CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09353/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il tentato furto di 4/5 quintali di olive, colte dagli alberi mediante taglio dei rami e conseguente danneggiamento delle piante, commesso il 9 novembre 2017, reato aggravato dalla violenza sulle cose, dalle esposizione del bene alla pubblica fede e dalla minorata difesa (artt. 61, n. 5, 624, 625, comma primo, nn. 2 e 7, e comma secondo cod. pen.); Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata esclusione della recidiva e della aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., nonché l'esclusione dell'art. 131-bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato in quanto: - sulla recidiva c'è ampia e congrua motivazione, priva di cadute logiche, che investe tanto il profilo formale quanto quello sostanziale (cfr. pag. 3); - la richiesta di esclusione della aggravante della esposizione a pubblica fede fa leva su una opzione interpretativa recessiva e completamente superata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, che, anche di recente, ha affermato che: ntegra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., la sottrazione di frutti pendenti da alberi, trattandosi di cose esposte alla pubblica fede per destinazione naturale, non essendo necessario che l'esposizione consegua alla volontà del proprietario o possessore del bene (Sez. 5, n. 11000 del 13/12/2019, dep. 2020, Trovato, Rv. 27879, conf. N. 11158 del 2019 Rv. 275276 - 01, N. 3550 del 2015 Rv. 262843 - 01, N. 39222 del 2015 Rv. 264870 - 01, nonché, da ultimo, Sez. 4, n. 25042 del 06/04/2021, Lopreti, Rv. 281435); - la richiesta della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondata laddove postula l'esclusione della citata aggravante e, in ogni caso, non potrebbe essere riconosciuta in questa sede giusta la normativa introdotta dalla legge n. 150 del 2022 (che ha previsto nuovi e più favorevoli limiti edittali) dato che già il giudice di merito aveva escluso sia la particolare tenuità dell'offesa (alla luce del quantitativo di olive che si tentavano di asportare e dei danni arrecati alle piante) sia la non abitualità del reato alla luce dei precedenti penali degli imputati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende