CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 02815/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9Lie n. 27359-21 Corbizi [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di abusivo esercizio della professione alla pena di euro 300,00 di multa oltre al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento denunziando il vizio di motivazione con riguardo al giudizio di attendibilità della persona offesa; che, nel caso in esame, la Corte territoriale ha compiuto una rigorosa verifica del narrato della parte civile, rilevando l'assenza di elementi idonei a smentirne l'assunto, per quanto concerne il reato contestato, ritenendo provati i fatti contestati alla stregua della deposizione testimoniale della medesima, le cui dichiarazioni sono state valutate lineari e attendibili oltre che corroborate dal riscontro consistente nelle dichiarazioni del teste Sica, che pure aveva riportato conseguenze negative a causa interventi odontoiatrici eseguiti dall'imputato; che le censure del ricorrente in punto di responsabilità risultano quindi dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui alle imputazioni, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]