CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 aprile 2023
Cassazione n. 43826/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, pronunciandosi in sede di rinvio, rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], relativa alla custodia cautelare in carcere dallo stesso patita dal 3/10/2016 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con riguardo ai delitti di concorso in bancarotta per distrazione aggravata ed intestazione fittizia di beni, per i quali era stato assolto con sentenza emessa dalla stessa Corte il 24/9/2018, irrevocabile. 2. Propone ricorso per cassazione il Macrì, deducendo - con unico motivo - l'inosservanza degli artt. 125, comma 3, 314, 315, 546, comma 1, cod. proc. pen., 111 Cost. La Corte di appello non avrebbe correttamente applicato i principi contenuti nella sentenza rescindente e, con la nuova ordinanza, avrebbe riconosciuto in capo al ricorrente condotte gravemente colpose - ostative alla riparazione - escluse in modo certo nel successivo giudizio di assoluzione, perché smentite nella loro materialità. Tanto varrebbe, in particolare, con riferimento: a) alla ragione per la quale il Macrì sarebbe stato inserito nella "[OSCURATO:SOCIETA]." (sarebbe stata esclusa una logica esclusivamente parentale, sostenuta nell'ordinanza); b) all'effettivo svolgimento di una qualche attività lavorativa, in quel contesto (attività invece confermata, così escludendosi un supposto ruolo di socio occulto che avrebbe coadiuvato [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della società); c) alle modalità di pagamento di un'autovettura (la sentenza di assoluzione avrebbe smentito l'ipotesi di intestazione fittizia, evidenziando che le modalità di pagamento del mezzo erano state del tutto diverse da quanto ipotizzato); d) ai benefits di cui il ricorrente avrebbe impropriamente goduto (che, per contro, sarebbero rientrati in clausole contrattuali riferite anche ad altri lavoratori). L'ordinanza rescissoria, dunque, si fonderebbe su mere congetture e su circostanze escluse nel giudizio di cognizione, oltre a non spiegare come le condotte indicate sarebbero in grado di configurare una condotta gravemente colposa nell'ottica della cautela. Infine, del tutto irrilevanti ed astratte sarebbero le considerazioni della Corte circa una non meglio precisata vicinanza del Macri a contesti di criminalità organizzata, così come un dialogo intrattenuto tra lo stesso e una zia. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. [OSCURATO:PERSONA] rileva, innanzitutto, che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta dì una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv.247663). 4.1. Come correttamente affermato nella sentenza rescindente, poi, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché tale utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4 n. 19180 del 18/2/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, e fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276458). 5. Tanto premesso in termini generali, si osserva che la Corte di appello ha individuato la colpa grave del Macrì - tale da creare nel Giudice il pur erroneo convincimento della necessità di adottare la custodia cautelare per i reati in rubrica - in numerosi elementi, quali: a) una sua percepibile vicinanza con soggetti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) legati alla criminalità organizzata calabrese ed impegnati, attraverso varie società (compresa la [OSCURATO:SOCIETA]) alla creazione di un articolato sistema illecito finalizzato alla gestione dal controllo di determinate attività economiche; b) la sua formale assunzione - nella società - come addetto alla gru, contraddetta da elementi indicativi di un'effettiva funzione di controllo e di esecuzione delle direttive provenienti dai veri gestori occulti dell'ente (i citati Piccoli e Stefano), come confermato da alcune intercettazioni estremamente esplicite (pagg. 18-19); c) il particolare trattamento di favore di cui lo stesso beneficiava, solitamente connesso ad una posizione dirigenziale e non di mero operaio (come non dover pagare la locazione dell'appartamento o avere pagati - ancora dalla società - viaggi aerei da e per la Calabria); d) le dichiarazioni di alcuni soggetti (Belcuore e Nappi) a conferma del fatto che il Macrì non svolgesse alcuna attività lavorativa nell'ente; e) la piena conoscenza del reale assetto societario, frutto della citata vicinanza ai vertici; f) la partecipazione ad una riunione, presenti i gestori di fatto della società, nel corso della quale si progettavano nuovi lavori per la costruzione di un villaggio turistico in Romania; g) l'utilizzo di una determinata vettura da parte del socio occulto Stefano, nonostante la formale intestazione al ricorrente.6. Ebbene, a fronte di questa motivazione, del tutto solida ed adeguata, il ricorso contesta l'effettivo rilievo di tutti gli elementi così riportati, sia perché sarebbero stati smentiti in fatto dalla sentenza di assoluzione (dalle modalità di acquisto dell'autovettura alla titolarità di benefit esclusivi, fino al mancato svolgimento di qualunque attività lavorativa quale dipendente della "[OSCURATO:SOCIETA]"), sia perché, comunque, palesemente congetturali e privi di ogni sostegno (come quelli di cui alla lettera g). [OSCURATO:PERSONA] osserva, tuttavia, che quanto il ricorso sostiene essere stato oggettivamente smentito nella sentenza assolutoria di appello costituisce, in realtà, l'oggetto di una differente valutazione probatoria rispetto a quella compiuta dal giudice della cautela; la diversa lettura offerta da quest'ultimo, dunque, ben può essere posta a fondamento del giudizio di cui all'art. 314 cod. proc. pen. 7.1. A ciò si aggiunga, poi, che l'ordinanza in esame non patisce affatto gli stessi limiti già riconosciuti dalla sentenza rescindente, della quale, anzi, ha fatto corretta applicazione. Operando proprio quella valutazione ex ante che il giudice della riparazione deve compiere, infatti, la Corte di appello ha valorizzato i citati elementi di fatto - da leggere congiuntamente - a sostegno di una "indubbia contiguità con i correi Piccoli e Stefano", oltre ad evidenziare - con argomento adeguato e non manifestamente illogico - un ruolo di "coadiutore del Piccoli nella gestione della società e prestanome di [OSCURATO:PERSONA]". In senso contrario, peraltro, non possono essere qui valorizzate le affermazioni assolutorie contenute nella sentenza di appello, come invece chiede ampiamente il ricorso (addirittura riportando stralci di dichiarazioni rese in dibattimento), perché in tal modo - si ribadisce - si sovrappongono impropriamente due livelli (la cognizione di responsabilità e la riparazione) che debbono rimanere distinti, come già richiamato, perché sostenuti da finalità differenti, quand'anche operanti sul medesimo materiale. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro