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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2025

Cassazione n. 25357/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio; letta la nota difensiva dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'associarsi alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha insistito nei motivi di ricorso e nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza del 02/07/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], previa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., rideterminava in otto mesi di reclusione ed € 800,00 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa in concorso (con [OSCURATO:PERSONA]) ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. ; Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato alla Grasso «perché, in concorso morale e materiale tra loro, con artifici e raggiri consistiti nel pubblicizzare falsamente sul social network Facebook l'offerta di vendita di diversi capi di abbigliamento tra i quali una borsa, una tuta ed un bracciale, nel richiedere per la vendita dei suddetti articoli un prezzo particolarmente conveniente pari ad C 71,90, nel comunicare il proprio numero di [OSCURATO:TELEFONO] (intestato a [OSCURATO:PERSONA]) e nel fornire per telefono mediante l'applicativo Whatsapp rassicurazioni circa le modalità di conclusione dell'affare e di esecuzione della compravendita, inducevano in errore sulla serietà di quella offerta [OSCURATO:PERSONA] e così si procuravano l'ingiusto profitto consistente nella disponibilità della somma pari ad C 71,90 con pari danno per la persona offesa, somma che ricevevano dalla persona offesa mediante versamento sulla carta [OSCURATO:PERSONA] nr. 533 1710 7472 2188 intestata a [OSCURATO:PERSONA] quale prezzo per l'acquisto della merce sopraindicata, senza tuttavia consegnare né spedire i beni compravenduti e rendendosi poi irreperibili».

2. Avverso la menzionata sentenza del 06/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente afferma che la sentenza impugnata sarebbe «compromessa sia nella ricostruzione degli elementi di prova, sia pure nella corretta applicazione delle norme di diritto, in violazione dell'art. 68 c.p.p., con errore sull'identità fisica dell'imputata, alla quale è stata ricondotta l'intestazione dell'utenza telefonica recante il numero 380-132816», con le conseguenti: a) mancanza e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; b) omessa valutazione e travisamento di prova; c) mancata assunzione di una prova decisiva, «avendone, la parte, fatto richiesta (travisamento per omissione)», ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; d) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] denuncia in particolare la mancanza e la contraddittorietà della motivazione per «[i]nsufficienza della prova e ragionevole dubbio circa l'identità fisica dell'imputata alla quale è stata ricondotta l'intestazione dell'utenza telefonica recante il numero 380-13 28116».

Secondo la ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata non osserverebbe «i principi indicati da codesta Suprema Corte di Cassazione (sentenza nr. 20165/2024 [...]) nella fattispecie del tutto sovrapponibile e speculare alla presente, riguardante la medesima imputata e la stessa utenza 380- 13 28116». [OSCURATO:PERSONA]: a) asserisce di non avere mai ricevuto alcuna notificazione né degli atti riguardanti la fase delle indagini preliminari né del decreto che ha disposto il giudizio di primo grado, circostanza, questa, che «[s]e venisse comprovata, emergerebbe la richiamata inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità»; b) la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta del proprio difensore, che era stato nominato solo il 04/02/2025, di differimento della trattazione del giudizio o, in via subordinata, di rimessione nel termine per presentare memorie e «allegare documenti e prove decisive a discolpa della Grasso (in tal senso, il richiamo alla sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto nel proc. pen. n. 13156/2018 RGNR - n. 349/2022 - Tribunale di Catania - sentenza del 17.01.2025, in attesa di motivazione [...]), riguardante altro episodio sovrapponibile al presente giudizio, laddove era emersa la prova positiva dell'assoluta ed evidente non riconducibilità della firma all'attuale [OSCURATO:PERSONA] con quelle apposte da altra omonima o sedicente [OSCURATO:PERSONA] per cui era processo; firme rinvenute sui contratti acquisiti agli atti del giudizio».

La ricorrente espone che, con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fondato il giudizio di colpevolezza esclusivamente sulle risultanze degli atti a firma dell'agente Curtolillo, «ma che fanno semplice riferimento all'abbinamento anagrafico della titolarità dell'utenza 380-13 28116 alla Grasso, ricostruito attraverso l'accesso da parte delle Forze di Polizia e dell'[OSCURATO:PERSONA] al Centro elaborazione dati (C.e.d.) del Ministero dell'interno, per il tramite del sistema informatico [OSCURATO:PERSONA] (E.T.NA)».

In realtà, sussisterebbe «il ragionevole e comprovato dubbio che tale utenza 380-13 28116 fosse intestata - sul rapporto di indagini svolte dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento nr. 4810/2018 RGNR - ad altra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], omonima dell'odierna imputata, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Prova ne sia che l'attività investigativa fu compiuta e conclusa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], omonima dell'odierna ricorrente e che risultava effettiva titolare dell'utenza 380-13 28116». [OSCURATO:PERSONA] deduce che, «in assenza del contratto sottoscritto e della documentazione allegata», «il riscontro E.T.NA. acquisito dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [...] altro non è se non la copia di un [OSCURATO:PERSONA], in uso esclusivo della P.G.», il quale «non rientra, ai sensi dell'art. 234 C.p.p., tra i "documenti" di cui è consentita l'acquisizione al fine della prova».

L'attestazione dell'E.T.NA., in quanto consultabile solo dalla polizia giudiziaria o dall'autorità giudiziaria e non consultabile né verificabile dall'imputata e dal suo difensore, sarebbe inutilizzabile ai fini della decisione e non potrebbe in alcun modo assurgere al rango di unica prova di colpevolezza, pena l'inosservanza di norme processuali.

Ciò tanto più allorquando «vi è la prova che, da indagini svolte da altro Ufficio giudiziario, l'anagrafica E.T.NA. ha fatto corrispondere la titolarità dell'utenza mobile 380-13 28116 ad altra [OSCURATO:PERSONA], quella [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]».

Né era stata «acquisita la prova documentale, ovvero il contratto della Sim abbinata al numero 380-13 28116, unico "documento" da cui poteva essere ricavata una "prova processuale"».

2.2. [OSCURATO:PERSONA] invoca poi le «[p]rove sopravvenute alla sentenza di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa».

In particolare, «[i] contratti, nominalmente riconducibili all'odierna ricorrente, non sono stati certamente sottoscritti dalla stessa».

Anche la firma, che risulta apposta sul contratto che è stato acquisito nell'ambito nel procedimento penale n. 13156/2018 R.G.N.R., n. 349/2022 R.G. del Tribunale di Catania, sarebbe «macroscopicamente difforme da quella rilevabile dagli atti (notificazioni, elezioni di domicilio) contenuti del fascicolo nel presente giudizio».

È sulla base di «tale corredo probatorio» che il Tribunale di Catania l'avrebbe assolta per non avere commesso il fatto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le doglianze della ricorrente sono fondate, nei termini che seguono.

Con la sentenza n. 2065 del 19/04/2024, relativa a una fattispecie di truffa in concorso (aggravata a norma del n. 2-bis del secondo comma dell'art. 640 cod. pen.) apparentemente analoga a quella che viene qui in rilievo e che vedeva imputata sempre l'odierna ricorrente, questa Seconda sezione penale, nell'accogliere il ricorso che era stato dalla stessa presentato, con il conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata, aveva rilevato, sulla base di plurimi elementi, come «non si sia raggiunta, alla luce della regula iuris del doveroso superamento del dubbio ragionevole, la certezza che l'odierna ricorrente sia la effettiva titolare (oltre che la esclusiva utilizzatrice) dell'utenza [OSCURATO:TELEFONO]», «ovvero ancora che non esista un'altra persona di nome [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]».

Questa Seconda sezione penale concludeva quindi che, «[s]olo in tali casi - che necessariamente presuppongono l'accertamento della ricorrenza di un mero errore materiale nell'identificazione di una stessa persona - non sufficientemente chiariti dai giudici di merito, superati i dubbi sull'identità personale conseguenti alla rilevata parziale omonimia, l'accusa potrebbe ritenersi validamente elevata a carico della odierna ricorrente».Anche nell'attuale apparentemente analoga fattispecie, l'unico elemento che è stato posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità della ricorrente, in quanto colei che avrebbe tenuto i contatti con la persona offesa e concluso con lei il negozio truffaldino mediante l'applicativo Whatsapp, creando anche un gruppo, sempre su Whatsapp, è costituito dalla ritenuta intestazione alla stessa ricorrente ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]) dell'utenza telefonica [OSCURATO:TELEFONO], che fu utilizzata per i suddetti contatti e conclusione del negozio, nonché per creare il menzionato gruppo.

A tale proposito, si deve osservare che, dalla lettura delle sentenze di merito, in particolare di quella di primo grado (nulla essendo stato specificato al riguardo in quella di secondo grado), risulta che l'accertamento dell'intestazione alla ricorrente dell'indicata utenza telefonica risultava «[d]agli atti a firma del teste [della polizia giudiziaria] Curtolillo in luogo della sua deposizione».

Orbene, appare di tutta evidenza come la genericità di tale indicazione, in quanto priva di qualsiasi riferimento alle modalità con le quali il testimone Curtolillo ebbe a compiere l'accertamento in questione, risulti del tutto inidonea al superamento del ragionevole dubbio, già motivatamente manifestato da questa Seconda sezione con la sentenza n. 20165 del 19/04/2024, che l'odierna ricorrente fosse davvero l'effettiva titolare dell'utenza [OSCURATO:TELEFONO] che fu utilizzata per la commissione della truffa.

2. Da quanto si è esposto, discende la necessità dell'annullamento anche della sentenza qui impugnata, e la necessità, anche in questo caso, di un nuovo giudizio, finalizzato a chiarire, da parte del giudice del rinvio, i menzionati dubbi, eventualmente anche mediante l'acquisizione di copia dei contratti con i quali fu attivata l'utenza [OSCURATO:TELEFONO].

P.Q.M.

An

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio; letta la nota difensiva dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'associarsi alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha insistito nei motivi di ricorso e nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza del 02/07/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], previa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., rideterminava in otto mesi di reclusione ed € 800,00 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa in concorso (con [OSCURATO:PERSONA]) ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. ; Secondo il capo d'imputazione, tale reato era stato contestato alla Grasso «perché, in concorso morale e materiale tra loro, con artifici e raggiri consistiti nel pubblicizzare falsamente sul social network Facebook l'offerta di vendita di diversi capi di abbigliamento tra i quali una borsa, una tuta ed un bracciale, nel richiedere per la vendita dei suddetti articoli un prezzo particolarmente conveniente pari ad C 71,90, nel comunicare il proprio numero di [OSCURATO:TELEFONO] (intestato a [OSCURATO:PERSONA]) e nel fornire per telefono mediante l'applicativo Whatsapp rassicurazioni circa le modalità di conclusione dell'affare e di esecuzione della compravendita, inducevano in errore sulla serietà di quella offerta [OSCURATO:PERSONA] e così si procuravano l'ingiusto profitto consistente nella disponibilità della somma pari ad C 71,90 con pari danno per la persona offesa, somma che ricevevano dalla persona offesa mediante versamento sulla carta [OSCURATO:PERSONA] nr. 533 1710 7472 2188 intestata a [OSCURATO:PERSONA] quale prezzo per l'acquisto della merce sopraindicata, senza tuttavia consegnare né spedire i beni compravenduti e rendendosi poi irreperibili». 2. Avverso la menzionata sentenza del 06/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente afferma che la sentenza impugnata sarebbe «compromessa sia nella ricostruzione degli elementi di prova, sia pure nella corretta applicazione delle norme di diritto, in violazione dell'art. 68 c.p.p., con errore sull'identità fisica dell'imputata, alla quale è stata ricondotta l'intestazione dell'utenza telefonica recante il numero 380-132816», con le conseguenti: a) mancanza e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; b) omessa valutazione e travisamento di prova; c) mancata assunzione di una prova decisiva, «avendone, la parte, fatto richiesta (travisamento per omissione)», ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; d) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] denuncia in particolare la mancanza e la contraddittorietà della motivazione per «[i]nsufficienza della prova e ragionevole dubbio circa l'identità fisica dell'imputata alla quale è stata ricondotta l'intestazione dell'utenza telefonica recante il numero 380-13 28116». Secondo la ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata non osserverebbe «i principi indicati da codesta Suprema Corte di Cassazione (sentenza nr. 20165/2024 [...]) nella fattispecie del tutto sovrapponibile e speculare alla presente, riguardante la medesima imputata e la stessa utenza 380- 13 28116». [OSCURATO:PERSONA]: a) asserisce di non avere mai ricevuto alcuna notificazione né degli atti riguardanti la fase delle indagini preliminari né del decreto che ha disposto il giudizio di primo grado, circostanza, questa, che «[s]e venisse comprovata, emergerebbe la richiamata inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità»; b) la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta del proprio difensore, che era stato nominato solo il 04/02/2025, di differimento della trattazione del giudizio o, in via subordinata, di rimessione nel termine per presentare memorie e «allegare documenti e prove decisive a discolpa della Grasso (in tal senso, il richiamo alla sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto nel proc. pen. n. 13156/2018 RGNR - n. 349/2022 - Tribunale di Catania - sentenza del 17.01.2025, in attesa di motivazione [...]), riguardante altro episodio sovrapponibile al presente giudizio, laddove era emersa la prova positiva dell'assoluta ed evidente non riconducibilità della firma all'attuale [OSCURATO:PERSONA] con quelle apposte da altra omonima o sedicente [OSCURATO:PERSONA] per cui era processo; firme rinvenute sui contratti acquisiti agli atti del giudizio». La ricorrente espone che, con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fondato il giudizio di colpevolezza esclusivamente sulle risultanze degli atti a firma dell'agente Curtolillo, «ma che fanno semplice riferimento all'abbinamento anagrafico della titolarità dell'utenza 380-13 28116 alla Grasso, ricostruito attraverso l'accesso da parte delle Forze di Polizia e dell'[OSCURATO:PERSONA] al Centro elaborazione dati (C.e.d.) del Ministero dell'interno, per il tramite del sistema informatico [OSCURATO:PERSONA] (E.T.NA)». In realtà, sussisterebbe «il ragionevole e comprovato dubbio che tale utenza 380-13 28116 fosse intestata - sul rapporto di indagini svolte dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento nr. 4810/2018 RGNR - ad altra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], omonima dell'odierna imputata, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Prova ne sia che l'attività investigativa fu compiuta e conclusa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], omonima dell'odierna ricorrente e che risultava effettiva titolare dell'utenza 380-13 28116». [OSCURATO:PERSONA] deduce che, «in assenza del contratto sottoscritto e della documentazione allegata», «il riscontro E.T.NA. acquisito dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [...] altro non è se non la copia di un [OSCURATO:PERSONA], in uso esclusivo della P.G.», il quale «non rientra, ai sensi dell'art. 234 C.p.p., tra i "documenti" di cui è consentita l'acquisizione al fine della prova». L'attestazione dell'E.T.NA., in quanto consultabile solo dalla polizia giudiziaria o dall'autorità giudiziaria e non consultabile né verificabile dall'imputata e dal suo difensore, sarebbe inutilizzabile ai fini della decisione e non potrebbe in alcun modo assurgere al rango di unica prova di colpevolezza, pena l'inosservanza di norme processuali. Ciò tanto più allorquando «vi è la prova che, da indagini svolte da altro Ufficio giudiziario, l'anagrafica E.T.NA. ha fatto corrispondere la titolarità dell'utenza mobile 380-13 28116 ad altra [OSCURATO:PERSONA], quella [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]». Né era stata «acquisita la prova documentale, ovvero il contratto della Sim abbinata al numero 380-13 28116, unico "documento" da cui poteva essere ricavata una "prova processuale"». 2.2. [OSCURATO:PERSONA] invoca poi le «[p]rove sopravvenute alla sentenza di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa». In particolare, «[i] contratti, nominalmente riconducibili all'odierna ricorrente, non sono stati certamente sottoscritti dalla stessa». Anche la firma, che risulta apposta sul contratto che è stato acquisito nell'ambito nel procedimento penale n. 13156/2018 R.G.N.R., n. 349/2022 R.G. del Tribunale di Catania, sarebbe «macroscopicamente difforme da quella rilevabile dagli atti (notificazioni, elezioni di domicilio) contenuti del fascicolo nel presente giudizio». È sulla base di «tale corredo probatorio» che il Tribunale di Catania l'avrebbe assolta per non avere commesso il fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze della ricorrente sono fondate, nei termini che seguono. Con la sentenza n. 2065 del 19/04/2024, relativa a una fattispecie di truffa in concorso (aggravata a norma del n. 2-bis del secondo comma dell'art. 640 cod. pen.) apparentemente analoga a quella che viene qui in rilievo e che vedeva imputata sempre l'odierna ricorrente, questa Seconda sezione penale, nell'accogliere il ricorso che era stato dalla stessa presentato, con il conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata, aveva rilevato, sulla base di plurimi elementi, come «non si sia raggiunta, alla luce della regula iuris del doveroso superamento del dubbio ragionevole, la certezza che l'odierna ricorrente sia la effettiva titolare (oltre che la esclusiva utilizzatrice) dell'utenza [OSCURATO:TELEFONO]», «ovvero ancora che non esista un'altra persona di nome [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]». Questa Seconda sezione penale concludeva quindi che, «[s]olo in tali casi - che necessariamente presuppongono l'accertamento della ricorrenza di un mero errore materiale nell'identificazione di una stessa persona - non sufficientemente chiariti dai giudici di merito, superati i dubbi sull'identità personale conseguenti alla rilevata parziale omonimia, l'accusa potrebbe ritenersi validamente elevata a carico della odierna ricorrente».Anche nell'attuale apparentemente analoga fattispecie, l'unico elemento che è stato posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità della ricorrente, in quanto colei che avrebbe tenuto i contatti con la persona offesa e concluso con lei il negozio truffaldino mediante l'applicativo Whatsapp, creando anche un gruppo, sempre su Whatsapp, è costituito dalla ritenuta intestazione alla stessa ricorrente ([OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]) dell'utenza telefonica [OSCURATO:TELEFONO], che fu utilizzata per i suddetti contatti e conclusione del negozio, nonché per creare il menzionato gruppo. A tale proposito, si deve osservare che, dalla lettura delle sentenze di merito, in particolare di quella di primo grado (nulla essendo stato specificato al riguardo in quella di secondo grado), risulta che l'accertamento dell'intestazione alla ricorrente dell'indicata utenza telefonica risultava «[d]agli atti a firma del teste [della polizia giudiziaria] Curtolillo in luogo della sua deposizione». Orbene, appare di tutta evidenza come la genericità di tale indicazione, in quanto priva di qualsiasi riferimento alle modalità con le quali il testimone Curtolillo ebbe a compiere l'accertamento in questione, risulti del tutto inidonea al superamento del ragionevole dubbio, già motivatamente manifestato da questa Seconda sezione con la sentenza n. 20165 del 19/04/2024, che l'odierna ricorrente fosse davvero l'effettiva titolare dell'utenza [OSCURATO:TELEFONO] che fu utilizzata per la commissione della truffa. 2. Da quanto si è esposto, discende la necessità dell'annullamento anche della sentenza qui impugnata, e la necessità, anche in questo caso, di un nuovo giudizio, finalizzato a chiarire, da parte del giudice del rinvio, i menzionati dubbi, eventualmente anche mediante l'acquisizione di copia dei contratti con i quali fu attivata l'utenza [OSCURATO:TELEFONO]. P.Q.M. An
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