Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29695/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 267/22 del Tribunale di Catanzaro del 08/03/2022 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del G.i.p. dello stesso Tribunale che in data 7 febbraio 2022 gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in ordine alle accuse provvisorie di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 1) nonché di detenzione e cessione delle medesime sostanze, in particolare del tipo cocaina (art. 73 st. d.P.R., capi 217, 218, 222, 228, 229, 234, 237 e 239).

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato che deduce i seguenti motivi di censura.

2.1. Violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'ad. 273 cod. proc. pen. con riferimento alla contestazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) di partecipazione all'associazione facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], anche con riferimento al ristretto ambito temporale di durata.

2.2. Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione ai capi 217, 218, 22, 228, 229, 234, 237, 239 della provvisoria imputazione.

2.3. Violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'ad. 274 cod. proc. pen. ed alla ritenuta sussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari, per fatti commessi nell'arco temporale 20 novembre 2019 - 26 febbraio 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e va come tale dichiarato inammissibile.

2. Le censure che il ricorrente muove all'ordinanza con il primo e secondo motivo di ricorso vedono sul tema della sussistenza della gravità indiziaria, riferita tanto all'ipotesi di reato associativa (capo 1) quanto agli specifici e plurimi episodi di traffico di stupefacenti (altri capi).

Con riferimento al delitto di cui all'ad. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la principale critica mossa al provvedimento è che il ristretto ambito temporale in cui si sono dipanate le condotte materiali che gli vengono ascritte (20 novembre 2019 - 26 gennaio 2020), non consentirebbero di ravvisare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.

La censura - che si svolge oltre tutto in punto di stretto merito con riferimento alle concrete emergenze investigative rappresentate in larga parte dagli esiti di attività di intercettazione telefonica e captazione ambientale - è per le suddette ragioni improponibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata.

Va preliminarmente osservato che la vicenda processuale è caratterizzata dalla presenza massiva di risultanze di attività tecnica di captazione, tanto che lo stesso Tribunale fa ricorso all'espressione gergale di 'droga parlata' (pag. 1) Trattasi, peraltro, di cd. droga parlata di un tipo del tutto particolare, in quanto: a) le indagini avevano appurato che alcuni membri dell'associazione facente capo tra gli altri ad [OSCURATO:PERSONA], erano stati incaricati di provvedere alla bonifica ambientale delle autovetture in uso agli associati e del locale di stoccaggio della sostanza stupefacente trattata (cocaina) (pag. 3 ord.); b) una delle conversazioni a più voci intercettata aveva addirittura testimoniato la preparazione di alcune dosi di cocaina destinata allo spaccio, ma l'arrivo di un ospite, tanto inatteso quanto desideroso di assaggiarla, aveva provocato la generale assunzione di droga da parte dei presenti, tra cui l'indagato, da cui il peculiare rumore provocato dagli sniffatori captato dal virus informatico installato nello smartphone del Pagliuso (pag. 12 ord.) Quanto alla posizione del ricorrente, l'ordinanza evidenzia con argomentazioni immuni da censure di ordine logico che da fornitore del gruppo criminale ne era divenuto stabile associato con il ruolo di pusher, da cui il ristretto arco temporale di partecipazione dovuto all'avvio dell'operazione di contrasto al traffico illecito di stupefacenti condotto e portato a termine dalle forze di polizia di [OSCURATO:PERSONA], venuto, peraltro, a conoscenza degli interessati qualche tempo prima della esecuzione.

Per quanto appena esposto, il collegio ritiene che il Tribunale abbia risposto congruamente alle obiezioni riguardanti l'assenza di sequestri di sostanze droganti, la peculiare posizione dell'indagato e il breve lasso temporale di partecipazione, ricostruendo analiticamente la struttura del sodalizio, il suo modus operandi, il suo organigramma, la presenza di strutture comuni ed infine la consapevolezza da parte del ricorrente di farne parte.

È proprio con riferimento a tale ultimo aspetto che la doglianza difensiva in ordine al breve lasso temporale della condotta di partecipazione mostra la sua inconsistenza.

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha, infatti, da tempo affermato il principio che ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti quel che rileva è soprattutto la coscienza e la volontà del soggetto di farne parte, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (tra molte v.

Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265764; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254225 per quanto riferite ai ruoli dello stabile fornitore o del costante acquirente delle sostanze droganti), essendo recessivo il significato del tempo di osservazione dell'indagine di polizia.

Una volta disattese le censure in punta gravità indiziaria, anche quella relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari va dichiarata manifestamente infondata, considerati i concreti elementi (numero dei reati fine ascritti, consistenza dei quantitativi di stupefacenti smerciati, pluralità dei canali di approvvigionamento del gruppo criminale, pag. 13 ord.) valorizzati dall'ordinanza per ritenere alto il pericolo di recidiva nel reato e la circostanza che il ricorrente non allega concreti elementi di segno contrario per superare la presunzione relativa (art. 275, corna 3, cod. proc. pen.) di adeguatezza della misura coercitiva impostagli, se non il fatto di avere per un certo lasso di tempo svolto attività lavorativa (lecita) retribuita e l'asserito smembramento del gruppo criminale oggetto di indagini.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 267/22 del Tribunale di Catanzaro del 08/03/2022 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del G.i.p. dello stesso Tribunale che in data 7 febbraio 2022 gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere in ordine alle accuse provvisorie di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, capo 1) nonché di detenzione e cessione delle medesime sostanze, in particolare del tipo cocaina (art. 73 st. d.P.R., capi 217, 218, 222, 228, 229, 234, 237 e 239). 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'indagato che deduce i seguenti motivi di censura. 2.1. Violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'ad. 273 cod. proc. pen. con riferimento alla contestazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) di partecipazione all'associazione facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], anche con riferimento al ristretto ambito temporale di durata. 2.2. Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione ai capi 217, 218, 22, 228, 229, 234, 237, 239 della provvisoria imputazione. 2.3. Violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'ad. 274 cod. proc. pen. ed alla ritenuta sussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari, per fatti commessi nell'arco temporale 20 novembre 2019 - 26 febbraio 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e va come tale dichiarato inammissibile. 2. Le censure che il ricorrente muove all'ordinanza con il primo e secondo motivo di ricorso vedono sul tema della sussistenza della gravità indiziaria, riferita tanto all'ipotesi di reato associativa (capo 1) quanto agli specifici e plurimi episodi di traffico di stupefacenti (altri capi). Con riferimento al delitto di cui all'ad. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la principale critica mossa al provvedimento è che il ristretto ambito temporale in cui si sono dipanate le condotte materiali che gli vengono ascritte (20 novembre 2019 - 26 gennaio 2020), non consentirebbero di ravvisare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. La censura - che si svolge oltre tutto in punto di stretto merito con riferimento alle concrete emergenze investigative rappresentate in larga parte dagli esiti di attività di intercettazione telefonica e captazione ambientale - è per le suddette ragioni improponibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata. Va preliminarmente osservato che la vicenda processuale è caratterizzata dalla presenza massiva di risultanze di attività tecnica di captazione, tanto che lo stesso Tribunale fa ricorso all'espressione gergale di 'droga parlata' (pag. 1) Trattasi, peraltro, di cd. droga parlata di un tipo del tutto particolare, in quanto: a) le indagini avevano appurato che alcuni membri dell'associazione facente capo tra gli altri ad [OSCURATO:PERSONA], erano stati incaricati di provvedere alla bonifica ambientale delle autovetture in uso agli associati e del locale di stoccaggio della sostanza stupefacente trattata (cocaina) (pag. 3 ord.); b) una delle conversazioni a più voci intercettata aveva addirittura testimoniato la preparazione di alcune dosi di cocaina destinata allo spaccio, ma l'arrivo di un ospite, tanto inatteso quanto desideroso di assaggiarla, aveva provocato la generale assunzione di droga da parte dei presenti, tra cui l'indagato, da cui il peculiare rumore provocato dagli sniffatori captato dal virus informatico installato nello smartphone del Pagliuso (pag. 12 ord.) Quanto alla posizione del ricorrente, l'ordinanza evidenzia con argomentazioni immuni da censure di ordine logico che da fornitore del gruppo criminale ne era divenuto stabile associato con il ruolo di pusher, da cui il ristretto arco temporale di partecipazione dovuto all'avvio dell'operazione di contrasto al traffico illecito di stupefacenti condotto e portato a termine dalle forze di polizia di [OSCURATO:PERSONA], venuto, peraltro, a conoscenza degli interessati qualche tempo prima della esecuzione. Per quanto appena esposto, il collegio ritiene che il Tribunale abbia risposto congruamente alle obiezioni riguardanti l'assenza di sequestri di sostanze droganti, la peculiare posizione dell'indagato e il breve lasso temporale di partecipazione, ricostruendo analiticamente la struttura del sodalizio, il suo modus operandi, il suo organigramma, la presenza di strutture comuni ed infine la consapevolezza da parte del ricorrente di farne parte. È proprio con riferimento a tale ultimo aspetto che la doglianza difensiva in ordine al breve lasso temporale della condotta di partecipazione mostra la sua inconsistenza. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha, infatti, da tempo affermato il principio che ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti quel che rileva è soprattutto la coscienza e la volontà del soggetto di farne parte, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga (tra molte v. Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265764; Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254225 per quanto riferite ai ruoli dello stabile fornitore o del costante acquirente delle sostanze droganti), essendo recessivo il significato del tempo di osservazione dell'indagine di polizia. Una volta disattese le censure in punta gravità indiziaria, anche quella relativa alla sussistenza delle esigenze cautelari va dichiarata manifestamente infondata, considerati i concreti elementi (numero dei reati fine ascritti, consistenza dei quantitativi di stupefacenti smerciati, pluralità dei canali di approvvigionamento del gruppo criminale, pag. 13 ord.) valorizzati dall'ordinanza per ritenere alto il pericolo di recidiva nel reato e la circostanza che il ricorrente non allega concreti elementi di segno contrario per superare la presunzione relativa (art. 275, corna 3, cod. proc. pen.) di adeguatezza della misura coercitiva impostagli, se non il fatto di avere per un certo lasso di tempo svolto attività lavorativa (lecita) retribuita e l'asserito smembramento del gruppo criminale oggetto di indagini. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui
Sentenza Cassazione n. 29695/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris