CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2025
Cassazione n. 29181/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Considerato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza emessa il 9 aprile 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Bergamo, che ha dichiarato non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova; considerato che il Procuratore ricorrente deduce, con unico motivo, violazione degli artt. 224 ter, comma 6, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 e 168 ter, comma 2, cod. pen. perché il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti alla Prefettura competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie obbligatorie; letta la nota del Procuratore generale in data 13 giugno 2025; considerato che per costante giurisprudenza di questa Corte «In tema di circolazione stradale è inammissibile, per difetto dell'interesse concreto a impugnare, il ricorso per cassazione presentato dal pubblico ministero avverso una sentenza di non doversi procedere che non abbia disposto la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ex art. 221, comma 2, cod. strada, potendo la parte impugnante procedere all'adempimento omesso personalmente, ovvero facendone richiesta all'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento» (Sez. 4, n. 6528 del 09/01/2018, Parisi, Rv. 272207 - 01; Sez. 4, n. 3474 del 12/12/2007, dep. 2008, Leoni, Rv. 239026 - 01); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso