nella citata sentenza di annullamento datata 1 febbraio 2019, n. 8431/2019. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., spese che vanno pagate allo Stato - essendo la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144, d.P.R. n. 115 del 2002 - nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Perugia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del medesimo d.P.R. P. Q. m. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 del d.P.R. 115/2002, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Perugia con separato decreto di
Sentenza Cassazione n. 37673/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris