CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 17434/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 14117-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; 2022 - ricorrente - 406 contro N.R.G. 14117/2016 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 35/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 31/03/2016 R.G.N. 226/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trieste accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere i benefici previsti in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati, con adeguamento dell'importo dell'assegno vitalizio in misura pari ad Euro 500,00 al mese e rivalutazione delle percentuali di invalidità, di cui alla L. 3 agosto 2004, nr. 206, art. 6. N.R.G. 14117/2016 2. La Corte d'appello di Trieste, con sentenza depositata il 31 marzo 2016, ha respinto l'appello del Ministero della Difesa, confermando la decisione di primo grado e precisando, per quel che qui interessa, che: a) la presente controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, attenendo ad un diritto soggettivo di tipo assistenziale; b) al Vicentì, quale vittima del dovere, spetta l'assegno vitalizio mensile di uguale ammontare rispetto all'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; c) è da escludere che la rivalutazione delle percentuali di invalidità, di cui alla L. n. 206 del 2004, art. 6, sia da riferire soltanto alle prestazioni già liquidate e indennizzate al momento dell'entrata in vigore della legge stessa e non anche alla presente fattispecie, nella quale la prestazione è stata richiesta nel 2009 e corrisposta solo a partire dal 23 novembre 2010 (anche se a fronte di lesioni subite nel 1992), perché questo equivarrebbe a differenziare il trattamento di eventi simili sulla unica base del «casuale fattore temporale». Ogni valutazione al riguardo va effettuata, invece, con canoni omogenei e quindi facendo applicazione del D.P.R. nr. 181 del 2009, che è volto a dettare una disciplina univoca, di immediata applicazione, con valenza generalizzata; d) da ultimo, è da rilevare la carenza di interesse sul punto da parte del Ministero della Difesa, in quanto la percentuale di invalidità permanente stimata dal CTU in primo grado nella misura del 35% è sufficiente al riconoscimento di quanto richiesto dal Vincenti, sicché l'eventuale esclusione del danno morale e di quello biologico, è ininfluente. N.R.G. 14117/2016 3. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero della Difesa ha proposto ricorso per tre motivi, con i quali ha, rispettivamente, denunciato: I. in relazione all'art. 360 nr. 1 cod.proc.civ., violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4 e dell'art. 133, comma 1, lett. i), di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, in ragione della natura della posizione giuridica soggettiva azionata (interesse legittimo); II. in relazione all'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione della legge nr. 266 del 2005, art. 1, comma 562, e del D.P.R. n. 234 del 2006, art. 4, sull'assunto della erroneità della disposta attribuzione dell'assegno vitalizio nella misura di Euro 500,00 mensili; III. in relazione all'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione della legge nr. 206 del 2004, art. 6, e del D.P.R. nr. 181 del 2009, in quanto la rivalutazione delle percentuali di invalidità prevista dal richiamato art. 6 non può trovare applicazione nella fattispecie, riguardando solo le indennità già liquidate e indennizzate quando è entrata in vigore la legge nr. 206 cit. (cioè il 26 agosto 2004), mentre il Vicenti ha ottenuto la liquidazione del beneficio il 23 novembre 2010. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria. 5. Il 4 ottobre 2017 il Ministero della Difesa, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato regolare atto di rinunzia parziale al ricorso, per essere sopravvenute la sentenza delle Sezioni Unite 13 settembre 2016, n. 23300 - nella quale è stato chiarito che in relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo e che tale diritto non rientra nell'ambito di N.R.G. 14117/2016 quelli inerenti al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici ed ha natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale - e la sentenza delle Sezioni Unite 27 marzo 2017, n. 7761, con la quale è stato precisato che in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., come risulta dal «diritto vivente» rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria. 6. Con ordinanza interlocutoria nr. 27438 del 2017, le sezioni unite, dinanzi alle quali il ricorso era stato assegnato, preso atto dell'intervenuta rinuncia al primo motivo inerente alla questione di giurisdizione, hanno rimessi gli atti, ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ., alla Sezione Lavoro della Corte, per l'ulteriore corso, ivi compresa la regolazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 7. Come riportato nello storico di lite, (primi due motivi sono stati oggetto di rinuncia da parte del Ministero ricorrente e vanno, dunque, dichiarati inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse. 8. Resta da esaminare esclusivamente il terzo motivo di ricorso con cui il Ministero -in relazione all'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- deduce la violazione e la falsa applicazione della legge nr. 206 del 2004, art. 6, e del D.P.R. nr. 181 del 2009. 9. Per la parte rìcorrente, la rivalutazione delle percentuali di invalidità prevista dal richiamato art. 6 non potrebbe trovare N.R.G. 14117/2016 applicazione nella specie, riguardando solo le indennità già liquidate e indennizzate quando è entrata in vigore la legge nr. 206 cit. (cioè il 26 agosto 2004), mentre il Vicenti avrebbe ottenuto la liquidazione del beneficio il 23 novembre 2010. 10. Il motivo va disatteso. 11. Come sinteticamente sopra esposto, la Corte di appello, da un lato, ha chiarito le ragioni per le quali il criterio previsto dall'art. 6, comma 1, della legge nr 206 del 2004 è applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della legge, dall'altro, ha comunque osservato come, nella fattispecie concreta, la questione sollevata dal Ministero fosse carente di interesse, perché la percentuale di invalidità permanente stimata dal CTU in primo grado, nella misura del 35%, era, di per sé, sufficiente al riconoscimento della pretesa azionata, con la conseguenza che l'eventuale esclusione del danno morale e di quello biologico, sarebbe stata del tutto ininfluente (v. sent. pag. 10 della sentenza impugnata, penultimo cpv). 12. Si tratta di due distinte rationes decidendi, adottate dalla Corte di merito, ciascuna idonea a sorreggerne il dictum. 13. Il giudice di merito, infatti, ben può, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esaminare ed accogliere anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione nel caso in cui la prima possa risultare erronea ( Cass. nr. 10815 del 2019). 14. Orbene, qualora nella sentenza impugnata ricorrano due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, il ricorrente ha l'onere di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione (secondo Cass. nr. 18641 del 2017 e numerose altre precedenti, perché, diversamente, difetterebbe l'interesse ad agire della parte, non potendo in nessun caso l'accoglimento della censura, che riguarda solo una delle ragioni della decisione, N.R.G. 14117/2016 produrre l'annullamento della sentenza; secondo la più recente Cass. nr. 13880 del 2020, seguita anche da questa sezione, in ultimo, con pronuncia nr.6336 del 2022, perché l'impugnazione rivolta solo contro una delle ragioni che sorreggono il decisum determina il giudicato sulla ratio decidendi non censurata). 15. Nella fattispecie di causa, la statuizione relativa all'accertamento di un'invalidità permanente in misura idonea al riconoscimento della pretesa, a prescindere dal profilo della rivalutazione qui controversa, non è stata censurata, con ogni conseguenza in termini di inammissibilità, a monte, della censura. 16. In ogni caso, è utile considerare che, nelle more della presente decisione, è anche intervenuta la decisione delle sezioni unite, con l'affermazione del principio per cui l'art. 6, comma 1, I. n. 206/2004 ha una funzione, non meramente rivalutativa, ma selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni effettuate successivamente alla sua entrata in vigore e i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati, devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dagli artt. 3 e 4, d.P.R. n. 181/2009 (Cass., Sez.Un., nn 6214, 6215, 6216 e 6217 del 2022). 17. Il ricorso va dunque respinto. 18. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, complessivamente, nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione all'avv.to [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. 19. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma non può trovare N.R.G. 14117/2016 applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., Sez. Un., nr. 9938 del 2014; Cass. nr. 1778 del 2016; Cass. nr. 28250 del 2017). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura di legge e accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, nella Camera