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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28495/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria con cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA] argomenta sull'ammissibilità del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi di ragioni in diritto che le sostengano, atteso che l'argomento sulla vicinanza temporale tra i fatti-reato e della omogeneità degli stessi non è decisivo in presenza delle osservazioni della ordinanza impugnata, che li ritiene espressione non di una volizione comune ma di una specializzazione criminosa propria del ricorrente, argomento che risponde anche alle deduzioni contenute in ricorso sulla unicità dell'iban utilizzato e sulla comunanza di alcuni caratteri strutturali del fatto delle truffe di cui il ricorrente è stato riconosciuto responsabile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 maggio .202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria con cui l'avv. [OSCURATO:PERSONA] argomenta sull'ammissibilità del ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi di ragioni in diritto che le sostengano, atteso che l'argomento sulla vicinanza temporale tra i fatti-reato e della omogeneità degli stessi non è decisivo in presenza delle osservazioni della ordinanza impugnata, che li ritiene espressione non di una volizione comune ma di una specializzazione criminosa propria del ricorrente, argomento che risponde anche alle deduzioni contenute in ricorso sulla unicità dell'iban utilizzato e sulla comunanza di alcuni caratteri strutturali del fatto delle truffe di cui il ricorrente è stato riconosciuto responsabile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio .202
Sentenza Cassazione n. 28495/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris