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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 02326/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] 3alal ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha di- chiarato la inammissibilità ai sensi degli art.581 lett.c) e 591 cod.proc.pen. dell'atto di appello proposto dal ricorrente nei confronti della sentenza del Tribu- nale di Milano che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato di un computer portatile all'interno di un albergo e, riconosciuta la recidiva reite- rata, specifica infraquinquennale e ritenuti i fatti da giudicare in continuazione con fatti in precedenza giudicati con sentenza applicativa della pena, apportava per tale titolo di reato un aumento di mesi otto di reclusione ed euro 300 di mul- ta.

2. Il ricorrente deduce mancanza di motivazione della sentenza impugnata laddove era stata esclusa la specificità dei motivi di appello i quali al contrario aggredivano le argomentazioni della sentenza impugnata su un tema ben delimi- tato, mentre il provvedimento impugnato era privo di adeguato apparato argo- mentativo e la pena in aumento, a titolo di continuazione, risultava invero ecces- siva rispetto alla pena base.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano inammissibili atteso che il giudice di appello, nel provvedimento adottato ha già evidenziato, con motivazione logico giuridica esente da contraddizioni, che la pena applicata in aumento in relazione al procedimento per cui si procede risulta essere stata adeguatamente ponderata dal giudice di primo grado attingendo alla gravità del fatto, alla capacità a delinquere del prevenuto, alla ipotesi aggravata e alla pre- senza di recidiva qualificata, di talchè l'aumento risultava corretto, anche in ter- mini percentuali, rispetto alla misura di pena apportata per il reato ritenuto più grave.

A fronte di tali considerazioni il ricorrente omette totalmente di confron- tarsi, come non si era confrontato con gli argomenti del primo giudice in punto di adeguatezza del trattamento sanzionatorio e pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] N'VarTh Ci U 2-Z-0-- D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa di [OSCURATO:PERSONA] 3alal ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha di- chiarato la inammissibilità ai sensi degli art.581 lett.c) e 591 cod.proc.pen. dell'atto di appello proposto dal ricorrente nei confronti della sentenza del Tribu- nale di Milano che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato di un computer portatile all'interno di un albergo e, riconosciuta la recidiva reite- rata, specifica infraquinquennale e ritenuti i fatti da giudicare in continuazione con fatti in precedenza giudicati con sentenza applicativa della pena, apportava per tale titolo di reato un aumento di mesi otto di reclusione ed euro 300 di mul- ta. 2. Il ricorrente deduce mancanza di motivazione della sentenza impugnata laddove era stata esclusa la specificità dei motivi di appello i quali al contrario aggredivano le argomentazioni della sentenza impugnata su un tema ben delimi- tato, mentre il provvedimento impugnato era privo di adeguato apparato argo- mentativo e la pena in aumento, a titolo di continuazione, risultava invero ecces- siva rispetto alla pena base. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano inammissibili atteso che il giudice di appello, nel provvedimento adottato ha già evidenziato, con motivazione logico giuridica esente da contraddizioni, che la pena applicata in aumento in relazione al procedimento per cui si procede risulta essere stata adeguatamente ponderata dal giudice di primo grado attingendo alla gravità del fatto, alla capacità a delinquere del prevenuto, alla ipotesi aggravata e alla pre- senza di recidiva qualificata, di talchè l'aumento risultava corretto, anche in ter- mini percentuali, rispetto alla misura di pena apportata per il reato ritenuto più grave. A fronte di tali considerazioni il ricorrente omette totalmente di confron- tarsi, come non si era confrontato con gli argomenti del primo giudice in punto di adeguatezza del trattamento sanzionatorio e pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] N'VarTh Ci U 2-Z-0-- D
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