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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18425/2026

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elito di [OSCURATO:PERSONA] il 12 Aprile 1993LA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 ottobre 1980avverso la sentenza resa il 10/7/2025 dalla Corte di appello di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;Sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] POLSIAlimitatamente al trattamento sanzionatorio applicato a [OSCURATO:PERSONA].rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], e CarmeloMalara per [OSCURATO:PERSONA], che insistono per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, per quel che qui rileva, la Corte di appello diCatania, parzialmente riformando la sentenza resa il 15 novembre 2023 dal GUP delTribunale di Catania,ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delvincolo della continuazione con i fatti oggetto della sentenza resa il 20 settembre 2024dalla Corte di appello di Catania;ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA], revocando le pene accessoriedell'interdizione legale durante la pena e della sospensione della responsabilitàgenitoriale e sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizionetemporanea;sull'accordo delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. ha rideterminato la penaper [OSCURATO:PERSONA], per D'[OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e perSchillaci [OSCURATO:PERSONA];ha respinto l’appello e confermato la sentenza impugnata nei confronti di FaldutoSi addebita agli imputati di essersi associati tra loro e con altri correi allo scopodi commettere più delitti in tema di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti divario tipo e di avere altresì commesso, con più azioni del medesimo disegno criminoso,diversi reati fine da novembre 2018 ad agosto 2019.2.Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso gli imputati indicati in rubrica.3. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto violazionedi legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidivacontestata.Osserva il ricorso che dopo la pronunzia della sentenza n. 185/2015 della Cortecostituzionale, l’applicazione della recidiva è facoltativa e necessita di una peculiaremotivazione in quanto il giudice deve esporre le ragioni per cui ritenga concretamenteapplicabile l’aggravante contestata o, al contrario, non ritenga che i precedenti penalidell'imputato siano espressivi di una sua maggiore colpevolezza; nel caso in esame larecidiva avrebbe potuto essere esclusa, poiché la condotta non attesta una maggiorepericolosità.4. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dedottoviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidivacontestata.5. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione dellapena applicata quale aumento sanzionatorio per effetto della ritenuta continuazione coni fatti giudicati con la sentenza n. 3988 resa dalla Corte di appello il 20 settembre 2024,divenuta irrevocabile.Osserva il ricorrente che la Corte territoriale nel sommare le pene applicate incontinuazione per l'odierno procedimento su quelle già determinate dalla sentenzadefinitiva, non ha applicato il limite al cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen.,in forza del quale, nel caso di concorso di reati, la pena non può essere superiore allimite di trent'anni per la reclusione; osserva che la giurisprudenza ha da tempo chiaritoche nel calcolare il trattamento sanzionatorio il limite previsto dall'art. 78 cod. pen. deveessere applicato prima della riduzione prevista per il rito abbreviato; ciò comporta che,essendo la pena complessivamente applicata, per i reati già coperti da sentenza passatain giudicato, pari ad anni 30 di reclusione, poi ridotta ad anni venti per il rito, gliaumenti sanzionatori per i reati oggetto dell'odierno giudizio devono essere applicatisulla pena stabilita prima di operare la riduzione per il rito; ne consegue che la penacomplessiva per i reati unificati per continuazione, pari ad anni 33 e mesi 9 di reclusione,va prima ridotta ad anni 30, ex art. 78 cod. pen. e poi ridotta di un terzo per il rito.6. [OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] hadedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessivo rigoredell’aumento di pena applicato per la ritenuta continuazione ed erronea applicazionedell'art. 81 cod. pen. poiché l'aumento della sanzione penale, di ben sei mesi direclusione, per la continuazione esterna con i fatti giudicati con la sentenza del 27 giugno2019 del GUP del Tribunale di Catania deve ritenersi eccessivo.Ricorre anche il vizio di violazione di legge, poiché nessuna reale e concretamotivazione viene formulata in sentenza al riguardo.7.

D'[OSCURATO:PERSONA] con atto redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Iofrida, ha dedotto con un unico motivo l'eccessivo aumento di pena e l'errataapplicazione dell'art. 81 cod. pen., nonché la sostanziale omessa motivazione sul punto.8. [OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce tremotivi di ricorso.7.1.

Violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. poiché la sentenza è affetta da viziodi motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità nella valutazionedell’eccezione fondata sul rispetto del principio del ne bis in idem.Con l'atto di appello si eccepiva la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.,assumendo che il ricorrente era stato processato e giudicato in altro procedimento,denominato Sotto scacco, per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio.[OSCURATO:PERSONA], infatti, veniva indagato in due distinti e paralleli procedimenti penali ei fatti venivano ricostruiti come dimostrativi dell’appartenenza dell'imputato a duediversi gruppi criminali, il primo operante sul territorio di Paternò, oggetto delprocedimento Sotto scacco, e il secondo, oggetto del presente giudizio, attivo suCatania.Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata ha respinto l’eccezione conmotivazione intrinsecamente contraddittoria, poiché da un lato ammette che i viaggi inCalabria realizzati da [OSCURATO:PERSONA] il 23 Aprile, il 4 maggio e l’11 maggio 2019 sono rilevantiin entrambi i procedimenti in quanto ritenute condotte di approvvigionamento disostanze stupefacenti del [OSCURATO:PERSONA] presso il fornitore calabrese e, tuttavia, valuta ilmedesimo comportamento – le trasferte del [OSCURATO:PERSONA] – idoneo ad integrare due diversiaddebiti sovrapponibili.

Nel caso in esame infatti sussiste perfetta identità storiconaturalistica tra i fatti oggetto dei due procedimenti, essendo identica la condotta, lecircostanze di tempo, di luogo e di persona.

La Corte ha negato questa identità sul rilievodel diverso ambito territoriale in cui operano le due associazioni per le quali l’imputatooperava, ma si tratta di elemento che non può inficiare la medesimezza del fatto storico.7.2.

Violazione degli artt. 121, 125 e 192 cod. proc. pen. e degli artt. 74 e 73DPR. 309/90 e motivazione contraddittoria sul riconoscimento della responsabilitàpenale dell'imputato e sugli elementi costitutivi dei reati associativi.Con l'appello erano state formulate specifiche censure sulla natura del contributodel ricorrente al sodalizio, evidenziando che i tre viaggi in [OSCURATO:PERSONA] erano episodici econcentrati in un breve arco temporale e non vi era prova di uno stabile inserimento delLa [OSCURATO:PERSONA] nell'organigramma associativo, avendo l'imputato un ruolo esecutivo esubordinato alle direttive di [OSCURATO:PERSONA].La sentenza ha superato la censura sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] aveva un ruolooperativo, ma non spiega perché questi tre viaggi integrerebbero una partecipazionestabile, considerato che si svolgono nell'arco di due mesi.

Inoltre per dimostrare lapartecipazione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito ha valorizzato le conversazioni tra questie [OSCURATO:PERSONA], ma non considera che le conversazioni riguardano esclusivamente i tre viaggiin [OSCURATO:PERSONA] e non contengono alcun riferimento ad una struttura organizzativa stabile,dimostrando un rapporto occasionale di intermediazione.Ricorre pertanto il travisamento della prova in quanto la sentenza ha travisato ilcontenuto delle intercettazioni attribuendo un significato probatorio che non si desumedal loro tenore letterale.7.3.

Violazione dell'art. 81 cod. pen. poiché la sentenza non giustifica l'entitàdell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione interna nella misura di un annodi reclusione, come risulta da pagina 79 della motivazione.La giurisprudenza di legittimità ha, di contro, chiarito che nella determinazionedell'aumento di pena per continuazione l'onere motivazionale è proporzionato all'entitàdell'aumento stesso, che nel caso di specie deve ritenersi significativo.9.[OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile del delitto ex art. 73 DPR.309/90di cui al capo 7 e assolto dal reato associativo, deduce vizio di motivazione delprovvedimento impugnato poiché la sentenza è illogica e contraddittoria in quanto gliargomenti formulati a sostegno dell'affermazione di responsabilità per il reatoaddebitato sono carenti e poiché non viene adeguatamente considerato un datodirimente e cioè il lavoro di tassista svolto dall'imputato che potrebbe giustificare inmodo lecito i suoi trasferimenti sul territorio.

Di contro i giudici di merito hannovalorizzato le conversazioni intercettate attribuendo alle stesse un significato cripticoche non avevano; non hanno svolto nessun ragionamento utile a smentirle; non vi èalcun sequestro di sostanza; non si comprende perché il ricorrente avrebbe dovutoconoscere il contenuto del bagaglio della passeggera che ha trasportato in tre occasioni.La Corte di appello ha, poi, svalutato un elemento di particolare importanza, laconversazione tra il mandante del trasporto e la signora trasportata, da cui si desumeche il ricorrente veniva considerato come soggetto estraneo rispetto alle ragioni delviaggio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.Va premesso che nel caso di specie si è in presenza di una doppia conformeaffermazione di responsabilità da parte dei due giudici di merito e, in molti casi, le partihanno raggiunto un concordato in appello sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen.La Corte di appello ha pienamente confermato la ricostruzione in fatto e leconsiderazioni in diritto operate dal Giudice dell'udienza preliminare, così giungendo aconclusioni analoghe, sulla scorta di una conforme ponderazione del compendioistruttorio, con motivazione del tutto immune da illogicità o omissioni sui temi devoluti.È quindi opportuno ricordare che questa Corte ha ripetutamente chiarito che la sentenzadi appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpoargomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementinuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamentechiarite nella pronuncia di primo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv.191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012,Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]).Può osservarsi, ancora in via preliminare, come numerosi motivi proposti dairicorrenti si caratterizzino per avere, nella maggior parte della loro articolazione,reiterato argomenti già introdotti con l'atto di appello.

I ricorrenti, di fatto, hannoriproposto le proprie argomentazioni difensive, al fine di giungere ad una letturaalternativa del merito, senza realmente confrontarsi con la persuasiva motivazione dellaCorte di appello, che ha analiticamente ricostruito le condotte poste a base dellacondanna degli stessi.Deve essere, in tal senso, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione lapossibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quellaeffettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pureanch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o undiverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,Barraglia, Rv. 275100-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01)Va al riguardo ribadito che l'inosservanza o l'erronea applicazione della leggesono ritualmente dedotte allorché si contesti la riconducibilità del fatto, come ricostruitodai giudici di merito, alla fattispecie astratta delineata dalla norma incriminatrice, manon possono essere dirette a revocare in dubbio l'idoneità delle emergenze processualia fondare la condanna che poggia su tale ricostruzione, neppure lamentando laviolazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma1, lett. e), dello stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione deglielementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i suaccennati limiti all'ammissibilitàdelle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui allalettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersidell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04).Va infine ricordato che non sono deducibili con ricorso per cassazione avversola sentenza emessa a seguito di concordato in appello, i vizi attinenti alla determinazionedella pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualisticadell'istituto e la sua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv.289033 - 02).Passando adesso ad esaminare le questioni devolute con i ricorsi va precisatoquanto segue.2.Ricorso BrunettoL’unica censura dedotta, relativa all’omessa esclusione dell’aggravante dellarecidiva nella determinazione della pena non è consentita poiché con l'atto di appellol'imputato non aveva dedotto o avanzato doglianze in relazione al riconoscimento dellarecidiva, sicchè non può dolersi in questa sede di questioni non devolute alla Corteterritoriale .Inoltre va rilevato che il difensore munito di procura speciale ha formulatotempestiva proposta di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. nell'ambito del qualele attenuanti generiche sono state riconosciute equivalenti alla contestata recidiva.(v.pag.30 sentenza app.)3.Ricorso [OSCURATO:PERSONA] DomenicoL’unica censura dedotta con il ricorso proposto nell’interesse di SchillaciDomenico non è consentita poiché il ricorrente aveva presentato un motivo di appello alriguardo, ma vi ha esplicitamente rinunziato, tramite il difensore munito di procuraspeciale, e ha concordato il trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc.pen.4.[OSCURATO:PERSONA] MicheleL’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.Occorre premettere che secondo il più autorevole consesso di questa Corte, lariduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la penaè stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilitedagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulomateriale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad annitrenta. (Sez.

U, n. 45583 del 25/10/2007, P.g. in proc. volpe e altri, Rv. 237692 - 01)Le Sezioni Unite hanno riaffermato la soluzione positiva, unanimemente offerta alquesito interpretativo dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez.

I, 7/4/1994,Pusceddu, rv. 197840; Sez.

V, 9/12/2003 n. 18368, Bajtrami, rv. 229229; Sez.

I,10/3/2004 n. 15027, Pasinelli, in Cass. pen., 2005, 2287), sul rilievo della naturapremiale del giudizio abbreviato, che si configura come procedura semplificata adefinizione anticipata nell’udienza preliminare, subordinata all’opzione negoziale eprevede una diminuente di natura processuale, che non attiene alla valutazione del fatto-reato ed alla personalità dell’imputato.Conforme a questo indirizzo anche la sentenza Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017;Scavone, Rv. 271751 – 01, secondo cui nel giudizio di cognizione, la riduzione di penaconseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinatain osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e seguenticod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forzadella quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta, e ciò anchenell’ipotesi di applicazione della continuazione tra il reato per cui si procede ed altro reatoper il quale sia intervenuta sentenza irrevocabile. (Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep.2018, Scavone, Rv. 271751 – 01 v. pag. 39)Va tuttavia rilevato che la pronunzia delle Sezioni Unite si riferisce ad un’ipotesiin cui tutti i reati unificati per continuazione si trovano sub iudice, situazione del tuttodiversa dal caso specifico che ci occupa, in cui la continuazione esterna è statariconosciuta con fatti già giudicati con sentenza definitiva e il reato più grave è statoindividuato tra quelli coperti da giudicato, sicchè sulla pena definitiva, ritenuta comepena base in quanto più grave, è stato aggiunto un aumento sanzionatorio per i reati subjudice.Ed infatti in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamentosanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati,che hanno formato oggetto, rispettivamente, di giudizio abbreviato e di giudizio ordinario,la riduzione di pena per il rito abbreviato opera necessariamente prima - e non dopo,come in sede di cognizione - dell'applicazione del criterio moderatore del cumulomateriale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione nonpuò essere superiore ad anni trenta. (In motivazione, la Corte ha escluso che tale diversoordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto congli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità disituazioni determinata dall'efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d'esecuzione,discende dall'intangibilità del giudicato). (Sez. 5, n. 2675 del 22/10/2025, dep. 2026,Alvaro, Rv. 289166 - 01)Tale preclusione, come è noto, subisce deroghe in materia di rideterminazionedella pena a titolo di aumento per la continuazione proprio in sede di cognizione, ma –ed è questo il punto da precisare - solo quando il reato coperto da giudicato non siaquello più grave ( vedi in motivazione Sez. 4, n. 48820 del 19/10/2016, Salernitano, Rv.268332 – 01).Ed infatti è stato affermato che, attesa la possibilità di riconoscimento dellacontinuazione fra reato da giudicare e reato già giudicato, quando il primo sia più gravedel secondo, la pena complessiva va calcolata sulla base di quella da infliggere per ilreato più grave, aumentata nella misura ritenuta equa in riferimento al reato meno gravegià giudicato, che può essere rimodulata nonostante il giudicato (cfr. Sez. 6, n. 21200del 27/03/2007, Albanese, Rv. 237090 - 01).Ma nel caso in esame ci troviamo di fronte al caso opposto, in cui tra i reati daunificare per continuazione è più grave quello oggetto della sentenza definitiva, la cuipena è già coperta da giudicato e non può pertanto essere rimodulata.In questo caso, per la forza preclusiva del giudicato, è corretto fare riferimentoalla pena determinata per il reato più grave, all’esito della riduzione per il rito abbreviato,e su questa pena applicare l’aumento sanzionatorio per i reati ancora sub iudice ritenutimeno gravi.In forza di questi principi il calcolo operato dalla Corte di merito, che sulla penabase stabilita in venti anni di reclusione per il reato più grave, già coperto da giudicato,ha applicato gli ulteriori aumenti per i reati ancora sub iudice, risulta corretto e la censuraè manifestamente infondata.5.

Ricorso MinniciLa censura non è consentita in quanto il difensore munito di procura speciale haformulato tempestiva proposta di concordato e di rideterminazione del quantum di penada applicare per la continuazione esterna in mesi quattro di reclusione ed 2.000 € dimulta.

E’ di tutta evidenza che le censure relative ad una pena che è stata oggetto diaccordo tra le parti non risultano ammissibili.6.Ricorso D’AgostinoIl ricorso ha contenuto perfettamente sovrapponibile a quello di [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per le medesime ragioni7.Ricorso La Delfa7.1.

Il primo motivo è manifestamente infondato e generico.La Corte tratta l'appello di [OSCURATO:PERSONA] a pagina 65 della sentenza e a pag. 68 sioccupa della eccezione relativa al ne bis in idem , richiamando la motivazione del Gup, ilquale ha affermato che i fatti contestati nel presente procedimento sono diversi da quellicontestati nel processo Sotto scacco, pervenuto alla sentenza di primo grado.Nel procedimento Sotto scacco a [OSCURATO:PERSONA] si contestava di far parte diun'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con sede a Paternò e Belpasso, chedi fatto si occupava di rifornimenti e successive vendite nelle piazze di spaccio di questipaesi; tra i singoli reati fine ascritti al [OSCURATO:PERSONA] gli veniva contestato di essersi rifornito disostanze stupefacenti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In sostanza il procedimento Sotto scacco ha per oggetto un sodalizio dedito altraffico di sostanze stupefacenti e operative sul territorio di Paternò e Belpasso nel cuicontesto [OSCURATO:PERSONA] operava come stretto collaboratore degli esponenti apicali (Atea eBeato) e assumeva compiti operativi anche di vendita delle sostanze e di gestione deipusher.

Nel presente procedimento, denominato Blanco, le intercettazioni hannoconsentito di ricostruire con maggiore precisione i tre viaggi per l'acquisto di cocainarealizzati nel 2019.

Il sodalizio di cui [OSCURATO:PERSONA] è accusato di far parte, in un periodosostanzialmente coincidente, è costituito da un gruppo differente, operativo sul territoriodi Catania e [OSCURATO:PERSONA] e facente capo a [OSCURATO:PERSONA], composto daaltri soggetti, che si occupavano solo di traffico di cocaina, attraverso il rifornimento inCalabria e lo smercio in [OSCURATO:PERSONA] a numerosi acquirenti, tra cui gli stessi appartenenti delsodalizio operante in Paternò.La Corte si è soffermata nell'esporre le emergenze probatorie che integrano lediverse condotte attribuite al [OSCURATO:PERSONA], fondate su fatti storici diversi anche se contestualie la circostanza che le tre trasferte siano funzionali agli obiettivi e scopi di entrambi isodalizi non incide sulla diversità dei compendi probatori e soprattutto delle condotteassociative contestate che attengono a due diversi contesti operativi.La sentenza ha inoltre spiegato che le intercettazioni disposte nei due diversiprocedimenti hanno fotografato una fase di transizione del [OSCURATO:PERSONA] e di passaggio da ungruppo criminale all'altro: ed infatti nel procedimento Sotto scacco è emerso il suo attivocoinvolgimento nel sodalizio che operava in Paternò e affidava al [OSCURATO:PERSONA] diversi compiti,tra cui anche quello di rifornirsi di cocaina con [OSCURATO:PERSONA]; successivamentedalle intercettazioni emerge che proprio [OSCURATO:PERSONA] lo aveva coinvolto in altre trasfertenell’ambito del suo gruppo criminale.

Dopo avere ribadito la sostanziale diversità dei duesodalizi criminosi, la Corte ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in temadalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è possibile la simultanea partecipazione apiù sodalizi criminosi sia nell'ipotesi in cui un'associazione lavora per conto enell'interesse di un'altra, sia nell'ipotesi in cui tra le due associazioni sussista un vincolodi collaborazione.A fronte di una motivazione molto articolata e puntigliosa nell'evidenziare ladiversità dei sodalizi emersi dal compendio probatorio e il ruolo specifico di contatto ecollegamento tra gli stessi svolto dal [OSCURATO:PERSONA], le censure formulate dal ricorrenteappaiono del tutto generiche, poiché non si confrontano con queste deduzioni e reiteranola critica formulata con l'appello, limitandosi a valorizzare un unico elemento di fatto , laidentità delle tre trasferte eseguite dal [OSCURATO:PERSONA].7.2.

Il secondo motivo di ricorso non è consentito poiché deduce formalmentevizi di motivazione e violazione delle norme sostanziali in tema di associazione dedita altraffico di sostanze stupefacenti ma, nella sostanza, invoca una diversa valutazione nelmerito delle emergenze probatorie, che non è consentita in sede di legittimità.

Neppurericorre il denunziato travisamento della prova, che la difesa invoca per criticare insostanza l’interpretazione del contenuto delle intercettazioni, così formulando unacensura di merito non consentita in questa sede; peraltro, va rilevato che leintercettazioni sono state correttamente valutate in ragione del loro contenuto criptico,considerato che il loro significato letterale risulta privo di effettivo significato.7.3.

La terza censura è manifestamente infondata poiché la Corte ha determinatol’aumento di pena per la continuazione con il reato satellite contestato al capo 7, relativoai diversi viaggi effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] per rifornire il sodalizio di cocaina, nella misuracontenuta di un anno di reclusione e, per motivare l’entità dell’aumento ha valorizzatole plurime condotte contestate nel capo d’imputazione e l'entità e natura della sostanzatrasportata.8.Ricorso FaldutoL’unico motivo di ricorso è generico e non consentito poiché non si confronta conl’articolata motivazione della sentenza impugnata e invoca una diversa ricostruzione infatto e una rivalutazione nel merito del compendio probatorio, attività che esulano dalsindacato di legittimità.A fronte delle specifiche e articolate motivazioni rese dalla Corte di merito, che haricostruito nel dettaglio i movimenti dell’imputato e i suoi contatti con il mandante inoccasione dei tre viaggi contestagli, le censure operate dalla difesa, con argomenti deltutto sovrapponibili all’appello, appaiono generiche, poiché non affrontano in manieraspecifica i diversi argomenti e gli elementi probatori valorizzati in sentenza e si limitanoa reiterare l’assunto difensivo secondo cui l’imputato sarebbe stato all’oscuro degli scopidelle tre trasferte effettuate il 19, il 20 e il 27 aprile 2019 e della natura di quantotrasportato.Il difensore sostiene che non è provato che i viaggi della coimputata [OSCURATO:PERSONA] fosserotrasporti di sostanza stupefacente, ma la Corte ha osservato che la passeggera deldi due chili di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che stava portando dalla [OSCURATO:PERSONA] a luglio 2019; inoltre sono stati valorizzati i reiterati contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA] che gli commissionava il trasporto, la natura criptica dei messaggiintercorsi e il tono confidenziale dei due interlocutori, che si incontravano subito primadell’inizio della trasferta, simulando un viaggio della [OSCURATO:PERSONA]; tutti elementi che sono staticorrettamente valorizzati nella sentenza impugnata come sintomatici dellaconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di contribuire ad un trasporto di sostanza stupefacente, e cheil ricorrente non considera, così incorrendo nel vizio di genericità.9.

Per le ragioni sin qui esposte, tutti i ricorsi non superano il vaglio diammissibilità.L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in 3.000 €ciascuno in ragione e del grado di colpa nella presentazione dell'impugnazione.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.Roma 29 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elito di [OSCURATO:PERSONA] il 12 Aprile 1993LA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 ottobre 1980avverso la sentenza resa il 10/7/2025 dalla Corte di appello di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale;Sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] POLSIAlimitatamente al trattamento sanzionatorio applicato a [OSCURATO:PERSONA].rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], e CarmeloMalara per [OSCURATO:PERSONA], che insistono per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, per quel che qui rileva, la Corte di appello diCatania, parzialmente riformando la sentenza resa il 15 novembre 2023 dal GUP delTribunale di Catania,ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delvincolo della continuazione con i fatti oggetto della sentenza resa il 20 settembre 2024dalla Corte di appello di Catania;ha rideterminato la pena per [OSCURATO:PERSONA], revocando le pene accessoriedell'interdizione legale durante la pena e della sospensione della responsabilitàgenitoriale e sostituendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizionetemporanea;sull'accordo delle parti ex art. 599 bis cod. proc. pen. ha rideterminato la penaper [OSCURATO:PERSONA], per D'[OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e perSchillaci [OSCURATO:PERSONA];ha respinto l’appello e confermato la sentenza impugnata nei confronti di FaldutoSi addebita agli imputati di essersi associati tra loro e con altri correi allo scopodi commettere più delitti in tema di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti divario tipo e di avere altresì commesso, con più azioni del medesimo disegno criminoso,diversi reati fine da novembre 2018 ad agosto 2019.2.Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso gli imputati indicati in rubrica.3. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto violazionedi legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidivacontestata.Osserva il ricorso che dopo la pronunzia della sentenza n. 185/2015 della Cortecostituzionale, l’applicazione della recidiva è facoltativa e necessita di una peculiaremotivazione in quanto il giudice deve esporre le ragioni per cui ritenga concretamenteapplicabile l’aggravante contestata o, al contrario, non ritenga che i precedenti penalidell'imputato siano espressivi di una sua maggiore colpevolezza; nel caso in esame larecidiva avrebbe potuto essere esclusa, poiché la condotta non attesta una maggiorepericolosità.4. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dedottoviolazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidivacontestata.5. [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione dellapena applicata quale aumento sanzionatorio per effetto della ritenuta continuazione coni fatti giudicati con la sentenza n. 3988 resa dalla Corte di appello il 20 settembre 2024,divenuta irrevocabile.Osserva il ricorrente che la Corte territoriale nel sommare le pene applicate incontinuazione per l'odierno procedimento su quelle già determinate dalla sentenzadefinitiva, non ha applicato il limite al cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen.,in forza del quale, nel caso di concorso di reati, la pena non può essere superiore allimite di trent'anni per la reclusione; osserva che la giurisprudenza ha da tempo chiaritoche nel calcolare il trattamento sanzionatorio il limite previsto dall'art. 78 cod. pen. deveessere applicato prima della riduzione prevista per il rito abbreviato; ciò comporta che,essendo la pena complessivamente applicata, per i reati già coperti da sentenza passatain giudicato, pari ad anni 30 di reclusione, poi ridotta ad anni venti per il rito, gliaumenti sanzionatori per i reati oggetto dell'odierno giudizio devono essere applicatisulla pena stabilita prima di operare la riduzione per il rito; ne consegue che la penacomplessiva per i reati unificati per continuazione, pari ad anni 33 e mesi 9 di reclusione,va prima ridotta ad anni 30, ex art. 78 cod. pen. e poi ridotta di un terzo per il rito.6. [OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] hadedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessivo rigoredell’aumento di pena applicato per la ritenuta continuazione ed erronea applicazionedell'art. 81 cod. pen. poiché l'aumento della sanzione penale, di ben sei mesi direclusione, per la continuazione esterna con i fatti giudicati con la sentenza del 27 giugno2019 del GUP del Tribunale di Catania deve ritenersi eccessivo.Ricorre anche il vizio di violazione di legge, poiché nessuna reale e concretamotivazione viene formulata in sentenza al riguardo.7. D'[OSCURATO:PERSONA] con atto redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Iofrida, ha dedotto con un unico motivo l'eccessivo aumento di pena e l'errataapplicazione dell'art. 81 cod. pen., nonché la sostanziale omessa motivazione sul punto.8. [OSCURATO:PERSONA] con atto sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce tremotivi di ricorso.7.1. Violazione dell'art. 649 cod. proc. pen. poiché la sentenza è affetta da viziodi motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità nella valutazionedell’eccezione fondata sul rispetto del principio del ne bis in idem.Con l'atto di appello si eccepiva la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.,assumendo che il ricorrente era stato processato e giudicato in altro procedimento,denominato Sotto scacco, per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio.[OSCURATO:PERSONA], infatti, veniva indagato in due distinti e paralleli procedimenti penali ei fatti venivano ricostruiti come dimostrativi dell’appartenenza dell'imputato a duediversi gruppi criminali, il primo operante sul territorio di Paternò, oggetto delprocedimento Sotto scacco, e il secondo, oggetto del presente giudizio, attivo suCatania.Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata ha respinto l’eccezione conmotivazione intrinsecamente contraddittoria, poiché da un lato ammette che i viaggi inCalabria realizzati da [OSCURATO:PERSONA] il 23 Aprile, il 4 maggio e l’11 maggio 2019 sono rilevantiin entrambi i procedimenti in quanto ritenute condotte di approvvigionamento disostanze stupefacenti del [OSCURATO:PERSONA] presso il fornitore calabrese e, tuttavia, valuta ilmedesimo comportamento – le trasferte del [OSCURATO:PERSONA] – idoneo ad integrare due diversiaddebiti sovrapponibili. Nel caso in esame infatti sussiste perfetta identità storiconaturalistica tra i fatti oggetto dei due procedimenti, essendo identica la condotta, lecircostanze di tempo, di luogo e di persona. La Corte ha negato questa identità sul rilievodel diverso ambito territoriale in cui operano le due associazioni per le quali l’imputatooperava, ma si tratta di elemento che non può inficiare la medesimezza del fatto storico.7.2. Violazione degli artt. 121, 125 e 192 cod. proc. pen. e degli artt. 74 e 73DPR. 309/90 e motivazione contraddittoria sul riconoscimento della responsabilitàpenale dell'imputato e sugli elementi costitutivi dei reati associativi.Con l'appello erano state formulate specifiche censure sulla natura del contributodel ricorrente al sodalizio, evidenziando che i tre viaggi in [OSCURATO:PERSONA] erano episodici econcentrati in un breve arco temporale e non vi era prova di uno stabile inserimento delLa [OSCURATO:PERSONA] nell'organigramma associativo, avendo l'imputato un ruolo esecutivo esubordinato alle direttive di [OSCURATO:PERSONA].La sentenza ha superato la censura sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] aveva un ruolooperativo, ma non spiega perché questi tre viaggi integrerebbero una partecipazionestabile, considerato che si svolgono nell'arco di due mesi. Inoltre per dimostrare lapartecipazione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito ha valorizzato le conversazioni tra questie [OSCURATO:PERSONA], ma non considera che le conversazioni riguardano esclusivamente i tre viaggiin [OSCURATO:PERSONA] e non contengono alcun riferimento ad una struttura organizzativa stabile,dimostrando un rapporto occasionale di intermediazione.Ricorre pertanto il travisamento della prova in quanto la sentenza ha travisato ilcontenuto delle intercettazioni attribuendo un significato probatorio che non si desumedal loro tenore letterale.7.3. Violazione dell'art. 81 cod. pen. poiché la sentenza non giustifica l'entitàdell'aumento di pena applicato a titolo di continuazione interna nella misura di un annodi reclusione, come risulta da pagina 79 della motivazione.La giurisprudenza di legittimità ha, di contro, chiarito che nella determinazionedell'aumento di pena per continuazione l'onere motivazionale è proporzionato all'entitàdell'aumento stesso, che nel caso di specie deve ritenersi significativo.9.[OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile del delitto ex art. 73 DPR.309/90di cui al capo 7 e assolto dal reato associativo, deduce vizio di motivazione delprovvedimento impugnato poiché la sentenza è illogica e contraddittoria in quanto gliargomenti formulati a sostegno dell'affermazione di responsabilità per il reatoaddebitato sono carenti e poiché non viene adeguatamente considerato un datodirimente e cioè il lavoro di tassista svolto dall'imputato che potrebbe giustificare inmodo lecito i suoi trasferimenti sul territorio. Di contro i giudici di merito hannovalorizzato le conversazioni intercettate attribuendo alle stesse un significato cripticoche non avevano; non hanno svolto nessun ragionamento utile a smentirle; non vi èalcun sequestro di sostanza; non si comprende perché il ricorrente avrebbe dovutoconoscere il contenuto del bagaglio della passeggera che ha trasportato in tre occasioni.La Corte di appello ha, poi, svalutato un elemento di particolare importanza, laconversazione tra il mandante del trasporto e la signora trasportata, da cui si desumeche il ricorrente veniva considerato come soggetto estraneo rispetto alle ragioni delviaggio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.Va premesso che nel caso di specie si è in presenza di una doppia conformeaffermazione di responsabilità da parte dei due giudici di merito e, in molti casi, le partihanno raggiunto un concordato in appello sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen.La Corte di appello ha pienamente confermato la ricostruzione in fatto e leconsiderazioni in diritto operate dal Giudice dell'udienza preliminare, così giungendo aconclusioni analoghe, sulla scorta di una conforme ponderazione del compendioistruttorio, con motivazione del tutto immune da illogicità o omissioni sui temi devoluti.È quindi opportuno ricordare che questa Corte ha ripetutamente chiarito che la sentenzadi appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpoargomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementinuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamentechiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv.191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012,Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]).Può osservarsi, ancora in via preliminare, come numerosi motivi proposti dairicorrenti si caratterizzino per avere, nella maggior parte della loro articolazione,reiterato argomenti già introdotti con l'atto di appello. I ricorrenti, di fatto, hannoriproposto le proprie argomentazioni difensive, al fine di giungere ad una letturaalternativa del merito, senza realmente confrontarsi con la persuasiva motivazione dellaCorte di appello, che ha analiticamente ricostruito le condotte poste a base dellacondanna degli stessi.Deve essere, in tal senso, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione lapossibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quellaeffettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pureanch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o undiverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,Barraglia, Rv. 275100-01; Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01)Va al riguardo ribadito che l'inosservanza o l'erronea applicazione della leggesono ritualmente dedotte allorché si contesti la riconducibilità del fatto, come ricostruitodai giudici di merito, alla fattispecie astratta delineata dalla norma incriminatrice, manon possono essere dirette a revocare in dubbio l'idoneità delle emergenze processualia fondare la condanna che poggia su tale ricostruzione, neppure lamentando laviolazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma1, lett. e), dello stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione deglielementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i suaccennati limiti all'ammissibilitàdelle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui allalettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersidell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04).Va infine ricordato che non sono deducibili con ricorso per cassazione avversola sentenza emessa a seguito di concordato in appello, i vizi attinenti alla determinazionedella pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi la natura consensualisticadell'istituto e la sua funzione deflattiva (Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv.289033 - 02).Passando adesso ad esaminare le questioni devolute con i ricorsi va precisatoquanto segue.2.Ricorso BrunettoL’unica censura dedotta, relativa all’omessa esclusione dell’aggravante dellarecidiva nella determinazione della pena non è consentita poiché con l'atto di appellol'imputato non aveva dedotto o avanzato doglianze in relazione al riconoscimento dellarecidiva, sicchè non può dolersi in questa sede di questioni non devolute alla Corteterritoriale .Inoltre va rilevato che il difensore munito di procura speciale ha formulatotempestiva proposta di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. nell'ambito del qualele attenuanti generiche sono state riconosciute equivalenti alla contestata recidiva.(v.pag.30 sentenza app.)3.Ricorso [OSCURATO:PERSONA] DomenicoL’unica censura dedotta con il ricorso proposto nell’interesse di SchillaciDomenico non è consentita poiché il ricorrente aveva presentato un motivo di appello alriguardo, ma vi ha esplicitamente rinunziato, tramite il difensore munito di procuraspeciale, e ha concordato il trattamento sanzionatorio ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc.pen.4.[OSCURATO:PERSONA] MicheleL’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.Occorre premettere che secondo il più autorevole consesso di questa Corte, lariduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la penaè stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilitedagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulomateriale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad annitrenta. (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, P.g. in proc. volpe e altri, Rv. 237692 - 01)Le Sezioni Unite hanno riaffermato la soluzione positiva, unanimemente offerta alquesito interpretativo dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. I, 7/4/1994,Pusceddu, rv. 197840; Sez. V, 9/12/2003 n. 18368, Bajtrami, rv. 229229; Sez. I,10/3/2004 n. 15027, Pasinelli, in Cass. pen., 2005, 2287), sul rilievo della naturapremiale del giudizio abbreviato, che si configura come procedura semplificata adefinizione anticipata nell’udienza preliminare, subordinata all’opzione negoziale eprevede una diminuente di natura processuale, che non attiene alla valutazione del fatto-reato ed alla personalità dell’imputato.Conforme a questo indirizzo anche la sentenza Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017;Scavone, Rv. 271751 – 01, secondo cui nel giudizio di cognizione, la riduzione di penaconseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinatain osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e seguenticod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forzadella quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta, e ciò anchenell’ipotesi di applicazione della continuazione tra il reato per cui si procede ed altro reatoper il quale sia intervenuta sentenza irrevocabile. (Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep.2018, Scavone, Rv. 271751 – 01 v. pag. 39)Va tuttavia rilevato che la pronunzia delle Sezioni Unite si riferisce ad un’ipotesiin cui tutti i reati unificati per continuazione si trovano sub iudice, situazione del tuttodiversa dal caso specifico che ci occupa, in cui la continuazione esterna è statariconosciuta con fatti già giudicati con sentenza definitiva e il reato più grave è statoindividuato tra quelli coperti da giudicato, sicchè sulla pena definitiva, ritenuta comepena base in quanto più grave, è stato aggiunto un aumento sanzionatorio per i reati subjudice.Ed infatti in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamentosanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati,che hanno formato oggetto, rispettivamente, di giudizio abbreviato e di giudizio ordinario,la riduzione di pena per il rito abbreviato opera necessariamente prima - e non dopo,come in sede di cognizione - dell'applicazione del criterio moderatore del cumulomateriale previsto dall'art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione nonpuò essere superiore ad anni trenta. (In motivazione, la Corte ha escluso che tale diversoordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto congli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità disituazioni determinata dall'efficacia preclusiva che, in seno al procedimento d'esecuzione,discende dall'intangibilità del giudicato). (Sez. 5, n. 2675 del 22/10/2025, dep. 2026,Alvaro, Rv. 289166 - 01)Tale preclusione, come è noto, subisce deroghe in materia di rideterminazionedella pena a titolo di aumento per la continuazione proprio in sede di cognizione, ma –ed è questo il punto da precisare - solo quando il reato coperto da giudicato non siaquello più grave ( vedi in motivazione Sez. 4, n. 48820 del 19/10/2016, Salernitano, Rv.268332 – 01).Ed infatti è stato affermato che, attesa la possibilità di riconoscimento dellacontinuazione fra reato da giudicare e reato già giudicato, quando il primo sia più gravedel secondo, la pena complessiva va calcolata sulla base di quella da infliggere per ilreato più grave, aumentata nella misura ritenuta equa in riferimento al reato meno gravegià giudicato, che può essere rimodulata nonostante il giudicato (cfr. Sez. 6, n. 21200del 27/03/2007, Albanese, Rv. 237090 - 01).Ma nel caso in esame ci troviamo di fronte al caso opposto, in cui tra i reati daunificare per continuazione è più grave quello oggetto della sentenza definitiva, la cuipena è già coperta da giudicato e non può pertanto essere rimodulata.In questo caso, per la forza preclusiva del giudicato, è corretto fare riferimentoalla pena determinata per il reato più grave, all’esito della riduzione per il rito abbreviato,e su questa pena applicare l’aumento sanzionatorio per i reati ancora sub iudice ritenutimeno gravi.In forza di questi principi il calcolo operato dalla Corte di merito, che sulla penabase stabilita in venti anni di reclusione per il reato più grave, già coperto da giudicato,ha applicato gli ulteriori aumenti per i reati ancora sub iudice, risulta corretto e la censuraè manifestamente infondata.5. Ricorso MinniciLa censura non è consentita in quanto il difensore munito di procura speciale haformulato tempestiva proposta di concordato e di rideterminazione del quantum di penada applicare per la continuazione esterna in mesi quattro di reclusione ed 2.000 € dimulta. E’ di tutta evidenza che le censure relative ad una pena che è stata oggetto diaccordo tra le parti non risultano ammissibili.6.Ricorso D’AgostinoIl ricorso ha contenuto perfettamente sovrapponibile a quello di [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per le medesime ragioni7.Ricorso La Delfa7.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e generico.La Corte tratta l'appello di [OSCURATO:PERSONA] a pagina 65 della sentenza e a pag. 68 sioccupa della eccezione relativa al ne bis in idem , richiamando la motivazione del Gup, ilquale ha affermato che i fatti contestati nel presente procedimento sono diversi da quellicontestati nel processo Sotto scacco, pervenuto alla sentenza di primo grado.Nel procedimento Sotto scacco a [OSCURATO:PERSONA] si contestava di far parte diun'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con sede a Paternò e Belpasso, chedi fatto si occupava di rifornimenti e successive vendite nelle piazze di spaccio di questipaesi; tra i singoli reati fine ascritti al [OSCURATO:PERSONA] gli veniva contestato di essersi rifornito disostanze stupefacenti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In sostanza il procedimento Sotto scacco ha per oggetto un sodalizio dedito altraffico di sostanze stupefacenti e operative sul territorio di Paternò e Belpasso nel cuicontesto [OSCURATO:PERSONA] operava come stretto collaboratore degli esponenti apicali (Atea eBeato) e assumeva compiti operativi anche di vendita delle sostanze e di gestione deipusher. Nel presente procedimento, denominato Blanco, le intercettazioni hannoconsentito di ricostruire con maggiore precisione i tre viaggi per l'acquisto di cocainarealizzati nel 2019. Il sodalizio di cui [OSCURATO:PERSONA] è accusato di far parte, in un periodosostanzialmente coincidente, è costituito da un gruppo differente, operativo sul territoriodi Catania e [OSCURATO:PERSONA] e facente capo a [OSCURATO:PERSONA], composto daaltri soggetti, che si occupavano solo di traffico di cocaina, attraverso il rifornimento inCalabria e lo smercio in [OSCURATO:PERSONA] a numerosi acquirenti, tra cui gli stessi appartenenti delsodalizio operante in Paternò.La Corte si è soffermata nell'esporre le emergenze probatorie che integrano lediverse condotte attribuite al [OSCURATO:PERSONA], fondate su fatti storici diversi anche se contestualie la circostanza che le tre trasferte siano funzionali agli obiettivi e scopi di entrambi isodalizi non incide sulla diversità dei compendi probatori e soprattutto delle condotteassociative contestate che attengono a due diversi contesti operativi.La sentenza ha inoltre spiegato che le intercettazioni disposte nei due diversiprocedimenti hanno fotografato una fase di transizione del [OSCURATO:PERSONA] e di passaggio da ungruppo criminale all'altro: ed infatti nel procedimento Sotto scacco è emerso il suo attivocoinvolgimento nel sodalizio che operava in Paternò e affidava al [OSCURATO:PERSONA] diversi compiti,tra cui anche quello di rifornirsi di cocaina con [OSCURATO:PERSONA]; successivamentedalle intercettazioni emerge che proprio [OSCURATO:PERSONA] lo aveva coinvolto in altre trasfertenell’ambito del suo gruppo criminale. Dopo avere ribadito la sostanziale diversità dei duesodalizi criminosi, la Corte ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in temadalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è possibile la simultanea partecipazione apiù sodalizi criminosi sia nell'ipotesi in cui un'associazione lavora per conto enell'interesse di un'altra, sia nell'ipotesi in cui tra le due associazioni sussista un vincolodi collaborazione.A fronte di una motivazione molto articolata e puntigliosa nell'evidenziare ladiversità dei sodalizi emersi dal compendio probatorio e il ruolo specifico di contatto ecollegamento tra gli stessi svolto dal [OSCURATO:PERSONA], le censure formulate dal ricorrenteappaiono del tutto generiche, poiché non si confrontano con queste deduzioni e reiteranola critica formulata con l'appello, limitandosi a valorizzare un unico elemento di fatto , laidentità delle tre trasferte eseguite dal [OSCURATO:PERSONA].7.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito poiché deduce formalmentevizi di motivazione e violazione delle norme sostanziali in tema di associazione dedita altraffico di sostanze stupefacenti ma, nella sostanza, invoca una diversa valutazione nelmerito delle emergenze probatorie, che non è consentita in sede di legittimità. Neppurericorre il denunziato travisamento della prova, che la difesa invoca per criticare insostanza l’interpretazione del contenuto delle intercettazioni, così formulando unacensura di merito non consentita in questa sede; peraltro, va rilevato che leintercettazioni sono state correttamente valutate in ragione del loro contenuto criptico,considerato che il loro significato letterale risulta privo di effettivo significato.7.3. La terza censura è manifestamente infondata poiché la Corte ha determinatol’aumento di pena per la continuazione con il reato satellite contestato al capo 7, relativoai diversi viaggi effettuati dal [OSCURATO:PERSONA] per rifornire il sodalizio di cocaina, nella misuracontenuta di un anno di reclusione e, per motivare l’entità dell’aumento ha valorizzatole plurime condotte contestate nel capo d’imputazione e l'entità e natura della sostanzatrasportata.8.Ricorso FaldutoL’unico motivo di ricorso è generico e non consentito poiché non si confronta conl’articolata motivazione della sentenza impugnata e invoca una diversa ricostruzione infatto e una rivalutazione nel merito del compendio probatorio, attività che esulano dalsindacato di legittimità.A fronte delle specifiche e articolate motivazioni rese dalla Corte di merito, che haricostruito nel dettaglio i movimenti dell’imputato e i suoi contatti con il mandante inoccasione dei tre viaggi contestagli, le censure operate dalla difesa, con argomenti deltutto sovrapponibili all’appello, appaiono generiche, poiché non affrontano in manieraspecifica i diversi argomenti e gli elementi probatori valorizzati in sentenza e si limitanoa reiterare l’assunto difensivo secondo cui l’imputato sarebbe stato all’oscuro degli scopidelle tre trasferte effettuate il 19, il 20 e il 27 aprile 2019 e della natura di quantotrasportato.Il difensore sostiene che non è provato che i viaggi della coimputata [OSCURATO:PERSONA] fosserotrasporti di sostanza stupefacente, ma la Corte ha osservato che la passeggera deldi due chili di sostanza stupefacente del tipo cocaina, che stava portando dalla [OSCURATO:PERSONA] a luglio 2019; inoltre sono stati valorizzati i reiterati contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e ilcoimputato [OSCURATO:PERSONA] che gli commissionava il trasporto, la natura criptica dei messaggiintercorsi e il tono confidenziale dei due interlocutori, che si incontravano subito primadell’inizio della trasferta, simulando un viaggio della [OSCURATO:PERSONA]; tutti elementi che sono staticorrettamente valorizzati nella sentenza impugnata come sintomatici dellaconsapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di contribuire ad un trasporto di sostanza stupefacente, e cheil ricorrente non considera, così incorrendo nel vizio di genericità.9. Per le ragioni sin qui esposte, tutti i ricorsi non superano il vaglio diammissibilità.L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in 3.000 €ciascuno in ragione e del grado di colpa nella presentazione dell'impugnazione. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.Roma 29 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18425/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris