CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 36737/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31071-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, MINISTERO DELL'INTERNO; -intimati - contro [OSCURATO:PERSONA] - FIRENZE , in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -resistente - avverso la sentenza n. 11695/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 06/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “ letto il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 11695 del 6 luglio 2021 , che accolto integralmente l’appello da lui proposto dichiarando prescritti i crediti portati da due cartelle esattoriali risultanti dall’estratto di ruolo da lui opposte, aveva com pensa t o le spese di entrambi i gradi di giudizio alla luce degli “ oggettivi e continui mutamenti della giurisprudenza in materia, necessaria per sciogliere il quesito posto dalla parte”; con unico motivo, ilricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt.91 c.p.c.e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per averdisposto la compensazione delle spese di lite nonostante lo stessofosse risultato totalmente vittorioso e considerato che, al momento della notificazione dell’atto introduttivo (6 settembre 2016), la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 19704 del 2015, menzionata nella stessa sentenza dele Tribunale, avevano già ammesso l’impugnabilità delle risultanze dell’estratto di ruolo, mentre la proponibilità dell’eccezione di prescrizione non sarebbe mai statamessa in discussione; il ricorso è manifestamente fondato posto che la nuova formulazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., introdotta dall'art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132, e modificato, in sede di conversione, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, ratione temporis applicabile, come integrata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, consente la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; la motivazione della statuizione impugnata appare del tutto incongrua, avendo il Tribunale, da un lato, accolto l’appello richiamando l’orientamento espresso dalla pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte n. 19704 del 2015, precedente all’introduzione del giudizio, e, dall’altro, al momento di regolare le spese di lite, dato atto dei continuimutamenti giurisprudenziali in materia “. Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che si atterrà nel decidere ai principi di diritto sopra enunciati e provvederàanche alla liquidazione delle spese del giudizio. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nel