CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 30911/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto imputato in ordine al reato di bancarotta semplice documentale di cui agli artt. 217-223 I. fall., così riqualificata, già ad opera del GUP, l'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il rigetto da parte della Corte territoriale della richiesta, formulata per la prima volta con l'atto di appello, di sospensione del procedimento con messa alla prova ex artt. 168 bis cod. pen. e 464 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato, poiché la giurisprudenza di legittimità, sulle orme di una recente sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale (Corte cost. n. 131/2019), è unanime nel ritenere che: «Il riconoscimento della diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice del dibattimento non legittima l'imputato a proporre tardivamente la richiesta di messa alla prova, in quanto l'inesatta contestazione del reato non preclude l'accesso al rito speciale, la cui richiesta può essere avanzata nel termine di cui all'art. 464, comma 2, cod. proc. pen. deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto» (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 31665 del 06/05/2021, Rv. 281767 - 02); né vale obiettare, come sostiene il ricorrente, che la richiesta di messa alla prova debba ritenersi tempestiva quando la nuova qualificazione giuridica, che determini l'astratta esperibilità della richiesta ex art. 464 bis cod. proc. pen., maturi nel contesto di un rito speciale già ammesso dal giudice (nella specie l'abbreviato), atteso che è altrettanto pacifico in giurisprudenza che: «L'istanza di sospensione del processo con messa alla prova può essere avanzata anche nel giudizio abbreviato, non sussistendo alcuna incompatibilità tra i due riti e, qualora essa venga respinta, il processo deve proseguire nelle forme del rito speciale in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata dei processi che favorisce l'accesso a modalità alternative di definizione dei procedimenti che riducono i tempi processuali di trattazione rispetto alle forme ordinarie» (Sez. 5, n. 2736 del 13/12/2019, dep. 2020, Rv. 278302 - 01); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia l'inutilizzabilità ex artt. 63 comma 2 cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente al curatore fallimentare, è inammissibile, poiché, oltre a porsi in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le ultime Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Rv. 284589 - 02), non illustra la decisività della prova ritenuta inutilizzabile (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), indicazione particolarmente necessaria nel caso di specie a fronte delle ragioni del decidere esposte nella sentenza impugnata: "l'affermazione di penale responsabilità non si è retta, certamente, sul mero dato dichiarativo offerto dall'imputato al Curatore" bensì "si è retta sulla accertata mancata consegna al Curatore fallimentare della documentazione contabile della fallita"; Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 11) rispetto a una pena applicata in misura decisamente inferiore alla media edittale; Considerato che il quarto motivo di ricorso— che attiene al diniego della sospensione condizionale della pena — è inammissibile, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ostativi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 13 del provvedimento impugnato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore de