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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 35237/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16940-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - , avverso la sentenza n. 14/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 16940 sez.

ML - ud. 15-09-2021 -2- RG 16940/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 14/2020 la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Siracusa n. 456/2018, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], diretta ad accertare sia la prescrizione quinquennale ovvero decennale delle somme richieste dall'[OSCURATO:PERSONA] con la comunicazione di rettifica relativa al periodo 1999/2006, perché mai oggetto di alcuna precedente richiesta, sia l'insussistenza del debito previdenziale smentito dai pregressi comportamenti dell'Istituto che aveva provveduto al rilascio del DURC negli anni dal 2010 al 2016 senza mai sollevare alcuna contestazione ed anzi avendo attestato, di fatto, la regolarità nel versamento dei contributi per lo stesso periodo.

2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva assolto l'onere della prova sulla pretesa contributiva mediante la produzione della copiosa ed esaustiva documentazione attestante il carattere indebito della compensazione operata dalla società e che non si era verificata alcuna prescrizione perché ricorreva la ipotesi di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. di doloso occultamento del debito contributivo verso l'Ente previdenziale che era stato possibile individuare solo all'esito di complessi accertamenti della Guardia di Finanza.

3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] affidato a due motivi cui ha resistito, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA].

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

5. La società ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la falsa applicazione degli artt. 2935, 2941 n. 8 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per insussistenza di "doloso occultamento del debito" ai fini della sospensione della decorrenza del termine di prescrizione, per avere errato la Corte territoriale nel ritenere che, nella fattispecie, la società aveva dolosamente occultato il debito previdenziale avendo indicato nelle ordinarie denunce 1 A. RG 16940/2020 fiscali due dati (la partita IVA e la matricola [OSCURATO:PERSONA]) non riferibili allo stesso soggetto giuridico, quando, invece, tale circostanza era facilmente evincibile dallo stesso Istituto attraverso una normale interrogazione dei sistemi informatici dell'Anagrafe tributaria.

3. Con il secondo motivo si censura la falsa applicazione dell'art. 17 co. 1 D.Igs. n. 241/1997, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc; l'applicazione dell'art. 8 legge n. 212/2000, l'estinzione dell'obbligazione contributiva tramite compensazione con un credito di imposta altrui, l'insussistenza ratione temporis del divieto di compensazione tra crediti tributari e debiti previdenziali riferibili a soggetti diversi.

Si sostiene che le operazioni di presunta indebita compensazione, contestate dall'[OSCURATO:PERSONA], non erano disciplinate dall'art. 17 co. 1 del D.Igs. n. 241/1997 ma dall'art. 8 legge del 2000 (Statuto del contribuente) che consente espressamente l'estinzione delle obbligazioni tributarie tramite compensazione e accollo del debito di imposta altrui.

4. Il primo motivo è inammissibile.

5. Invero, attraverso le asserite violazioni di legge, viene veicolata la richiesta di un nuovo accertamento di fatto, relativo alla circostanza della sussistenza di "doloso occultamento del credito" che, nella fattispecie, con una indagine accurata e adeguatamente motivata la Corte di merito ha ritenuto invece esservi stato.

6. Il secondo motivo è anche esso inammissibile.

7. La sentenza impugnata si fonda, in sostanza, su due rationes decidendi (alterazione F24 riguardanti altre società, che esponevano crediti previdenziali di altri soggetti, portati impropriamente in compensazione con i propri debiti previdenziali, peraltro al di fuori del sistema tipico di autoliquidazione dei propri crediti/controcrediti previdenziali nelle denunce periodiche, e carattere indebito della compensazione operata ex art. 17 co. 1 D.Igs. n. 241/1997), tutte astrattamente idonee a sorreggere la decisione, con la conseguenza che la mancata specifica impugnazione del profilo riguardante la alterazione degli F24 relativi ad altre società, portati appunto in compensazione, rende inammissibile il motivo di ricorso per difetto di interesse (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 16602/2005; Cass. n. 24540/2009; Cass.2 RG 16940/2020 n. 3633/2017) rispetto alla censura (carattere indebito della compensazione) il cui esame diverrebbe ultroneo perché non potrebbe mai portare alla cassazione della sentenza.

8. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

9. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16940-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - , avverso la sentenza n. 14/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 16940 sez. ML - ud. 15-09-2021 -2- RG 16940/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 14/2020 la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Siracusa n. 456/2018, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA], diretta ad accertare sia la prescrizione quinquennale ovvero decennale delle somme richieste dall'[OSCURATO:PERSONA] con la comunicazione di rettifica relativa al periodo 1999/2006, perché mai oggetto di alcuna precedente richiesta, sia l'insussistenza del debito previdenziale smentito dai pregressi comportamenti dell'Istituto che aveva provveduto al rilascio del DURC negli anni dal 2010 al 2016 senza mai sollevare alcuna contestazione ed anzi avendo attestato, di fatto, la regolarità nel versamento dei contributi per lo stesso periodo. 2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva assolto l'onere della prova sulla pretesa contributiva mediante la produzione della copiosa ed esaustiva documentazione attestante il carattere indebito della compensazione operata dalla società e che non si era verificata alcuna prescrizione perché ricorreva la ipotesi di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. di doloso occultamento del debito contributivo verso l'Ente previdenziale che era stato possibile individuare solo all'esito di complessi accertamenti della Guardia di Finanza. 3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] affidato a due motivi cui ha resistito, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 5. La società ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la falsa applicazione degli artt. 2935, 2941 n. 8 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per insussistenza di "doloso occultamento del debito" ai fini della sospensione della decorrenza del termine di prescrizione, per avere errato la Corte territoriale nel ritenere che, nella fattispecie, la società aveva dolosamente occultato il debito previdenziale avendo indicato nelle ordinarie denunce 1 A. RG 16940/2020 fiscali due dati (la partita IVA e la matricola [OSCURATO:PERSONA]) non riferibili allo stesso soggetto giuridico, quando, invece, tale circostanza era facilmente evincibile dallo stesso Istituto attraverso una normale interrogazione dei sistemi informatici dell'Anagrafe tributaria. 3. Con il secondo motivo si censura la falsa applicazione dell'art. 17 co. 1 D.Igs. n. 241/1997, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc; l'applicazione dell'art. 8 legge n. 212/2000, l'estinzione dell'obbligazione contributiva tramite compensazione con un credito di imposta altrui, l'insussistenza ratione temporis del divieto di compensazione tra crediti tributari e debiti previdenziali riferibili a soggetti diversi. Si sostiene che le operazioni di presunta indebita compensazione, contestate dall'[OSCURATO:PERSONA], non erano disciplinate dall'art. 17 co. 1 del D.Igs. n. 241/1997 ma dall'art. 8 legge del 2000 (Statuto del contribuente) che consente espressamente l'estinzione delle obbligazioni tributarie tramite compensazione e accollo del debito di imposta altrui. 4. Il primo motivo è inammissibile. 5. Invero, attraverso le asserite violazioni di legge, viene veicolata la richiesta di un nuovo accertamento di fatto, relativo alla circostanza della sussistenza di "doloso occultamento del credito" che, nella fattispecie, con una indagine accurata e adeguatamente motivata la Corte di merito ha ritenuto invece esservi stato. 6. Il secondo motivo è anche esso inammissibile. 7. La sentenza impugnata si fonda, in sostanza, su due rationes decidendi (alterazione F24 riguardanti altre società, che esponevano crediti previdenziali di altri soggetti, portati impropriamente in compensazione con i propri debiti previdenziali, peraltro al di fuori del sistema tipico di autoliquidazione dei propri crediti/controcrediti previdenziali nelle denunce periodiche, e carattere indebito della compensazione operata ex art. 17 co. 1 D.Igs. n. 241/1997), tutte astrattamente idonee a sorreggere la decisione, con la conseguenza che la mancata specifica impugnazione del profilo riguardante la alterazione degli F24 relativi ad altre società, portati appunto in compensazione, rende inammissibile il motivo di ricorso per difetto di interesse (cfr. Cass. Sez. Un. n. 16602/2005; Cass. n. 24540/2009; Cass.2 RG 16940/2020 n. 3633/2017) rispetto alla censura (carattere indebito della compensazione) il cui esame diverrebbe ultroneo perché non potrebbe mai portare alla cassazione della sentenza. 8. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 9. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera
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