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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 21 ottobre 2024

Cassazione n. 27465/2024

Testo disponibile della fonte

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25357/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.B. [OSCURATO:PERSONA].

GIULIANO E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il primo dei quali in persona del rappresentante come in atti indicato, tutti con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difes i dall’avvocatoFRANZONI MAURIZIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 882/2022 depositata il 11/07/2022; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e rilevato che l’intimata è restata tale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016;che nulla va statuito sulle spese, non avendo l’intimata svolto difese in questa sede; P.Q.

M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 21/10/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25357/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.B. [OSCURATO:PERSONA]. GIULIANO E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il primo dei quali in persona del rappresentante come in atti indicato, tutti con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difes i dall’avvocatoFRANZONI MAURIZIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 882/2022 depositata il 11/07/2022; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrent i e rilevato che l’intimata è restata tale; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197del 2016;che nulla va statuito sulle spese, non avendo l’intimata svolto difese in questa sede; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 21/10/2024
Decreto Cassazione n. 27465/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris